mari86 : [post n° 439893]
Cila su edificio con condono
Salve, dei clienti mi hanno affidato una cila per diversa distribuzione interna di un immobile residenziale al primo piano di una palazzina costituita da più livelli. Dall'atto risulta una pratica di condono risalente al 1986 per cui risultano pagati gli oneri ma, ho scoperto, ad oggi ancora in corso di istruttoria. Sempre dall'atto è dichiarato che l'edificio è stato costruito in difformità rispetto ad una concessione del '78 relativa alla costruzione del piano terra (oggetto di condono) ed è proseguito in conformità rispetto ad una concessione del '94 chiesta per la sopraelevazione del primo piano. Dunque, l'immobile è tutto dello stesso proprietario ma io devo presentare la cila sul primo piano che, da quello che leggo, è realizzato in conformità con la licenza edilizia. Mi chiedo se è legittimo proseguire in questo modo o se bisogna prima chiudere l'istruttoria e soprattutto come è possibile che sia stata rilasciata una successiva concessione per sopraelevazione su un edificio con condono in atto. Mi scuso per le domande ma è la prima volta che mi trovo ad affrontare tecnicamente l'argomento e forse mi sfugge qualcosa. Grazie a tutti per le risposte che vorrete darmi.
Sulla scorta della riflessione e domanda legittima che si è già posta da sè e, tenuto conto che questa moda di dividere i fabbricati in base alle più fantasiose porzioni è figlia di uno "spavaldo" ed illogico atteggiamento dei tecnici: su un edificio sul quale pende una domanda di condono (pertanto fino all'ottenimento della concessione in sanatoria permane l'abuso), non si possono fare nemmeno interventi di semplice manutenzione, figuriamoci richiedere ulteriori permessi. Aggiungo che, oltretutto, senza legittimità della preesistenza il titolo sarebbe nullo...
Per maggiore evidenza del caso si vedano alcune sentenze riguardo all’impossibilità di eseguire opere su edifici abusivi allorquando non siano stati repressi gli abusi o legittimati da concessione in sanatoria:
1. Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell’attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio; ne consegue che, allorché l’opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attività manutentive, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o di ristrutturarla o manutenerla senza titolo abilitativo, giacché anche gli interventi di manutenzione ordinaria presuppongono che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente (Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016 – dep. 16/09/2016, Waly, Rv. 26758201; vedi anche Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005 – dep. 10/11/2005, Daniele, Rv. 23236401).
2. Costituisce un principio pacifico in giurisprudenza che non possano svolgersi opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su un manufatto abusivo e mai oggetto di sanatoria edilizia e che tale ulteriore attività costruttiva non possa spiegare alcun effetto preclusivo sulla potestà di reprimere l'opera abusiva nella sua interezza (CdS, V 29.10.1991 n. 1279). Ne consegue che non può invocare il regime sanzionatorio più favorevole previsto per il recupero del patrimonio edilizio esistente legittimamente realizzato, colui che ha svolto opere edilizie su immobili abusivi, le quali assumono la stessa qualificazione giuridica dell’immobile abusivamente realizzato. In caso contrario, infatti, l’abuso minore successivo in sostanza giustificherebbe l’applicazione di una sanzione minore, addirittura non demolitoria, estinguendo la potestà sanzionatoria nei confronti dell’abuso maggiore precedente (TAR Lombardia, Mi, 7206/2010).
Per tali motivazioni ritengo non si possa fare nulla, quantomeno prima della chiusura della domanda di condono. Sull'aspetto contraddittorio che abbiano richiesto (e rilasciato) un titolo su un edificio sottoposto a sanatoria pendente, non mi soffermo poiché il commento verrebbe da sé ;-)
Per maggiore evidenza del caso si vedano alcune sentenze riguardo all’impossibilità di eseguire opere su edifici abusivi allorquando non siano stati repressi gli abusi o legittimati da concessione in sanatoria:
1. Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell’attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio; ne consegue che, allorché l’opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attività manutentive, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o di ristrutturarla o manutenerla senza titolo abilitativo, giacché anche gli interventi di manutenzione ordinaria presuppongono che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente (Sez. 3, n. 38495 del 19/05/2016 – dep. 16/09/2016, Waly, Rv. 26758201; vedi anche Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005 – dep. 10/11/2005, Daniele, Rv. 23236401).
2. Costituisce un principio pacifico in giurisprudenza che non possano svolgersi opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su un manufatto abusivo e mai oggetto di sanatoria edilizia e che tale ulteriore attività costruttiva non possa spiegare alcun effetto preclusivo sulla potestà di reprimere l'opera abusiva nella sua interezza (CdS, V 29.10.1991 n. 1279). Ne consegue che non può invocare il regime sanzionatorio più favorevole previsto per il recupero del patrimonio edilizio esistente legittimamente realizzato, colui che ha svolto opere edilizie su immobili abusivi, le quali assumono la stessa qualificazione giuridica dell’immobile abusivamente realizzato. In caso contrario, infatti, l’abuso minore successivo in sostanza giustificherebbe l’applicazione di una sanzione minore, addirittura non demolitoria, estinguendo la potestà sanzionatoria nei confronti dell’abuso maggiore precedente (TAR Lombardia, Mi, 7206/2010).
Per tali motivazioni ritengo non si possa fare nulla, quantomeno prima della chiusura della domanda di condono. Sull'aspetto contraddittorio che abbiano richiesto (e rilasciato) un titolo su un edificio sottoposto a sanatoria pendente, non mi soffermo poiché il commento verrebbe da sé ;-)
Grazie mille, ha perfettamente motivato e confermato le mie perplessità in merito all'argomento.
Certamente corretto quel che dice Archspf, aggiungo però un'osservazione. Nel comune dove lavoro praticamente tutti i condoni dell'85 sono stati chiusi con concessione e agibilità. Al contrario, nei due comuni dove ho lavorato precedentemente, i tecnici degli anni '90 consideravano "chiusi" i condoni per i quali fosse intervenuto il pagamento dell oblazione, una pratica evidentemente non singolare. Ergo, le concessioni successive consideravano come stato autorizzato quello che, a rigore, non era mai stato chiuso.