Buongiorno,
nel caso in cui un cliente commissioni un progetto preliminare, corrisponda il pagamento dello stesso, poi per le successive fasi di progettazione e realizzazione si affida ad altro professionista, ci si può opporre e rivendicare la proprietà intellettuale dell'opera? Grazie
Archira : [post n° 440318]
Proprietà del progetto
Credo anch'io come davide, ecco perché è importante nonché obbligatorio la stesura di un contratto nel quale inserire clausole chiare sulla proprietà intellettuale dell'opera oltre che sul materiale originale prodotto.
Evidentemente fa fede quello che è stato stabilito nel disciplinare d'incarico sottoscritto che, essendo un scrittura tra privati, potrebbe contenere qualsiasi tipo di vincolo o clausola, anche le più assurde.
In generale però non capisco la rivendicazione...stiamo parlando di un progetto preliminare che, come indica il termine, costituisce un primo e sommario step delle fasi di progettazione successive che poi contemplano una fase definitiva ed una esecutiva che, per loro natura possono modificare in tutto o in parte le caratteristiche del progetto preliminare.
Secondo il diritto che vuoi rivendicare, in teoria, non dovrebbe esistere la progettazione preliminare, ma neppure quella definitiva ed esecutiva, se non affidate allo stesso professionista? Se accetti l'incarico per una progettazione preliminare dovresti accettare il fatto che qualcun altro potrebbe svolgere le fasi successive, non è vietato dalla legge. Negli appalti pubblici ad esempio è una prassi consolidata, addirittura consigliata.
Se poi oltretutto la progettazione definitiva ed esecutiva dovessero modificare in maniera sostanziale i contenuti della progettazione preliminare non vedo davvero dove sussista l'illecito sulla proprietà intellettuale.
La proprietà intellettuale del tuo progetto preliminare (non dell'opera! tu non hai ancora realizzato un'opera!) ti resterà a vita, anche se non è che te ne puoi fare di molto se non metterlo in curriculum.
Però seguo con interesse la discussione.
In generale però non capisco la rivendicazione...stiamo parlando di un progetto preliminare che, come indica il termine, costituisce un primo e sommario step delle fasi di progettazione successive che poi contemplano una fase definitiva ed una esecutiva che, per loro natura possono modificare in tutto o in parte le caratteristiche del progetto preliminare.
Secondo il diritto che vuoi rivendicare, in teoria, non dovrebbe esistere la progettazione preliminare, ma neppure quella definitiva ed esecutiva, se non affidate allo stesso professionista? Se accetti l'incarico per una progettazione preliminare dovresti accettare il fatto che qualcun altro potrebbe svolgere le fasi successive, non è vietato dalla legge. Negli appalti pubblici ad esempio è una prassi consolidata, addirittura consigliata.
Se poi oltretutto la progettazione definitiva ed esecutiva dovessero modificare in maniera sostanziale i contenuti della progettazione preliminare non vedo davvero dove sussista l'illecito sulla proprietà intellettuale.
La proprietà intellettuale del tuo progetto preliminare (non dell'opera! tu non hai ancora realizzato un'opera!) ti resterà a vita, anche se non è che te ne puoi fare di molto se non metterlo in curriculum.
Però seguo con interesse la discussione.
dipende molto anche da cosa consiste il progetto: un oggetto di design che potrebbe essere brevettato? un'opera architettonica con un linguaggio del tutto innovativo? un progetto di interior design unico nel suo genere, creativo e con contenuti davvero rilevanti dal punto di vista estetico progettuale? se invece il progetto preliminare è uno come tanti senza peculiarità oggettivamente innovative cosa vuoi rivendicare?