In presenza di un abbattimento di partizione interna NON strutturale - al fine di unire la sup. di una cucina con quella del soggiorno - si dovrà poi a fine lavori procedere ovviamente all (1) aggiornamento catastale ma a quanto pare anche alla presentazione della (2) SCIA di Agibilità (procedimento "di verifica" che nulla ha a che vedere con quello di contenuto "edilizio urbanistico" rappresentato dal procedimento iniziale depositato per avviare i lavori (come da art.24 del 380 --> PDC oppure SCIA).
Il punto è:
a) presento l'agibilità perché cambiano di fatto RAI e SUPERFICIE UTILE (elementi di verifica esplicitamente previsti dalla Agibilità vedi art.24 comma 1 del 380) seppur ho avviato i lavori con CILA;
b) non presento agibilità poiché art.24 comma 2 NON cita la CILA (ma specificatamente solo SCIA e PDC) come documento prodromico all' Agibilità?
Questione molto tecnica. A quanto pare la giurisprudenza indica il punto "b" in quanto c'è anche solo potenziale modifica dei parametri igienico sanitari (RAI e S.U.).
Vi prego di citare i riferimenti legislativi nelle vostre eventuali risposte. Grazie!
Apollodorus : [post n° 429010]
ABBATTIMENTO TRAMEZZA & CILA & AGIBILITÀ (2020)
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la "b" - + dichiarazione di rispondenza ai paremetri igienico sanitari che dovresti aver già presentato con la CILA.
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Io ho lavorato di recente in due uffici tecnici: uno sposava la linea a) per le modifiche dei parametri aeroilluminanti, quindi in un certo senso delle condizioni di salubrità, uno la linea b) per i motivi che riporti tu.
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RETTIFICA : la giurisprudenza indica il procedimento (a), non il (b) come erroneamente indicato.
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Con la logica che ad ogni intervento "puntuale" (per cui basti una CILA) corrisponda il rilascio di una nuova agibilità, sarebbe davvero una tragedia. Ci si ritroverebbe a non poter intervenire in una moltitudine di casi. Pensiamo solo a U.I. perfettamente agibili quando edificate (agibilità rilasciata) e non più rispondenti alle normative attuali. Se intervengo, ad esempio, su due stanze, verifico ed assevero la rispondenza ai requisiti igienico sanitari limitatamente, appunto, all'intervento … leggi tutto ▸
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Questione spinosa, mi è capitato di discuterne con vari colleghi (e addetti di vari municipi e comuni) e non c'è una visione univoca.
Perchè se è vero che all'art.24 comma 2 del 380 non viene citata la CILA è vero anche che al comma 1 vengono citati (tra gli elementi di verifica) oltre agli elementi da voi già puntualizzati anche le modifiche agli impianti.
A me sembra abbastanza assurdo considerare l'opera sull'impianto un elemento dirimente rispetto all'assoggettabilità o meno di un … leggi tutto ▸
Perchè se è vero che all'art.24 comma 2 del 380 non viene citata la CILA è vero anche che al comma 1 vengono citati (tra gli elementi di verifica) oltre agli elementi da voi già puntualizzati anche le modifiche agli impianti.
A me sembra abbastanza assurdo considerare l'opera sull'impianto un elemento dirimente rispetto all'assoggettabilità o meno di un … leggi tutto ▸
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