Buonasera a tutti.
Sono un architetto e sto affiancando un ing. energetico in diversi lavori relativi al superbonus 110.
Per quanto riguarda la prima fase, ci accingiamo a svolgere diverse fattibilità, nelle quali sarà mio compito effettuare le opportune verifiche ai fini del rilascio del certificato di conformità urbanistica.
Mi sono letto il documento redatto da Reti Professioni Tecniche in merito al calcolo del compenso per gli interventi relativi al superbonus.
La cosa che non riesco a capire, nella parte relativa al contratto/preventivo esempio per una fattibilità di ecobonus consiglia di riportare il calcolo dell'onorario sulla base del DM 17/06/2016.
Facendo i conti seguendo quelle linee guida si ha un valore a mio parere "esagerato" per questa fase. Qualcuno ha idea di come ci si comporta? E' opportuno comunque mostrare il massimo raggiugibile e poi specificare che la cifra richiesta è inferiore?
Vi ringrazio in anticipo per le risposte.
Se qualcuno ha ulteriori approfondimenti che ritiene interessanti mi faccia sapere.
Saluti
Mirko
Mirko : [post n° 441900]
Superbonus 110: parcella studio fattibilità
Il riferimento al DM parametri è da considerarsi quale "limite" oltre il quale il contribuente dovrebbe pagare di tasca propria. E' ragionevole pertanto che non si debba necessariamente prendere il valore massimo, ma si possa indicare un compenso più basso, seppur sempre rapportato alla proporzionalità della complessità dell'incarico.
Ritengo inoltre che, nella fattispecie del solo studio di fattibilità, i parametri da utilizzare non siano pienamente pertinenti, e secondo me sarebbe stato più opportuno riferirsi alle voci:
- QaI.02: Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010)3
- QaII.01: Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)
ma questa è una considerazione del tutto personale.
Ritengo inoltre che, nella fattispecie del solo studio di fattibilità, i parametri da utilizzare non siano pienamente pertinenti, e secondo me sarebbe stato più opportuno riferirsi alle voci:
- QaI.02: Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010)3
- QaII.01: Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)
ma questa è una considerazione del tutto personale.
Esatto, questo è il limite e come cosa mi torna.
Mi chiedevo proprio perché nel documento proposto da RPT dicono di allegare al preventivo l'allegato A che contiene il calcolo dell'onorario sulla base del DM 2016. Cosa allego? Il calcolo del "limite" del mio onorario?
Anche io comunque ritengo che i parametri generino un compenso elevato, soprattutto per la fase di fattibilità.
Mi chiedevo proprio perché nel documento proposto da RPT dicono di allegare al preventivo l'allegato A che contiene il calcolo dell'onorario sulla base del DM 2016. Cosa allego? Il calcolo del "limite" del mio onorario?
Anche io comunque ritengo che i parametri generino un compenso elevato, soprattutto per la fase di fattibilità.
Beh, poichè non specificato da nessuna parte, ognuno può interpretare liberamente. Personalmente noi abbiamo adottato un format che prevede, congiuntamente, un preventivo con il rifermento alle voci del DM parametri (rapportate cioè alle prestazioni effettive, visto che di base le voci hanno una corrispondenza astratta) e la fattura con il compenso.
Alternativamente si può allegare lo schema di determinazione e includere, alla fine del riepilogo, uno sconto sul totale. L'importante è dimostrare che l'onorario è uguale o inferiore al compenso calcolato con il decreto.
Alternativamente si può allegare lo schema di determinazione e includere, alla fine del riepilogo, uno sconto sul totale. L'importante è dimostrare che l'onorario è uguale o inferiore al compenso calcolato con il decreto.
Sto facendo uno studio di prefattibilità per una villetta e nel calcolo dei corrispettivi aggiornati e dedicati esclusivamente ai bonus, mi esce un importo elevato. A differenza delle precedenti guide questa aggiornata prevede 3 casistiche: e nel caso in cui si può accedere al 110 i compensi possono rientrare in detrazione. Precedentemente, invece il compenso della fattibilità, non rientrava in detrazione(ma era una spesa viva per il committente ma a prezzo inferiore. Me lo confermate?
In realtà confermo che già dalla precedente "versione" lo studio di perfettibilità era considerato come costo "anticipato" sugli altri corrispettivi.
Se si inseriscono tutte le voci immaginabili, anche se pertinenti, la parcella viene un numero talvolta imbarazzante anche da comunicare: si deve valutare caso per caso ma, ad esempio, noi abbiamo semplificato mettendo solo le voci strettamente essenziali, soprattutto tentando di non risultare ridondanti: es. voci di computo che riguardano secondo noi una sola fase, quella definitiva, oppure particolari costruttivi - ma probabilmente lo stesso esecutivo - in molti casi non vengono svolti e non vanno selezionati.
Facciamo questo ragionamento non per rinunciare ad un compenso che anzi permane sempre oltre le aspettative ed è a nostro parere congruo alla responsabilità, ma per dare modo al committente di rientrare nei budget previsti o sforare con incidenze marginali.
Se si inseriscono tutte le voci immaginabili, anche se pertinenti, la parcella viene un numero talvolta imbarazzante anche da comunicare: si deve valutare caso per caso ma, ad esempio, noi abbiamo semplificato mettendo solo le voci strettamente essenziali, soprattutto tentando di non risultare ridondanti: es. voci di computo che riguardano secondo noi una sola fase, quella definitiva, oppure particolari costruttivi - ma probabilmente lo stesso esecutivo - in molti casi non vengono svolti e non vanno selezionati.
Facciamo questo ragionamento non per rinunciare ad un compenso che anzi permane sempre oltre le aspettative ed è a nostro parere congruo alla responsabilità, ma per dare modo al committente di rientrare nei budget previsti o sforare con incidenze marginali.