Pix : [post n° 423886]
SANATORIA DI UN COLLEGA
Edificio che presenta alcune difformità rispetto ad autorizzato. Finestra tamponata, una finestra in portafinestra, una finestra allargata, scala esterna modificata e altre opere minori. Siamo in vincolo paesaggistico e queste opere sono state realizzate circa 10 anni fa. Un collega incaricato di "sistemare" l'edificio dal proprietario (verrà comprata dal mio cliente) mi dice che ha parlato con il responsabile dell'ufficio tecnico comunale riferendomi che in 15 giorni sistema tutto. Mi dice che si è accordato con responsabile, dove la pratica non deve andare in Soprintendenza perchè opere minori in quanto rientrano nell'allegato A della 31/2017. Non ho mai sentito una procedura simile per "modifiche esteriori" ad edifici in aree vincolate. E' corretto questo procedimento? Sostanzialmente credo che voglia presentare un PDC in sanatoria per lievi modifiche e a quanto sempra il responsabile dell'ufficio tecnico dichiarerà direttamente un qualcosa di simile all'accertamento di conformità...suggerimenti a chi ha più esperienza di me?
Attenzione che arriva Hermione Granger, il tema mi appassiona.
Ci si chiede in sostanza se un intervento realizzato prima dell’entrata in vigore del DPR 31/17, oggi di irrilevanza paesaggistica, sia soggetto o meno a accertamento di compatibilità paesaggistica.
Innanzitutto, un punto fermo: gli interventi di lieve entità dell’Allegato “B” del DPR 31/17 devono essere sanati facendo ricorso alla compatibilità paesaggistica “classica”, quella dell’art. 167 del Codice beni culturali. Questo lo leggi chiaramente nell’art. 17, comma 1 del DPR.
Per gli interventi irrilevanti sotto il profilo paesaggistico dell’Allegato “A” del DPR, invece, il discorso è complesso. Da una parte c’è il principio generale di irretroattività della norma; dall’altra parte c’è quel comma 2 dell’art. 17, che lascerebbe intendere qualcosa di diverso ed è di difficile lettura. Ho trovato alcune interpretazioni, tutte divergenti. La giurisprudenza è per ora limitata a pochi casi a mio parere non dirimenti, in quanto la circostanza di cui parliamo è sempre elemento accidentale.
Personalmente, mi sembrerebbe spontaneo applicare il principio di irretroattività per alcune ragioni:
1. per rispettare il principio cardine della doppia conformità delle sanatorie;
2. per questioni di imparzialità e parità di trattamento;
3. perché il DPR 31/17 è delegato a semplificare il regime autorizzatorio in materia paesaggistica, non quello sanzionatorio.
D’altra parte, è vero che in materia sanzionatoria a volte si applicano principi che mi stupiscono, tanto non sembrano, a prima vista, ragionevoli.
Morale: non saprei dirti con certezza quale sia la corretta interpretazione, perché ad oggi non ce n’è una univoca, e non mi sentirei pertanto di giudicare l’operato del collega. Ti ho detto solo quel che farei io, con cognizione di causa.
Aggiungo: se il legislatore fosse meno criptico, vivremmo tutti più sereni. Alohomora!
Ci si chiede in sostanza se un intervento realizzato prima dell’entrata in vigore del DPR 31/17, oggi di irrilevanza paesaggistica, sia soggetto o meno a accertamento di compatibilità paesaggistica.
Innanzitutto, un punto fermo: gli interventi di lieve entità dell’Allegato “B” del DPR 31/17 devono essere sanati facendo ricorso alla compatibilità paesaggistica “classica”, quella dell’art. 167 del Codice beni culturali. Questo lo leggi chiaramente nell’art. 17, comma 1 del DPR.
Per gli interventi irrilevanti sotto il profilo paesaggistico dell’Allegato “A” del DPR, invece, il discorso è complesso. Da una parte c’è il principio generale di irretroattività della norma; dall’altra parte c’è quel comma 2 dell’art. 17, che lascerebbe intendere qualcosa di diverso ed è di difficile lettura. Ho trovato alcune interpretazioni, tutte divergenti. La giurisprudenza è per ora limitata a pochi casi a mio parere non dirimenti, in quanto la circostanza di cui parliamo è sempre elemento accidentale.
Personalmente, mi sembrerebbe spontaneo applicare il principio di irretroattività per alcune ragioni:
1. per rispettare il principio cardine della doppia conformità delle sanatorie;
2. per questioni di imparzialità e parità di trattamento;
3. perché il DPR 31/17 è delegato a semplificare il regime autorizzatorio in materia paesaggistica, non quello sanzionatorio.
D’altra parte, è vero che in materia sanzionatoria a volte si applicano principi che mi stupiscono, tanto non sembrano, a prima vista, ragionevoli.
Morale: non saprei dirti con certezza quale sia la corretta interpretazione, perché ad oggi non ce n’è una univoca, e non mi sentirei pertanto di giudicare l’operato del collega. Ti ho detto solo quel che farei io, con cognizione di causa.
Aggiungo: se il legislatore fosse meno criptico, vivremmo tutti più sereni. Alohomora!
Grazie Arch_mb. Capisco il tuo discorso. Mi lascia un po perplesso che in alcuni comuni limitrofi (sempre in vincolo paesaggistico) ho dovuto presentare sanatorie per semplici modifiche di finestre (come in questo caso) tramite autorizzazione paesaggistica ordinaria...
La questione fondamentale è che il mio cliente mi chiede di seguire il collega in modo che quando lui andrà a rogito sia tutto a posto...
La questione fondamentale è che il mio cliente mi chiede di seguire il collega in modo che quando lui andrà a rogito sia tutto a posto...
Capisco. In questo caso, però, hai un problema particolare: non hai a che fare con un'imperizia del collega, ma con un tuo (legittimo) dubbio sulla linea che sta seguendo il Comune. Ma se il Comune è convinto di essere nel giusto, e lo motiva e lo scrive, non starei a rompermi la testa. Anche perché cosa potresti fare? Mi viene in mente solo una possibilità, che sarebbe coinvolgere la Soprintendenza; da vedere però in che modo, e da valutare per il ritardo che il coinvolgimento comporterebbe.
@pix ma qual e' il problema? perdonami .
Se il tuo collega vuole fare cosi' e il responsabile accetta sono fatti loro.
Certificano loro! Anche io da quello che so il Dpr 31-2017 e' applicabile in r3gime autorizzativo, in sanatoria si deve comunque fare accertamento paesaggistico ed edilizio-urbanistico.
Comunque pix , tu partirai da una situazione autorizzata e regolarizzata sulla base di dichiarazioni altrui, da quei disegni partirai nell'espletamento della pratica.
Se il tuo collega vuole fare cosi' e il responsabile accetta sono fatti loro.
Certificano loro! Anche io da quello che so il Dpr 31-2017 e' applicabile in r3gime autorizzativo, in sanatoria si deve comunque fare accertamento paesaggistico ed edilizio-urbanistico.
Comunque pix , tu partirai da una situazione autorizzata e regolarizzata sulla base di dichiarazioni altrui, da quei disegni partirai nell'espletamento della pratica.
Effettivamente le opere che rientrano in Allegato A sono esentate da paesaggistica mentre quelle dell'Allegato B vanno in paesaggistica semplificata...ma arch_mb comunque solleva questioni corrette.
Pix, l'unica è che andiate assieme (appuntamento congiuntio) a parlare in comune così sentite entrambi le stesse cose dalla bocca del dirigente/tecnico. Così ti togli il dubbio di aver capito male o che il collega si stia muovendo in modo sbagliato.
Pix, l'unica è che andiate assieme (appuntamento congiuntio) a parlare in comune così sentite entrambi le stesse cose dalla bocca del dirigente/tecnico. Così ti togli il dubbio di aver capito male o che il collega si stia muovendo in modo sbagliato.