Buongiorno appurato direttamente dalla Asl che in presenza di più lavoratori autonomi e una sola impresa non è necessario il psc nel mio caso avendo tre lavoratori autonomi ed un impresa, che però potranno utilizzare un castello di tiro noleggiato a freddo e quindi solo montato e smontato alla fine da una seconda impresa questa come la considero visto che di fatto noleggia soltanto un "attrezzatura" ma non sarà presente in cantiere?
Lorenzo : [post n° 432637]
Psc si o no
non c'entrano i lavoratori autonomi qui. Semplicemente per il solo fatto che interviene una seconda impresa a montare e smontare il castello di tiro rientri nel psc e nomina coordinatore
Allo stesso "modo" con cui si considera la pluralità di imprese quando intervengono, anche non contemporaneamente:
- la ditta dei ponteggi (montaggio/smontaggio)
- la ditta esecutrice.
Ovvero attraverso il PSC.
Attenzione alle interpretazioni "locali": c'è chi sostiene, infatti, che qualora i «lavori autonomi» siano "acquisiti" dall'impresa principale (divengono, solo fattivamente e pro-tempore, parte dell'organico), non si pone il problema del coordinamento, che invece scatterebbe se questi fossero incaricati direttamente dal committente.
- la ditta dei ponteggi (montaggio/smontaggio)
- la ditta esecutrice.
Ovvero attraverso il PSC.
Attenzione alle interpretazioni "locali": c'è chi sostiene, infatti, che qualora i «lavori autonomi» siano "acquisiti" dall'impresa principale (divengono, solo fattivamente e pro-tempore, parte dell'organico), non si pone il problema del coordinamento, che invece scatterebbe se questi fossero incaricati direttamente dal committente.
No no le figure dei lavoratori autonomi sono nominate direttamente dal committente ma oggi ho sentito un incaricato dell'ASL che mi ha detto che per il fatto che ci sarà il castello di tiro anche senza operatore dell'impresa che lo monta è d'obbligo il psc e PiMUS e disegno del ponteggio a cura dell'impresa che lo monta, è corretto? Grazie mille
Mi era sfuggito il riferimento nel testo al «Nolo a Freddo»: questo viene equiparato alle «Mere Forniture». Ritengo pertanto che la situazione rientri nella previsione che, qualora i soggetti che effettuano mere forniture di materiali e attrezzature nei cantieri, non partecipando direttamente all'esecuzione dei lavori, non assumono il ruolo di imprese esecutrici: non occorre dunque il PSC.
Diverso il discorso sul ponteggio: ai sensi dell'art.122 (opere provvisionali) del TUS D.Lgs 81/08 ed al successivo art. 136 del medesimo, a prescindere dalla complessità è sempre obbligatorio redigere il PiMUS, nei lavori in quota su ponteggi fissi di qualsiasi natura. Restano esclusi solo i «ponti su ruote» e/o «ponti su cavalletti», comunque denominati «trabattelli».
Inoltre vi è un ulteriore discrimine che riguarda il PROGETTO, il quale diviene obbligatorio ad almeno una delle seguenti condizioni: a) quando si utilizzano elementi misti b) quando si superano i 20m di altezza.
Attenzione inoltre che gli operatori (preposto ed operai) che monteranno e smonteranno il ponteggio devono dimostrare di avere (anche) formazione specifica ed addestramento (qualifica di ponteggiatore, lavori in quota ecc.).
Diverso il discorso sul ponteggio: ai sensi dell'art.122 (opere provvisionali) del TUS D.Lgs 81/08 ed al successivo art. 136 del medesimo, a prescindere dalla complessità è sempre obbligatorio redigere il PiMUS, nei lavori in quota su ponteggi fissi di qualsiasi natura. Restano esclusi solo i «ponti su ruote» e/o «ponti su cavalletti», comunque denominati «trabattelli».
Inoltre vi è un ulteriore discrimine che riguarda il PROGETTO, il quale diviene obbligatorio ad almeno una delle seguenti condizioni: a) quando si utilizzano elementi misti b) quando si superano i 20m di altezza.
Attenzione inoltre che gli operatori (preposto ed operai) che monteranno e smonteranno il ponteggio devono dimostrare di avere (anche) formazione specifica ed addestramento (qualifica di ponteggiatore, lavori in quota ecc.).