desnip : [post n° 430155]

Condominio

Un immobile con due unità immobiliari, entrambe in comproprietà di due proprietari: può essere considerato condominio? O per esserlo, ciascuna unità immobiliare deve essere di un proprietario?
Diana :
non credo proprio l obbligo del condominio nasce da n.6 u.i. in su
ponteggiroma :
non è che due o più unità immobiliari, solo perché vicine o dotate di spazi in comune, debbano essere considerate condominio ope legis. Il comdominio per essere definito tale, deve costituirsi. Sono obbligati a costituirsi gli immobili dotati di 4 o più unità immobiliari credo.
roby-costa :
Non è la distinzione delle proprietà che fa il condominio, bensì le U.I. di cui è costituito il fabbricato. Nel tuo caso, due U.I. non devono per legge essere costituite in condominio, in quanto l'obbligo sussiste quando le U.I. sono almeno 4, ma si può ugualmente, volontariamente, costituire un condominio di sole due unità. In questo caso si tratta di un cosiddetto "condominio minimo": se cerchi su google questa definizione trovi tutte le eventuali ulteriori informazioni che ti possono servire.
gioma :
Per avere un condominio basta che in un immobile vi siano due proprietari e due ui distinte. In tal caso si parla di "condominio minimo", che si costituisce di fatto e senza particolari obblighi (nomina amministratore, stesura regolamento, ecc.).
diana :
concordo con ponteggi anche se credo che il numero di immobili che obbliga la costituzione di un condominio sia 6.
desnip :
Ragazzi, forse sarà lo stress del momento, ma perdonatemi, state dicendo un mucchio di sciocchezze... 4, 6, state dando i numeri! (al limite sarebbero 9 per l'obbligo di amministratore).
La verità è quella che dice gioma: bastano due unità immobiliari per costituire di fatto un condominio. Poi il condominio con amministratore, codice fiscale, ecc. è un'altra cosa ma io non chiedevo questo.
Io volevo sapere se per essere considerati condominio questi due proprietari devono esserlo ciascuno di un'unità, o possono anche essere comproprietari di entrambi.
ArchiFish :
Il succo del discorso, immagino, sia che i comproprietari vogliono accaparrarsi gli incentivi per ristrutturazione parti comuni per opere di M.O.
Ho indovinato?
Ciò premesso, oltre 8 condomini, vige obbligo amministratore (ed altri adempimenti), mentre fino ad 8 condomini si parla di condominio minimo (senza obbligo amministratore, regolamento, conto correte, ecc). Il condominio è parziale, quando solo alcuni beni o parti di essi sono in comune.
In ogni caso, il condominio si costituisce, di fatto, automaticamente, nel momento in cui ci sono almeno 2 proprietari.
Due comproprietari, a mio avviso, non dovrebbero costituire condominio, poichè la proprietà delle U.I. è la medesima. Però, nel caso locassero a due differenti affittuari, si verificherebbero le premesse per gestire la situazione da un punto di vista condominiale (le mie sono solo interpretazioni, urge, pertanto, scartabellare il web o chiedere a figure esperte)
ponteggiroma :
e vabbé nun t'arrabbià, mica siamo tutti lucidi come gioma...
Io per esempio sto iniziando già a parlare da solo qua sotto!
desnip :
Fuochino, ArchiFish. In realtà quello che vorrebbero "accaparrarsi" è qualcosa di molto più sostanzioso, il sismabonus.
Anch'io la penso come te, ma non ho informazioni che me lo confermano, per cui non me la sentivo di darglielo per certo.
ArchiFish :
Se si tratta di simabonus, però, lasciatemi dire che i committenti sono anche un po' ingordi. Gli spetterebbe comunque, se non erro, dal 50% al 80% di 96.000 € per ogni U.I. per ogni anno (dal 2017 al 2021)
L'accanimento per raggiungere i teorici ed ulteriori 80% o 85% spettanti per le parti comuni condominiali è da "finti morti di fame".
Per carità, è un sacrosanto diritto dei proprietari usufruire il più possibile di ciò che spetta loro in tema di bonus, ma con un sistema incentivante che favorisce, sistematicamente, solamente chi già ha i soldi per eseguire l'intervento, faccio davvero fatica a provare compassione per i "poveri" proprietari che tentano, in ogni modo, di raschiare il fondo del barile. Anche perchè, oltre ad avere il denaro per sostenere l'intervento, si presuppone abbiano anche una capienza decisamente consistente, per recuperare cotanto incentivo.
desnip :
ArchiFish il punto sta proprio lì: se sei un condominio puoi fare la cessione del credito, quindi può usufruirne anche chi ha una bassa capienza fiscale.
ArchiFish :
Ok, non mi era chiaro del tutto il quadro della situazione e ragionavo per ipotesi o deduzioni.
Alla luce di ciò, qualora non fosse possibile usufruire dei bonus perché le proprietà (comproprietà) coincidono, mi viene spontaneo domandarmi se non sia possibile valutare una sorta di scambio/cessione bilaterale delle quote, cosicché ogni committente risulti intestatario/proprietario di una delle due unità immobiliari e le parti comuni risultino alla stregua di BCNC (si creerebbe lo scenario per la costituzione, di fatto, del condominio).
desnip :
Sì, è una strada praticabile (anche se ci sarebbe bisogno di atto notarile, ecc.). Però prima di prospettarla, sto cercando di trovare conferma alla nostra ipotesi. Se non fosse così, sarebbe tutto più semplice. Quasi quasi pongo il quesito direttamente all'AdE...
desnip :
Ho sentito un amico avvocato che conferma il tutto. Questo caso configura una "comunione ordinaria" e non un "condominio".
Avvisami quando qualcuno risponde
Non mandarmi più avvisi

Se vuoi essere avvisato quando qualcuno interviene in questa discussione, indica un nome e il tuo indirizzo e-mail.