Un locale tecnico (cavedio) è stato trasformato in cucina nel corso di alcuni lavori nel lontano 2002.
Ad oggi la situazione deve essere sanata, apportando anche la variazione catastale. Nella pianta attualmente il locale è presente ma non è mai stato dichiarato che si trattasse di una cucina.
La procedura che ho in mente è:
1)pratica edilizia in sanatoria
2)variazione catastale
Il mio dubbio è sulla pratica da presentare (punto 1) e sull'eventualità che ricada in qualche "tolleranza" anche alla luce dei nuovi decreti.
Inoltre, si tratterebbe di un aumento di superficie utile senza aumento di superficie calpestabile, è quindi necessario pagare anche degli oneri di urbanizzazione oltre alle sanzioni e se sì, come calcolarle?
Grazie a tutti i colleghi che vorranno darmi un parere!
Maria Ricci : [post n° 436772]
Sanare trasformazione locale tecnico in cucina
Fermo restando che un cavedio è una cosa (vano tecnico) ed un locale tecnico è altro, immagino si intenda ques'ultimo: tenderei a parlare di cambio d'uso (funzionale) da sup. accessoria a residenziale, ammesso e non concesso che vi siano comunque i presupposti nel PRG ed i requisiti relativi al R.E. e Igienico-sanitari. Superfici utile e calpestabile solo la stessa cosa: la distinzione sarebbe piuttosto Sr e Snr.
Trasformare una superficie accessoria in residenziale è senza dubbio soggetto al contributo oneroso.
https://lexambiente.it/materie/urbanistica/184-dottrina184/13335-urb…
La procedura è in ogni caso quello dell'accertamento di conformità.
Trasformare una superficie accessoria in residenziale è senza dubbio soggetto al contributo oneroso.
https://lexambiente.it/materie/urbanistica/184-dottrina184/13335-urb…
La procedura è in ogni caso quello dell'accertamento di conformità.
Gentile collega, la ringrazio innanzi tutto e mi scuso per la poca precisione. Si tratta di un cavedio e non di un locale tecnico, e leggendo un po' di pagine in rete ho visto che potrei rientrare nel caso in cui, di fatto, quello che è stato fatto è stato un mutamento da superficie accessoria a superficie utile. Ora, se da un lato questo intervento dovrebbe in teoria comportare oneri di urbanizzazione che dovrebbero essere valutati e commisurati quando comportano un carico urbanistico e un aumento della superficie calpestabile, che è definita come superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento. Nel caso in esame non mi pare che si possa parlare di aumento della superficie calpestabile, quindi non saprei come calcolare i suddetti oneri.