Buona sera,
Dovrei regolarizzare al catasto un’immobile che ad oggi presenta due piani non accatastati. L’immobile si trova in un piccolissimo paesino di montagna ed è molto vecchio.. sicuramente è stato costruito prima del 1960 e credo che l’ampliamento in questione ( non dichiarato ) sia stato fatto poco dopo. Mi parlavano dell’esistenza di una legge che permette di andare direttamente al catasto ( non fare la Scia in sanatoria ) e dichiarare che l’ampliamento è stato fatto prima del 1977, ovvero in un periodo in cui non esisteva/non era richiesto il permesso di costruire. Qualcuno potrebbe spiegarmi che passaggi devo fare!? Grazie in anticipo
Giorgia : [post n° 434689]
Abuso edilizio da sanare
La Legge a cui fai riferimento è la n. 765 del 1967, nota anche come Legge "Ponte".
Spesso, soprattutto negli atti notarili, si usa la dicitura "ante '67" per legittimare immobili preesistenti.
In realtà si tratta di un errore, perché la prima legge ad aver introdotto l'obbligo di Licenza Edilizia, anche se non su tutto il territorio nazionale, è la 1150 del 1942.
Quindi, non è così scontato che un fabbricato o parte di esso ante '67 siano regolari dal punto di vista urbanistico.
Spesso, soprattutto negli atti notarili, si usa la dicitura "ante '67" per legittimare immobili preesistenti.
In realtà si tratta di un errore, perché la prima legge ad aver introdotto l'obbligo di Licenza Edilizia, anche se non su tutto il territorio nazionale, è la 1150 del 1942.
Quindi, non è così scontato che un fabbricato o parte di esso ante '67 siano regolari dal punto di vista urbanistico.
Non esiste legge o deroga all'abusivismo, fatti salvi i vari condoni edilizi il cui periodo transitorio è ormai chiuso (l'ultimo da 16 anni) a partire dalla 47/85 che ha peraltro introdotto, solo ai fini della commerciabilità degli immobili (atti notarili) la famosa dicitura "ante 67".
Tale indicazione è fuorviante e spesso usata a sproposito dal momento che sia le leggi di piano ed i regolamenti in molti comuni che quelle nazionali (per non parlare, a Roma ad esempio, delle planimetrie catastali d'impianto datate 1939), davano indicazioni e prescrizioni sull'edificazione: sul profilo urbanistico e catastale non ha alcun fondamento di legittimazione.
In realtà tale dichiarazione fa riferimento ad uno specifico obbligo introdotto con il primo Condono Edilizio (Legge 47/1985) di menzionare gli estremi dei titoli/licenze/autorizzazioni inerenti l’immobile, citando con tale apposizione i casi specifici di fabbricati edificati prima dell’entrata in vigore della cosiddetta Legge Ponte (765/1967).
In italia, infatti, la disciplina che regola l’urbanistica e i criteri edificatori (quindi indirettamente la condizione di legittimità e conformità di un immobile) è ben più antecedente tale data e si riferisce all'entrata in vigore della prima Legge Nazionale dell’Urbanistica (Legge 1140/1942): questo ha determinato il vero spartiacque ponendo una distinzione ancora ad oggi unicamente in vigore per la determinazione della legittimità e conformità di una preesistenza e di interventi su di essa.
I casi prospettati possono dunque essere i seguenti:
< 1942: interventi eseguiti in assenza/difformità sono ritenuti LEGITTIMI su tutto il territorio comunale
1942 – 1967: interventi eseguiti in assenza/difformità sono ritenuti LEGITTIMI solo se fuori dal centro abitato, diversamente sono ILLEGITTIMI se all'interno
> 1967: interventi eseguiti in assenza/difformità sono ritenuti ILLEGITTIMI su tutto il territorio comunale
In tutti i casi va comunque dimostrata l'effettiva edificazione prima del 1967, non è sufficiente una semplice dichiarazione.
Per approfondimenti la invito a consultare l'articolo specifico del mio blog di cui sopra un estratto: www.archiparlare.it/legittimita-conformita-edilizia-urbanistica-pree…
In alternativa può contattarmi in privato: email
Tale indicazione è fuorviante e spesso usata a sproposito dal momento che sia le leggi di piano ed i regolamenti in molti comuni che quelle nazionali (per non parlare, a Roma ad esempio, delle planimetrie catastali d'impianto datate 1939), davano indicazioni e prescrizioni sull'edificazione: sul profilo urbanistico e catastale non ha alcun fondamento di legittimazione.
In realtà tale dichiarazione fa riferimento ad uno specifico obbligo introdotto con il primo Condono Edilizio (Legge 47/1985) di menzionare gli estremi dei titoli/licenze/autorizzazioni inerenti l’immobile, citando con tale apposizione i casi specifici di fabbricati edificati prima dell’entrata in vigore della cosiddetta Legge Ponte (765/1967).
In italia, infatti, la disciplina che regola l’urbanistica e i criteri edificatori (quindi indirettamente la condizione di legittimità e conformità di un immobile) è ben più antecedente tale data e si riferisce all'entrata in vigore della prima Legge Nazionale dell’Urbanistica (Legge 1140/1942): questo ha determinato il vero spartiacque ponendo una distinzione ancora ad oggi unicamente in vigore per la determinazione della legittimità e conformità di una preesistenza e di interventi su di essa.
I casi prospettati possono dunque essere i seguenti:
< 1942: interventi eseguiti in assenza/difformità sono ritenuti LEGITTIMI su tutto il territorio comunale
1942 – 1967: interventi eseguiti in assenza/difformità sono ritenuti LEGITTIMI solo se fuori dal centro abitato, diversamente sono ILLEGITTIMI se all'interno
> 1967: interventi eseguiti in assenza/difformità sono ritenuti ILLEGITTIMI su tutto il territorio comunale
In tutti i casi va comunque dimostrata l'effettiva edificazione prima del 1967, non è sufficiente una semplice dichiarazione.
Per approfondimenti la invito a consultare l'articolo specifico del mio blog di cui sopra un estratto: www.archiparlare.it/legittimita-conformita-edilizia-urbanistica-pree…
In alternativa può contattarmi in privato: email
Grazie mille per la risposta. Deduco che il primo passaggio da compiere è accertarmi con il cliente sull'anno di costruzione e relativo ampliamento. Sono stata contattata dal clinete perchè la proprietà vuole fare dei lavori all'immobile e provare ad usufruire del'Ecobonus 110% ( Decreto rilancio ) però per fare questo prima dev'essere regolarizzato lo stato catastale dell'immobile stesso. Domanda: una volta accertato che si può regolarizzare "l'abuso edilizio" al catasto, vanno fatti dei passaggi/aggiornamenti anche al comune di pertinenza? Scusate le domande forse banali, ma è la prima volta che vengo coinvolta in situazioni cosi "problematiche". Grazie in anticipo.
Grazie mille per la risposta. Deduco che il primo passaggio da compiere è accertarmi con il cliente sull'anno di costruzione e relativo ampliamento. Sono stata contattata dal clinete perchè la proprietà vuole fare dei lavori all'immobile e provare ad usufruire del'Ecobonus 110% ( Decreto rilancio ) però per fare questo prima dev'essere regolarizzato lo stato catastale dell'immobile stesso. Domanda: una volta accertato che si può regolarizzare "l'abuso edilizio" al catasto, vanno fatti dei passaggi/aggiornamenti anche al comune di pertinenza? Scusate le domande forse banali, ma è la prima volta che vengo coinvolta in situazioni cosi "problematiche". Grazie in anticipo.