archisteffy : [post n° 437535]
scia scaduta
Buonasera, quattro mesi fa è scaduta una SCIA per frazionare un appartamento in due unità immobiliari e non è stata prorogata per dimenticanza... Le opere sono state completate a livello di impianti e tramezzature; mancano pavimenti e caldaie, oltre l'accatastamento...Non è stata data la fine lavori. Cosa si deve fare per regolarizzare il tutto? Grazie.
COVID-19: PROROGA SCADENZA TERMINI TITOLI AUTORIZZATIVI
Con il D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), sono state stabilite le proroghe e le sospensioni dei titoli autorizzativi in edilizia.
L’art. 103 del D.L. 18/2020 – che è stato a sua volta modificato dall’art. 37 del D.L. 23/2020 – reca disposizioni in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, dei termini di validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, dei termini dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti di sfratto.
Nell’ambito della conversione in legge del provvedimento, sono stati introdotti all’art. 103 del D.L. 18/2020, nuove importanti disposizioni concernenti i procedimenti abilitativi in edilizia (quali permessi di costruire, SCIA, Segnalazioni certificate di agibilità), i relativi termini di inizio e fine lavori, nonché procedimenti anche non edilizi quali autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.
I termini concernenti le SCIA edilizie e le Segnalazioni certificate di agibilità, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).
Con il D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), sono state stabilite le proroghe e le sospensioni dei titoli autorizzativi in edilizia.
L’art. 103 del D.L. 18/2020 – che è stato a sua volta modificato dall’art. 37 del D.L. 23/2020 – reca disposizioni in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, dei termini di validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, dei termini dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti di sfratto.
Nell’ambito della conversione in legge del provvedimento, sono stati introdotti all’art. 103 del D.L. 18/2020, nuove importanti disposizioni concernenti i procedimenti abilitativi in edilizia (quali permessi di costruire, SCIA, Segnalazioni certificate di agibilità), i relativi termini di inizio e fine lavori, nonché procedimenti anche non edilizi quali autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.
I termini concernenti le SCIA edilizie e le Segnalazioni certificate di agibilità, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).
Il testo che ho copiato riporta la fine dello stato di emergenza al 31 luglio, ma dovrebbe essere prorogato al 31 dicembre.
Attualmente Paoletta la data di cessazione è fissata al 15 ottobre, quindi i 90 gg di validità aggiuntiva si calcolano da quella data. E' molto probabile che venga spostato ancora più in là.
In ogni caso, se i termini non siano ancora scaduti ancorché prorogati, si può secondo me optare per due strade:
A. 1) chiusura della pratica con accatastamento ed agibilità, se si possono considerare le condizioni attuali (che no conosco) utili e rilevanti per fine lavori/collaudo e variazione catastale. 2) completamento delle opere di manutenzione ordinaria in edilizia libera
B. richiedere una nuova istanza per variante e completamento...
A. 1) chiusura della pratica con accatastamento ed agibilità, se si possono considerare le condizioni attuali (che no conosco) utili e rilevanti per fine lavori/collaudo e variazione catastale. 2) completamento delle opere di manutenzione ordinaria in edilizia libera
B. richiedere una nuova istanza per variante e completamento...
@arch_mb si me ne sono accorta dopo aver scritto, ho fatto un copia e incolla da un portale ma non ricordo quale sinceramente e l'articolo era precedente al primo rinnovo dello stato di emergenza. sorry
Grazie a tutti...mi siete stati molto utili. Grazie alle vostre indicazioni, ho trovato il riferimento che cercavo... lo riporto qui sotto, nel caso dovesse servire a qualcuno.
4. PROROGA DI VALIDITÀ DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI O
ALTRI TITOLI ABILITATIVI O ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA.
Come indicato nella circolare n.300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020, l’art.103, comma 2, del DL 18/2020 aveva prorogato la validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, dei quali era stato fornito un elenco a titolo esemplificativo. Per effetto della modifica in sede di
conversione del richiamato comma 2 dell’art.103, la previsione è stata estesa agli atti con scadenza sino al 31 luglio 2020. Inoltre, l’efficacia della validità degli stessi, è stata prorogata sino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Pertanto, gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità sino al 29 ottobre 2020. fatte salve eventuali future modifiche.
4. PROROGA DI VALIDITÀ DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI O
ALTRI TITOLI ABILITATIVI O ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA.
Come indicato nella circolare n.300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020, l’art.103, comma 2, del DL 18/2020 aveva prorogato la validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, dei quali era stato fornito un elenco a titolo esemplificativo. Per effetto della modifica in sede di
conversione del richiamato comma 2 dell’art.103, la previsione è stata estesa agli atti con scadenza sino al 31 luglio 2020. Inoltre, l’efficacia della validità degli stessi, è stata prorogata sino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Pertanto, gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità sino al 29 ottobre 2020. fatte salve eventuali future modifiche.
Aggiungo che il dL semplificazioni consente di prorogare di altri 3 anni PdC e Scia (purchè però non siano già scaduti). Per cui eventualmente potresti usufruirne se i tempi si prolungheranno ulteriormente.