Buongiorno,
avrei bisogno di un chiarimento relativamente ad un immobile oggetto di CILA nel quale non è rispettato il rapporto aeroilluminante in quello che attualmente è il soggiorno. L' ambiente in questione misura mq 40,8 ha due finestre per complessiva SF pari a mq 3.250, nasce così, è fedele al progetto autorizzato e non viene interessato dalla variazione distributiva interna. Come mi consiglia di comportarmi? Devo comunque prevedere opere che ne riducano la superficie? Oppure, non essendo l'ambiente direttamente coinvolto dalle modifiche interne (che riguardano solo i bagni e la cucina), posso pensare di poter lasciare tutto come è sempre stato?
Grazie
Fabio : [post n° 431967]
Rapporti aeroilluminanti
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[post n° 431531]
Per essere chiari e farla breve, quando si fa un titolo edilizio si devono controllare i rapporti aeroilluminanti e andrebbero (leggi VANNO) asseverati su tutti gli ambienti del titolo edilizio. Una abitazione la disegni per intero e ne asseveri lo stato di fatto, le opere ed il post operam.
Se lo stato di fatto viola le norme capisci da solo che il problema c'è.
Questo come linea di intervento generale, da calare ovviamente in tutte le singole eccezioni del caso.
[post n° 431531]
Per essere chiari e farla breve, quando si fa un titolo edilizio si devono controllare i rapporti aeroilluminanti e andrebbero (leggi VANNO) asseverati su tutti gli ambienti del titolo edilizio. Una abitazione la disegni per intero e ne asseveri lo stato di fatto, le opere ed il post operam.
Se lo stato di fatto viola le norme capisci da solo che il problema c'è.
Questo come linea di intervento generale, da calare ovviamente in tutte le singole eccezioni del caso.
L'intento e lo scopo del legislatore è quello di ovviare a tutta una serie di "problemi" che possono derivare da seppur semplici interventi di manutenzione straordinaria. La disciplina dell'asseverazione, infatti, dimostra come chi assume ruolo di «esercente servizio di pubblica necessità» (Dispositivo dell'art. 359 Codice penale) è tenuto all'osservanza di precetti che, nel particolare determinano l'assunzione di responsabilità derivanti da specifiche dichiarazioni.
Nella pratica ci si confronta infatti con questa dichiarazione (forma variabile in base al contesto):
«Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo,
ASSEVERA
che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.»
Il termine "compiutamente" (ovvero nella sua totalità e completezza del risultato = post-operam) nonché la puntualizzazione, ancor prima, sugli avvenuti accertamenti di legittimità e conformità della preesistenza (da sempre parti integranti del processo che porta alla definizione della pratica), portano a dimostrare come non sia rilevante il fatto che gli "abusi" o "violazioni" delle norme locali siano state assentite precedentemente, o la situazione di fatto appaia ora in questo modo "perché così è sempre stata", poiché sarebbe considerata comunque, a mio parere (ma non sono il solo), dichiarazione mendace (falso in atto amministrativo) in quanto all'attualità i requisiti non sussisterebbero (incompatibilità).
Non rileva altresì il fatto che la porzione (quella col "difetto") non sia interessata dall'intervento che si andrà ad eseguire, poichè , ripeto, lo stato finale è "conglobato" con lo stato preesistente.
***
Diverso secondo me il caso di Abusi Edilizi dichiarati per i quali si è proceduto in passato con la richiesta di Concessione in Sanatoria (L.47/1985 e smi sul condono) o Accertamento di Doppia Conformità (art. 36 DPR 380/2001). Ma attenzione anche in quel caso, poichè sulla concessione è spesso apposta la "fatidica" dichiarazione tipo che segue:
«La presente concessione/autorizzazione è rilasciata ai soli fini di sanatoria edilizia e pertanto l'abitabilità è subordinata allo ottenimento del prescritto certificato nell'osservanza delle norme stabilite in materia dalla Legge 47/85.»
Ciò significa che si dovrebbe richiedere la c.d. Agibilità (ex Abitabilità) in Deroga (per violazione di requisiti Igienico Sanitari).
***
E' altresì utile ricordare, anche se fuori dall'argomento specifico ma pertinente, che quanto detto vale solo parzialmente quando ci si confronta con edifici Storici, in quanto l'impossibilità di ottemperare/adeguare ai requisiti richiesti è strettamente ed implicitamente vincolata da norme sulla conservazione.
Nella pratica ci si confronta infatti con questa dichiarazione (forma variabile in base al contesto):
«Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo,
ASSEVERA
che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.»
Il termine "compiutamente" (ovvero nella sua totalità e completezza del risultato = post-operam) nonché la puntualizzazione, ancor prima, sugli avvenuti accertamenti di legittimità e conformità della preesistenza (da sempre parti integranti del processo che porta alla definizione della pratica), portano a dimostrare come non sia rilevante il fatto che gli "abusi" o "violazioni" delle norme locali siano state assentite precedentemente, o la situazione di fatto appaia ora in questo modo "perché così è sempre stata", poiché sarebbe considerata comunque, a mio parere (ma non sono il solo), dichiarazione mendace (falso in atto amministrativo) in quanto all'attualità i requisiti non sussisterebbero (incompatibilità).
Non rileva altresì il fatto che la porzione (quella col "difetto") non sia interessata dall'intervento che si andrà ad eseguire, poichè , ripeto, lo stato finale è "conglobato" con lo stato preesistente.
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Diverso secondo me il caso di Abusi Edilizi dichiarati per i quali si è proceduto in passato con la richiesta di Concessione in Sanatoria (L.47/1985 e smi sul condono) o Accertamento di Doppia Conformità (art. 36 DPR 380/2001). Ma attenzione anche in quel caso, poichè sulla concessione è spesso apposta la "fatidica" dichiarazione tipo che segue:
«La presente concessione/autorizzazione è rilasciata ai soli fini di sanatoria edilizia e pertanto l'abitabilità è subordinata allo ottenimento del prescritto certificato nell'osservanza delle norme stabilite in materia dalla Legge 47/85.»
Ciò significa che si dovrebbe richiedere la c.d. Agibilità (ex Abitabilità) in Deroga (per violazione di requisiti Igienico Sanitari).
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E' altresì utile ricordare, anche se fuori dall'argomento specifico ma pertinente, che quanto detto vale solo parzialmente quando ci si confronta con edifici Storici, in quanto l'impossibilità di ottemperare/adeguare ai requisiti richiesti è strettamente ed implicitamente vincolata da norme sulla conservazione.
Secondo me, in qualche modo, devi regolarizzare la situazione. Fosse anche solo una questione di mera correttezza nei confronti del cliente che si affida ad un professionista. Se il precedente professionista, ha commesso un errore, è giusto farlo presente al cliente e proporgli una soluzione.
Piccola parentesi, un po' polemica: conosco professionisti che nemmeno controllano i rai e dichiarano solo che sono verificati (quando spesso non è vero!). Poi però realizzano appartamenti con locali dove devi sempre tenere accesa la luce ... evviva la professionalità! scusate la parentesi ma ci ho quasi litigato con il mio ex datore di lavoro per questo suo modo approssimativo di lavorare
Piccola parentesi, un po' polemica: conosco professionisti che nemmeno controllano i rai e dichiarano solo che sono verificati (quando spesso non è vero!). Poi però realizzano appartamenti con locali dove devi sempre tenere accesa la luce ... evviva la professionalità! scusate la parentesi ma ci ho quasi litigato con il mio ex datore di lavoro per questo suo modo approssimativo di lavorare
Aggiungo oltretutto che la verifica va fatta anche perché sottintende una nostra responsabilità diretta nella dichiarazione (permanente): è sicuramente un fatto di integrità deontologica, ma anche una consapevolezza del modo corretto di affrontare il nostro lavoro.
Scusate però...stiamo andando fuori tema. Io la verifica l’ho fatta, per questo mi è sorto il problema. Non ho alcuna intenzione di tenere un comportamento poco professionale e non consono alla deontologia. Ripeto: l’immobile è conforme a quanto autorizzato nel 1960 il problema sta tutto lì...non soddisfa l’1/8 da progetto (neanche 1/10 se mai fosse stato in vigore a quell’epoca). Mi chiedevo se l’unico modo per soddisfare il corretto rapporto aeroilluminante fosse quello di realizzare ambienti (non richiesti) più piccoli snaturando quello che è il soggiorno.