Buongiorno colleghi, necessito di un confronto perché mi son trovato in disaccordo con un geometra sull'argomento "distanze dai confini".
Nello specifico abbiamo a che fare con un lotto a "L", sul quale dobbiamo inserire un piccolo edificio a pianta rettangolare.
La questione deriva da quanto debba distare lo spigolo della casa dall'angolo convesso della "L": posto che la distanza dai confini deve essere di 5m, la stessa va calcolata in maniera radiale dallo spigolo ma misurata perpendicolarmente al confine di riferimento, seguendo questo ragionamento lo spigolo della casa e lo spigolo che va all'interno della "L" possono anche coincidere. O no?
roby-costa : [post n° 431223]
Distanze dai confini
La distanza va misurata prendendo a riferimento la facciata dell'edificio e traslando la tangente alla facciata della distanza prescritta, nel caso in specie 5 metri. quindi se ho ben capito il problema, la risposta è no, ovvero lo spigolo dell'edificio non può coincidere con lo spigolo iterno della L.
quindi, di fatto devo fare un "offset" di 5 metri rispetto alla sagoma del fabbricato e in questa nuova area non devo trovare nessuna linea di confine, esatto?
(se ragionassimo come per le distanze tra fabbricati, il quadrato da 5x5m corrispondente agli spigoli del fabbricato sarebbe invece occupabile perché gli edifici non si fronteggerebbero).
(se ragionassimo come per le distanze tra fabbricati, il quadrato da 5x5m corrispondente agli spigoli del fabbricato sarebbe invece occupabile perché gli edifici non si fronteggerebbero).
La giurisprudenza, cone innumerevoli sentenze di Cassazione, l'ultima se non erro l'anno scorso (2019) si è pronunciata, a mio parere definitivamente, sul metodo di misura della distanza, vertendo unicamente sul sistema lineare:
Si deve procedere estendendo i lati nella direzione dell'edificio (come se un fabbricato "avanzasse" verso l'altro) o confine opposto, e si verifica se in tutte le condizioni la distanza minima viene rispettata.
Si deve procedere estendendo i lati nella direzione dell'edificio (come se un fabbricato "avanzasse" verso l'altro) o confine opposto, e si verifica se in tutte le condizioni la distanza minima viene rispettata.
archspf: il problema sta proprio qui. Quella che, giustamente, ricordi è una sentenza che parla di distanza "tra edifici", che ne definisce il fronteggiamento o meno, ma il caso non riguardava, appunto, la distanza "dal confine". ragionando in questo modo, il vertice del confine che va verso l'interno del lotto e lo spigolo del fabbricato potrebbero persino coincidere, mentre se si ragiona radialmente, ciò non può essere, come dice d.n.a.
Traslare il metodo di misura "tra fabbricati" anche per i confini mi sembra una forzatura, in quanto la cassazione non si è espressa in quell'ambito.
Traslare il metodo di misura "tra fabbricati" anche per i confini mi sembra una forzatura, in quanto la cassazione non si è espressa in quell'ambito.
Ritengo la questione un pò pretestuosa e facilmente dirimibile a suon di banalissima logica.
Partiamo dal presupposto che il vertice di cui parli è un punto ed il punto in quanto entità geometrica "non ha parti" (no dimensio est per dirla alla Euclide) e l'unica cosa che lo definisce nello spazio è la sua posizione.
Nel nostro caso il punto però appartiene anche al confine del nostro lotto.
Noi sappiamo che la normativa ci impone distacchi DAL CONFINE quindi, logicamente, anche da questo vertice (punto) di cui parli tu nell'esempio.
Va da se quindi che l'unico modo che abbiamo per rispettare tale imposizione è considerando un raggio (pari al distacco) tra il punto sul confine, ed un punto sul perimetro dell'edificio, quale esso sia.
Se vuoi astrarre ancora di più (ed evitare errori) il distacco non è altro che una distanza fissata dalla normativa, da rispettare SEMPRE, tra un punto qualunque preso sul confine ed un punto qualunque preso sul perimetro dell'edificio.
Se ragioni in questo modo ti accorgerai facilmente che, facendo coincidere il vertice dell'edificio ed il vertice del confine vieni meno all'imposizione normativa.
Partiamo dal presupposto che il vertice di cui parli è un punto ed il punto in quanto entità geometrica "non ha parti" (no dimensio est per dirla alla Euclide) e l'unica cosa che lo definisce nello spazio è la sua posizione.
Nel nostro caso il punto però appartiene anche al confine del nostro lotto.
Noi sappiamo che la normativa ci impone distacchi DAL CONFINE quindi, logicamente, anche da questo vertice (punto) di cui parli tu nell'esempio.
Va da se quindi che l'unico modo che abbiamo per rispettare tale imposizione è considerando un raggio (pari al distacco) tra il punto sul confine, ed un punto sul perimetro dell'edificio, quale esso sia.
Se vuoi astrarre ancora di più (ed evitare errori) il distacco non è altro che una distanza fissata dalla normativa, da rispettare SEMPRE, tra un punto qualunque preso sul confine ed un punto qualunque preso sul perimetro dell'edificio.
Se ragioni in questo modo ti accorgerai facilmente che, facendo coincidere il vertice dell'edificio ed il vertice del confine vieni meno all'imposizione normativa.
Grazie FranzArch, per inciso, la tua posizione è anche la mia.
La questione nasce, come ha evidenziato bene archspf, dal fatto che al di là della "capziosità" della questione e della "banalissima logica", il distacco dai fabbricati si misura in tutt'altro modo rispetto a quello che detterebbe la "banalissima logica", ed entra addirittura nella ratio delle norme di riferimento, come riportato da più sentenze della corte di Cassazione. Il collega trasla questo metodo anche nella valutazione della distanza dai confini ed io non sono d'accordo. Tutto qua.
La questione nasce, come ha evidenziato bene archspf, dal fatto che al di là della "capziosità" della questione e della "banalissima logica", il distacco dai fabbricati si misura in tutt'altro modo rispetto a quello che detterebbe la "banalissima logica", ed entra addirittura nella ratio delle norme di riferimento, come riportato da più sentenze della corte di Cassazione. Il collega trasla questo metodo anche nella valutazione della distanza dai confini ed io non sono d'accordo. Tutto qua.
Ma lo stacco dal confine non è la distanza tra fabbricati. Sbaglia il collega a ragionare in tal senso perchè confronta mele e pere.
Inoltre in termini cautelativi è comunque meglio rispettare le normative in ottica conservativa (considerando le condizioni più svantaggiose) che con un'ottica più aggressiva e al limite prorpio perchè in quets'ultimo caso posso sorgere svariati problemi.
Fermo restando che nel caso specifico potrebbe essere interessante ragionare in termini di costruzione al confine.
Inoltre in termini cautelativi è comunque meglio rispettare le normative in ottica conservativa (considerando le condizioni più svantaggiose) che con un'ottica più aggressiva e al limite prorpio perchè in quets'ultimo caso posso sorgere svariati problemi.
Fermo restando che nel caso specifico potrebbe essere interessante ragionare in termini di costruzione al confine.