Vale : [post n° 437092]

cappotto

Salve colleghi, ho un problema da porvi: in area vincolata paesaggisticamente per dotare un fabbricato esistente di cappotto va richiesta autorizzazione paesaggistica? Ovvero, quando nel punto A.2 del DPR 31/2017 i 10 cm circa di capporro si considerano come "manufatti emergenti dalla sagoma"? Grazie
arch_mb :
Non sembra chiaro purtoppo. Per me la chiave sta nella condizione posta dal primo periodo di quel punto A.2, ossia: "purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti". Ti faccio un esempio: io lavoro in un territorio collinare sottoposto a tutela paesaggistica, dove il carattere dei luoghi è dato anche dai paramenti murari degli edifici, tutti storici: raso sasso, murature a vista, velature... In questo caso, mi viene la pelle d'oca a immaginare che gli edifici si possano rivestire con un bel cappotto esterno dritto e uniforme senza dir nulla a nessuno; perché, appunto, non rispetterebbe le caratteristiche dei materiali e delle finiture esistenti. Per questi casi, qui applichiamo il punto B.3.
BRB :
Probabilmente ci sarà anche una disciplina specifica comunale a tutela di certi fabbricati. Chiedete all'ufficio tecnico comunale i dettagli.
Vale :
Buongiorno e grazie per la risposta, anche a me viene la pelle d'oca a pensare di mettere un cappotto su un fabbricato in pietra facciavista ma un centro storico non sempre è formato esclusivamente di fabbricati d'epoca, spesso vi ricadono anche fabbricati più recenti frutto di ricostruzioni o rimaneggiamenti. Va comunque rilevato che il discorso della coibentazione può interessare anche la sola copertura di un fabbricato, in tal caso, se il maggior spessore non è contenuto nella sagoma del fabbricato va richiesta comunque l'autorizzazione paesaggistica?
arch_mb :
Si, comprendo bene il caso cui ti vuoi riferire. La norma non è affatto chiara perché, a volerne dare lettura letterale, il cappotto costituirebbe modifica della sagoma. Tuttavia, anche nella lettura delle norme, credo si debba usare la ragione, specialmente in un campo come quello della tutela che non ragiona in termini di centimetri ma di giudizi di merito; e nel 2010, l'Ufficio legislativo del Mibact (e nello specifico l'insuperato Paolo Carpentieri) sosteneva che, laddove la modifica non sia percepibile "secondo un criterio di media estimazione e valutazione", non si possa parlare di modifica dello stato dei luoghi - specialmente se parliamo delle cd. "bellezze d'insieme" (la trovi qui: www.ptpl.altervista.org/note_circolari_comunicati/2012/mibac_veneto_…).
In conclusione, secondo la mia interpretazione, che mi sembra ragionevole: il cappotto non costitutisce variazione di sagoma, perché non è percepibile all'occhio; così come una sopraelevazione di 20 cm in copertura per inserire l'isolamento non può coinsiderarsi "avvertibile". Per rispettare il criterio di "non percepibilità", però, ritengo che -come ti ho scritto sopra - la nuova soluzione debba riproporre le stesse, identiche finiture della preesistenza. Altrimenti, ricadiamo nel punto B.3 o B.5: "interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti".
arch_mb :
Dimenticavo: noi possiamo discorrere, ma ovviamente alla fine è dirimente la posizione della persona che rilascia l'autorizzazione paesaggistica...
BRB :
Vale, scusa... ma poi hai avuto riscontro da qualche tecnico comunale o della soprintendenza in merito al quesito ?
Vale :
Ciao, personalmente sono in linea con quanto dice sopra arch_mb. ed ogni ufficio tecnico fa storia a se! purtroppo in questo periedo di "lavoro agile" riuscire a parlare con un tecnico comunale o della soprintendenza è quasi un impresa impossibile.
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