Ciao a tutti,
un mio cliente vorrebbe fare delle opere in economia al proprio appartamento. Ha lavorato in passato come muratore e vorrebbe ribassarsi il controsoffitto, e chiudere la zona angolo cottura (già parzialmente chiusa) inserendo una porta scorrevole e la mazzetta. Poi realizzare una nicchia bassa. Fine.
Vorrebbe fare questi lavori personalmente, in economia. Pertanto non mi nominerei come DL, dato che non vorrei avere responsabilità circa il suo modo personale di operare. Sarei progettista, nel senso che con la pratica ho verificato che tutte le normative sono rispettate e verificherò che realizzi quanto concordato, allora farò la fine lavori.
Ho provato a leggere di tutto, e mi sembra corretto il mio discorso. Voi che ne pensate?
Vfisc : [post n° 431921]
Lavori in economia e DL
Come descritti sono intervento di m.s., quindi una cila.
come cila non mi risulta servano dd.ll. ma che basti un tecnico che assevera la confirmità ecc.
va da se, che fai dichiarare in allegato alla cila, che i lavori saranno eseguiti dal medesimo committente, senza ausilio di altri soggetti.
come cila non mi risulta servano dd.ll. ma che basti un tecnico che assevera la confirmità ecc.
va da se, che fai dichiarare in allegato alla cila, che i lavori saranno eseguiti dal medesimo committente, senza ausilio di altri soggetti.
Poi bisogna verificare che siano accettati i lavori in economia...
Nei comuni dove opero io, ad esempio, per lavori per i quali serve la Cila non consentono interventi in economia, ma richiedono l'indicazione dell'impresa.
Nei comuni dove opero io, ad esempio, per lavori per i quali serve la Cila non consentono interventi in economia, ma richiedono l'indicazione dell'impresa.
Sulla tematica si è dibattuto a lungo ed anche in modo estenuante, tra tecnici, molto meno tra amministratori e forse per nulla tra legislatori.
Tuttavia sono dell'interpretazione che i lavori in economia (definiti all'art. 31 del DL 69/2013 convertito con L. 98/2013 e s.m.i.) siano effettuabili solo in determinate situazioni, ovvero per lavori di manutenzione e di esigua entità e che comunque non comportino intervento sugli impianti o sulle strutture per ovvi motivi che provo a spiegare:
a) impianti: per poter riparare, installare, rinnovare, adeguare, sostituire un qualsiasi impianto tecnico (igienico-sanitario, fognario, gas, elettrico ecc.) bisogna essere in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali (abilitazioni) ai sensi e per gli effetti del DM 37/2008, ovvero personale qualificato in grado di rilasciare la prescritta certificazione a lavoro ultimato (DICO, ovvero DIRI per impianti ante 2008);
b) strutture: trattasi di argomento che attiene le norme di settore sulle costruzioni e sui provvedimenti antisismici, pertanto è implicito che oltre ad un tecnico abilitato che rediga una relazione asseverata o una pratica da depositare, i lavori siano eseguiti da imprese specializzate;
Riguardo al Direttore dei Lavori, seppur la norma non lo specifica, per quanto attiene le M.S. (tralascio le M.O. poiché sconfiniamo nell'edilizia completamente libera e non ha più senso parlarne ormai), ritengo che via un controsenso nella mancata nomina in quanto a fine lavori è talvolta comunque richiesto il Collaudo Tecnico-Amministrativo: e chi lo firma se non c'è DDLL?
La procedura per le CILA a Roma è orientata in tal senso e probabilmente lo è per via di un comma contenuto nel R.E., che recita: «[...] la domanda di autorizzazione ad eseguire o modificare opere previste nell'art. 1 deve essere indirizzata al Sindaco, firmata dal proprietario o da un suo legale rappresentante, dal progettista e dal direttore dei lavori [...]», ma non escluderei una portata più ampia.
Tecnicamente il Progettista delle opere assevera solo che il progetto è conforme, ma non la sua realizzazione.
Farei oltretutto riferimento al fatto che, quando vigevano ancora i tariffari minimi, la considerazione di lavori in economia era quantificata con un aumento fino al 50% della pari prestazione in condizioni "normali". Questo perché si ritiene, a ragione, che il controllo del DL sia più complesso in quanto dovrebbe seguire di persona tutto il lavoro e non solo quindi verificarne l'aderenza al progetto ed alle norme, per questioni che attengono il considerare chi esegue i lavori in economia "non qualificato": se i lavori sono quindi di piccola entità e, fermo restando quanto indicato - secondo una deduzione personale si intende - ai punti a) e b), non mi fascerei la testa ed anzi farei proprio forza sul ruolo da svolgere per dare precise istruzioni e prescrizioni.
Diversamente pongo una domanda (retorica): e se il lavoro viene eseguito nell'inosservanza della pratica e delle norme? Stiamo certi che a rimetterci saremmo sempre noi tecnici...
Per fortuna è in ballo, in questi giorni, la modifica al Codice Deontologico per gli Architetti, in cui viene resa all'art. 14 comma 4 la seguente esplicita indicazione: «[...]L’architetto direttore dei lavori non è responsabile per danni cagionati da lavori eseguiti in violazione delle sue direttive.[...]»
Tuttavia sono dell'interpretazione che i lavori in economia (definiti all'art. 31 del DL 69/2013 convertito con L. 98/2013 e s.m.i.) siano effettuabili solo in determinate situazioni, ovvero per lavori di manutenzione e di esigua entità e che comunque non comportino intervento sugli impianti o sulle strutture per ovvi motivi che provo a spiegare:
a) impianti: per poter riparare, installare, rinnovare, adeguare, sostituire un qualsiasi impianto tecnico (igienico-sanitario, fognario, gas, elettrico ecc.) bisogna essere in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali (abilitazioni) ai sensi e per gli effetti del DM 37/2008, ovvero personale qualificato in grado di rilasciare la prescritta certificazione a lavoro ultimato (DICO, ovvero DIRI per impianti ante 2008);
b) strutture: trattasi di argomento che attiene le norme di settore sulle costruzioni e sui provvedimenti antisismici, pertanto è implicito che oltre ad un tecnico abilitato che rediga una relazione asseverata o una pratica da depositare, i lavori siano eseguiti da imprese specializzate;
Riguardo al Direttore dei Lavori, seppur la norma non lo specifica, per quanto attiene le M.S. (tralascio le M.O. poiché sconfiniamo nell'edilizia completamente libera e non ha più senso parlarne ormai), ritengo che via un controsenso nella mancata nomina in quanto a fine lavori è talvolta comunque richiesto il Collaudo Tecnico-Amministrativo: e chi lo firma se non c'è DDLL?
La procedura per le CILA a Roma è orientata in tal senso e probabilmente lo è per via di un comma contenuto nel R.E., che recita: «[...] la domanda di autorizzazione ad eseguire o modificare opere previste nell'art. 1 deve essere indirizzata al Sindaco, firmata dal proprietario o da un suo legale rappresentante, dal progettista e dal direttore dei lavori [...]», ma non escluderei una portata più ampia.
Tecnicamente il Progettista delle opere assevera solo che il progetto è conforme, ma non la sua realizzazione.
Farei oltretutto riferimento al fatto che, quando vigevano ancora i tariffari minimi, la considerazione di lavori in economia era quantificata con un aumento fino al 50% della pari prestazione in condizioni "normali". Questo perché si ritiene, a ragione, che il controllo del DL sia più complesso in quanto dovrebbe seguire di persona tutto il lavoro e non solo quindi verificarne l'aderenza al progetto ed alle norme, per questioni che attengono il considerare chi esegue i lavori in economia "non qualificato": se i lavori sono quindi di piccola entità e, fermo restando quanto indicato - secondo una deduzione personale si intende - ai punti a) e b), non mi fascerei la testa ed anzi farei proprio forza sul ruolo da svolgere per dare precise istruzioni e prescrizioni.
Diversamente pongo una domanda (retorica): e se il lavoro viene eseguito nell'inosservanza della pratica e delle norme? Stiamo certi che a rimetterci saremmo sempre noi tecnici...
Per fortuna è in ballo, in questi giorni, la modifica al Codice Deontologico per gli Architetti, in cui viene resa all'art. 14 comma 4 la seguente esplicita indicazione: «[...]L’architetto direttore dei lavori non è responsabile per danni cagionati da lavori eseguiti in violazione delle sue direttive.[...]»
intanto grazie a tutti. Il cliente mi ha detto che non necessita affatto di interventi sugli impianti. Le modifiche alla pianta sono davvero iper-minime (una porta con mazzetta, una nicchia, un controsoffitto, stop). Il mio unico dubbio è se poi lui, da sè - senza riferirmelo, faccia modifiche all'impianto elettrico.
Nel caso posso convincerlo a designare in anticipo un elettricista nel caso ne abbia bisogno e inserire il suo DURC?
Nel caso posso convincerlo a designare in anticipo un elettricista nel caso ne abbia bisogno e inserire il suo DURC?
La questione è stata trattata in maniera egregia da @archspf che mi sento di quotare al 100%.
Sulla questione ditta a logica non potresti designare un elettricista per fare anche la muratura, a meno che non parliamo di una ditta in grado di gestire opere edili ed impiantistiche (cosa che va verificata caso per caso). Quindi non è tecnicamente corretto designare come ditta un elettricista se ci sono anche opere edili.
Per quanto concerne la gestione pratica del caso specifico devi valutare tu l'entità delle opere e vedere se il SUE di competenza accetta i lavori in economia (per il titpo di lavori che dovrai fare) e poi stabilire regole, paletti da rispettare e regolarti di conseguenza.
Esempio banale se costruisce una mazzetta e mette una porta, sposta anche il punto comando vicino a questa nuova porta? Prevede punti presa su questa nuova mazzetta?
Se fa un controsoffitto prevede anche di installare dei punti luce?
E nella nicchia? Dove la fa?
Prevede di portarci punti luce o presa?
Le domande sono molteplici e solo tu, da tecnico, puoi rispondere e regolarti.
Sulla questione ditta a logica non potresti designare un elettricista per fare anche la muratura, a meno che non parliamo di una ditta in grado di gestire opere edili ed impiantistiche (cosa che va verificata caso per caso). Quindi non è tecnicamente corretto designare come ditta un elettricista se ci sono anche opere edili.
Per quanto concerne la gestione pratica del caso specifico devi valutare tu l'entità delle opere e vedere se il SUE di competenza accetta i lavori in economia (per il titpo di lavori che dovrai fare) e poi stabilire regole, paletti da rispettare e regolarti di conseguenza.
Esempio banale se costruisce una mazzetta e mette una porta, sposta anche il punto comando vicino a questa nuova porta? Prevede punti presa su questa nuova mazzetta?
Se fa un controsoffitto prevede anche di installare dei punti luce?
E nella nicchia? Dove la fa?
Prevede di portarci punti luce o presa?
Le domande sono molteplici e solo tu, da tecnico, puoi rispondere e regolarti.