SUPERBONUS 110%: alcuni dubbi
Per quanto riguarda il SUPERBONUS 110%, siccome ho un po' di dubbi sulle opere che rientrerebbero nel Decreto, ho provato a fare un piccolo riassunto su ciò che prevede e vorrei confrontarmi con voi: vi torna tutto?
Art. 119
Comma 1
- Coibentazione involucro son superficie interessata > 25% della superficie disperdente
- Sostituzione impianti esistenti con impianto centralizzato (parti comuni)
- Sostituzione impianti nella singola unità immobiliare
Comma 2
- Interventi di efficientamento energetico definiti all’art. 14, DL 63/2013 eseguiti almeno congiuntamente ad uno degli interventi del comma 1, ovvero:
1- Serramenti
2- Parti comuni o tutte le unità immobiliari del condominio
3- Acquisto/posa schermature solari
4- (Legge 160 del 27 dicembre 2019 - Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2019, supplemento ordinario n. 45): dal 1° gennaio 2020 interventi di RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE 1° LIVELLO parti comuni dell’edificio fino a 200.000,00 €… VI TORNA????? E SE SI, COSA SIGNIFICA????
(Ristrutturazione importante 1° livello: interventi che interessano l’involucro edilizio > 50% della superficie disperdente lorda e comportano il rifacimento dell’impianto termico)
Comma 3
- REQUISITO: miglioramento di due classi energetiche
Comma 4
- Per gli interventi di cui ai commi da 1bis a 1septies dell’art. 16, DL 63/2013
Quindi SOLO INTERVENTI PER LE MIGLIORIE ANTISISMICHE ZONE 1, 2 e 3?
Comma 5
- Installazioni impianti FV, se abbinati ad un intervento del comma 1
Comma 6
- Installazione sistemi di accumulo integrati agli impianti FV, se abbinati ad un intervento del comma 1
Non capisco tuttavia il punto 4 del comma 2 che vi ho riportato… l’ho letto, ma non ne sono sicuro… anche sul suo significato. Voi ne sapete qualcosa?
Scusate la lungaggine.
Vi ringrazio per l’attenzione.
Buon pomeriggio e buon lavoro!
Luca
Luca : [post n° 432718]
SUPERBONUS 110%: alcuni dubbi
In realtà non mi torna in generale. Provo a dare una mia interpretazione condivisa anche da confronti fatti con colleghi/siti specializzati.
EFF. ENERGETICO >> REQUISITO: almeno due cassi solo grazie ad uno tra gli interventi PRIMARI o entrambi (di seguito punti P1. e P2. ed "eventualmente" P3.)
CASO A - EDIFICI CONDOMINIALI (non giuridicamente ma "edificio composta da almeno 2 unità immobiliari"):
P1. Cappotto termico (sup. verticali opache) e/o coibentazione delle superfici opache orizzontali (solai vs ambienti non riscaldati, solai vs esterno, solai vs terreno) su oltre il 25% della Sup. Lorda Disperdente: a meno di una "rettifica" o migliore interpretazione di successive guide/circolari sarebbero escluse le coperture inclinate...applicando letteralmente la norma;
P2. Sostituzione impianto CENTRALIZZATO per la climatizzazione invernale (solo parti comuni: centrale termica e linee montanti, no emissione singolo app.to) con sistemi dotati di: a) Caldaia a Condensazione Classe A b) PDC c) sistemi microgenerazione, geotermici e ibridi;
P3. Installazione Pannelli Fotovoltaici o Colonnine di ricarica solo in abbinamento ai precedenti (alternativamente o entrambi).
CASO B - EDIFICI SINGOLI (no unità abitative singole in condominio ma unifamiliari):
P1. Cappotto termico (sup. verticali opache) e/o coibentazione delle superfici opache orizzontali (solai vs ambienti non riscaldati, solai vs esterno, solai vs terreno) su oltre il 25% della Sup. Lorda Disperdente...
P2. Sostituzione impianto AUTONOMO per la climatizzazione invernale con sistemi dotati di: a) PDC b) sistemi microgenerazione, geotermici e ibridi;
P3. Installazione Pannelli Fotovoltaici solo in abbinamento ai precedenti (alternativamente o entrambi).
Nei casi A o B, tutti gli altri interventi (art. 14 del Decreto-Legge n. 63/2013, tra cui infissi, schermature solari ecc.) sono portati al 110% semprechè venga rispettato prioritariamente il requisito con gli interventi PRIMARI (combinazioni possibili: P1., P2., P1.+P3., P2.+P3, P1.+P2., P1.+P2.+P3.).
EFF. ENERGETICO >> REQUISITO: almeno due cassi solo grazie ad uno tra gli interventi PRIMARI o entrambi (di seguito punti P1. e P2. ed "eventualmente" P3.)
CASO A - EDIFICI CONDOMINIALI (non giuridicamente ma "edificio composta da almeno 2 unità immobiliari"):
P1. Cappotto termico (sup. verticali opache) e/o coibentazione delle superfici opache orizzontali (solai vs ambienti non riscaldati, solai vs esterno, solai vs terreno) su oltre il 25% della Sup. Lorda Disperdente: a meno di una "rettifica" o migliore interpretazione di successive guide/circolari sarebbero escluse le coperture inclinate...applicando letteralmente la norma;
P2. Sostituzione impianto CENTRALIZZATO per la climatizzazione invernale (solo parti comuni: centrale termica e linee montanti, no emissione singolo app.to) con sistemi dotati di: a) Caldaia a Condensazione Classe A b) PDC c) sistemi microgenerazione, geotermici e ibridi;
P3. Installazione Pannelli Fotovoltaici o Colonnine di ricarica solo in abbinamento ai precedenti (alternativamente o entrambi).
CASO B - EDIFICI SINGOLI (no unità abitative singole in condominio ma unifamiliari):
P1. Cappotto termico (sup. verticali opache) e/o coibentazione delle superfici opache orizzontali (solai vs ambienti non riscaldati, solai vs esterno, solai vs terreno) su oltre il 25% della Sup. Lorda Disperdente...
P2. Sostituzione impianto AUTONOMO per la climatizzazione invernale con sistemi dotati di: a) PDC b) sistemi microgenerazione, geotermici e ibridi;
P3. Installazione Pannelli Fotovoltaici solo in abbinamento ai precedenti (alternativamente o entrambi).
Nei casi A o B, tutti gli altri interventi (art. 14 del Decreto-Legge n. 63/2013, tra cui infissi, schermature solari ecc.) sono portati al 110% semprechè venga rispettato prioritariamente il requisito con gli interventi PRIMARI (combinazioni possibili: P1., P2., P1.+P3., P2.+P3, P1.+P2., P1.+P2.+P3.).
Luca, in merito al punto 4: sì, si parla solo di interventi antisismici.
Però la cosa interessante è che citando tutti i commi, da 1bis a 1septies dell’art. 16, DL 63/2013, non esiste necessariamente la discriminante del miglioramento di due classi di rischio sismico.
In pratica, grazie alla citaizone del comma ter, non è necessario il miglioramento di nessuna classe per avere il 110%.
Però la cosa interessante è che citando tutti i commi, da 1bis a 1septies dell’art. 16, DL 63/2013, non esiste necessariamente la discriminante del miglioramento di due classi di rischio sismico.
In pratica, grazie alla citaizone del comma ter, non è necessario il miglioramento di nessuna classe per avere il 110%.
Grazie mille per la risposta archspf: molto gentile e disponibile! Buon pomeriggio e buon lavoro!