Salve a tutti,
ho letto i vecchi post sul tema agibilità, ma sono comunque, un po' datati. Avrei bisogno di supporto perchè in rete trovo diversi approcci e contrastanti tra loro.
MIO CASO
Modifiche interne di due appartamenti: unione degli stessi con scala interna, modifiche interne e nuovi impianti (elettrico, idraulico, scaldabagno). SCIA per opere pesanti art. 22.
A fronte di ciò: devo fare la chiusura lavori con richiesta di agibilità?
Leggo che basta mettere un nuovo impianto elettrico per motivare una nuova richiesta di agibilità e poi per contro che viene richiesta solo per sopralzi, nuove costruzioni e ricostruzioni.
Chi mi aiuta?
Grazie
alexarchi : [post n° 437316]
agibilità ultimi aggiornamenti
Si, serve agibilità.
le condizioni per richiesta di agibilità le leggi nel DPR 380/01 "La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata" poi "c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. ", salvo diversamente detto dal regolamento edilizio, e comunque nel rispetto di quanto al medsimo 380/01.
Ad una lettura ceca potrei dirti che ogni modifica di una unità residenziale richiederebbe la scia agibilità se non per la semplice conformità al progetto autorizzato.
le condizioni per richiesta di agibilità le leggi nel DPR 380/01 "La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata" poi "c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. ", salvo diversamente detto dal regolamento edilizio, e comunque nel rispetto di quanto al medsimo 380/01.
Ad una lettura ceca potrei dirti che ogni modifica di una unità residenziale richiederebbe la scia agibilità se non per la semplice conformità al progetto autorizzato.
E' ormai pacifico ritenere che interventi fino alla manutenzione straordinaria leggera (oltre nuove costruzioni, d/r, ampliamenti e ristrutturazioni edilizie, quando invece va sempre fatta) non comporti la modifica dell'agibilità.
In presenza di SCIA e dunque M.S. Pesante è obbligo l'aggiornamento. Attenzione ai fabbricati sprovvisti di Agibilità, laddove si eseguano interventi strutturali: potrebbero richiedere l'id. statica dell'intero edificio....
In presenza di SCIA e dunque M.S. Pesante è obbligo l'aggiornamento. Attenzione ai fabbricati sprovvisti di Agibilità, laddove si eseguano interventi strutturali: potrebbero richiedere l'id. statica dell'intero edificio....