Stefano : [post n° 434432]

compravendita immobile con difformità

Buonasera, sto trattando l'acquisto di una casa indipendente con planimetria catastale del 1939. Parte venditrice sono eredi che l'hanno ottenuta in successione dai genitori.
Rispetto allo stato di fatto sono presenti difformità, una costruzione nel cortile di 10 mq in cui sono stati ricavati due bagni; sulla planimetria del 1939 non esistevano, ovvero l'abitazione ne risultava sprovvista.
Agli atti dell'edilizia privata in comune risulta solo una richiesta di ristrutturazione e relativa autorizzazione del 1963, senza progetti o planimetrie. Non c'è traccia dell'ampliamento che, ad occhio, pare risalente a fine anni '70.
Per poter arrivare all'atto notarile si dovrà aggiornare la planimetria catastale?
Si potrà sanare l'ampliamento oppure, in mancanza di volumetria, si dovrà demolire e ripristinare? In quest'ultimo caso è prevista la sanzione amministrativa? Esiste un minimo e un massimo?
Ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi un parere.


archspf :
Per poter arrivare all'atto si dovrà prima sanare gli abusi (se sanabili) o rimettere in pristino la situazione. Il catasto, tanto amato dai non addetti ai lavori, è invece l'ultimo dei problemi in ordine di importanza.
Vista la delicatezza del tema e il fatto che con le poche informazioni non si può certamente addivenire ad un risposta esaustiva, costituendo quest'ultima - tra l'altro - una consulenza, le suggerisco di contattare un tecnico locale.
Se su Roma le indico il mio recapito: email
Stefano :
La ringrazio molto per il parere, non sono a Roma, ma le rinnovo ringraziamenti per la disponibilità.
desnip :
"Il catasto, tanto amato dai non addetti ai lavori" è fantastica. Te la rubo.
delli :
attenzione agli sviluppi del nuovo DL semplificazione:
Stato legittimo degli immobili
Con una modifica all'articolo 9-bis del Tu Edilizia, viene stabilito che per li immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza.
Ciò vale anche nei casi in cui sussiste «un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia».
Copia/incolla da approfondimento di pa... non ancora analizzato completamente
bye
Stefano :
Grazie mille delli, questa è una buona notizia ed un'eccellente risposta. Ho reperito il testo della modifica all'art. 9bis TU edilizia :

Viene modificata la rubrica dell'art. 9-bis che diventa "Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili”. Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

Pare attagliarsi al caso mio, l'ultimo documento del 1963 autorizzava le ristrutturazioni e dalle aerofotogrammetrie non si capisce la datazione del manufatto nel cortile.
archspf :
eh eh fai fai pure con piacere :D
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