mauro_ri : [post n° 433022]
sanzione per opere non realizzate
Buon giorno, immobile recentemente acquistato ad un'asta giudiziaria. Il tecnico del comune mi ha detto che dovrà essere pagata la sanzione di 510 € + 45 di diritti e presentata una SCIA in sanatoria perché nel 1992 era stata richiesta una concessione edilizia per ristrutturazione di tipo A e le opere non sono state eseguite e non è mai stato presentata comunicazione di fine lavori. Mi chiedevo se anche in questo caso possa essere applicata la Legge 689 del 1981 che prevede la prescrizione dopo 5 anni ? grazie mille per l'aiuto
Gli abusi edilizi non si prescrivono o meglio può essere prescritto il reato penale ma non quello amministrativo perchè gli illeciti edilizi hanno carattere permanente. La permanenza, di fatto, esclude la prescrizione dal momento che la permanenza dell'illecito cessa (e partirebbe quindi il conteggio del termine per la prescrizione) quando si verifica una di queste tre condizioni:
1) Ripristino dello stato dei luoghi
2) Si ottiene un titolo in sanatoria, ove possibile
3) Si ottiene un condono, ove possibile.
Altre vie non ce ne sono quindi il problema dell'illecito amministrativo le rimarrebbe in ogni caso e non potrebbe applicare i termini della Legge 689 del 1981.
Fermo restando che bisognerebbe capire in cosa consistono questi illeciti.
1) Ripristino dello stato dei luoghi
2) Si ottiene un titolo in sanatoria, ove possibile
3) Si ottiene un condono, ove possibile.
Altre vie non ce ne sono quindi il problema dell'illecito amministrativo le rimarrebbe in ogni caso e non potrebbe applicare i termini della Legge 689 del 1981.
Fermo restando che bisognerebbe capire in cosa consistono questi illeciti.
Verificherei con un tecnico. Se non sono state eseguite le opere assentite, e se il titolo è decaduto, forse ci sono altre disposizioni
Mah, parla di concessione edilizia (onerosa), parla di comunicazione di fine lavori mai presentata (questo presuppone ci sia però un inizio lavori) quindi che il tutto sia, per "Opere non realizzate" a me pare quantomeno ardito ecco, secondo me qualche difformità c'è e va, giustamente, sanata.
Poi mi baso anche sul parere del tecnico del comune che per carità lascerà il tempo che trova, però non mi sento di cassarlo a priori.
Poi se è tutto come da concessione originaria è un altro paio di maniche, ovviamente.
Poi mi baso anche sul parere del tecnico del comune che per carità lascerà il tempo che trova, però non mi sento di cassarlo a priori.
Poi se è tutto come da concessione originaria è un altro paio di maniche, ovviamente.
più precisamente il perito del tribunale parla di "Concessione Edilizia per ristrutturazione di Tipo A" rilasciata nel 1992. La ristrutturazione prevedeva alcuni lavori interni (tramezzi) che sono stati effettuati ed altri esterni (allungamento balcone ed allargamento di una finestra) che non sono stati realizzati. Vedrò nuovamente il tecnico comunale lunedì. La versione iniziale che mi ha dato è che essendo abuso edilizio non è prescrivibile. A mio modo divedere l'abuso non c'è stato, perché i lavori fatti erano comunque autorizzati. Si tratterebbe quindi di un non adempimento amministrativo e dovrebbe potersi applicare la 689 del 1981. Però non essendo avvocato....
Come pensavo quindi alcune opere della concessione sono state realizzate secondo concessione ed altre no. Il problema è che la concessione ha scadenza ed essendo il titolo edilizio privo di comunicazione di fine lavori è di fatto decaduto/nullo quindi le attuali tramezzature non sono autorizzate e non lo sono mai state. Ricordo che la concessione edilizia aveva termini precisi oltre i quali era necessario chiedere una ulteriore concessione un pò come avviene oggi con i PdC.
Ad ogni modo questo implica che ad oggi lo stato interno dell'abitazione (i tramezzi realizzati secondo concessione decaduta) sono di fatto difformi e quindi soggetti a sanatoria perchè si configurano come abuso edilizio.
Come le dicevo anche prima l'abuso edilizio ha carattere permanente, prevede la prescrizione del reato penale ma non di quello amministrativo, pertanto il tecnico del comune ha ragione a sostenere che deve fare il titolo in sanatoria e pagare la sanzione amministrativa che, ribadisco, non si prescrive a meno delle tre possibilità elencate nel precedente reply.
Detto questo si affidi ad un suo tecnico di fiducia perchè per quello che descrive (difformità interne) ci vuole una CILA in sanatoria non una SCIA.
Ad ogni modo questo implica che ad oggi lo stato interno dell'abitazione (i tramezzi realizzati secondo concessione decaduta) sono di fatto difformi e quindi soggetti a sanatoria perchè si configurano come abuso edilizio.
Come le dicevo anche prima l'abuso edilizio ha carattere permanente, prevede la prescrizione del reato penale ma non di quello amministrativo, pertanto il tecnico del comune ha ragione a sostenere che deve fare il titolo in sanatoria e pagare la sanzione amministrativa che, ribadisco, non si prescrive a meno delle tre possibilità elencate nel precedente reply.
Detto questo si affidi ad un suo tecnico di fiducia perchè per quello che descrive (difformità interne) ci vuole una CILA in sanatoria non una SCIA.