Salve a tutti
sono a chiedervi un consiglio o parere nel caso abbiate affrontato un caso analogo. Nello specifico devo intervenire su un immobile condonato con L 47/85 demolendolo e ricostruendolo di nuovo nel rispetto della volumetria esistente.
Ho effettuato accesso agli atti e ho avuto la sorpresa di vedere che all'epoca della richiesta l'immobile fu rappresentato graficamente non proprio fedelmente allo stato di rilievo attuale. Detto ciò, in parole povere ho una volumetria "condonata" con tanto di calcolo del volume che differisce dalla situazione di rilievo. Premetto che non è stato oggetto di modifiche successive alla data di presentazione della domanda di condono e che tali difformità sono riferibili ad una errata e molto approssimativa rappresentazione grafica. Dunque come vi comportereste?
Proporreste la sostituzione delle tavole di condono con lo stato effettivamente misurato? E in caso di prassi non praticata come pensate possa essere risolta?
Nel progetto di ristrutturazione dovrei rappresentare lo "stato condonato" senza pormi il problema della consistenza attuale dato che verrà demolito?
Mi consigliate di approfondire con l'ufficio tecnico?
Potrà crearmi ulteriori "grane" tipo sanatorie o altro..?
Grazie per la vs professionalità.
beba : [post n° 443425]
Condono L47/85, demolizione e ricostruzione
Le difformità potrebbero rientrare nell'art. 34 bis del DPR 380/2001? Altrimenti temo serva una sanatoria. Sicuramente è una situazione molto ingarbugliata, e per risolverla secondo me dipende come la vede il tecnico comunale
Purtroppo mi ritrovo in queste situazioni almeno 2 casi su 3. In genere si hanno le seguenti strade:
a) Se presso l'ente esiste una procedura di rettifica, proporrei anzitutto questa strada (richiede ovviamente il calcolo e pagamento delle oblazioni in "eccedenza").
b) In alternativa si dovrebbe valutare le condizioni di applicabilità dell'accertamento di conformità, ex art. 36/37 DPR 380/2001.
c) L'ulteriore possibilità è data, a fronte di una dichiarazione del tecnico (anche contestuale alla prima pratica "utile"), che le difformità rientrano nelle tolleranze del 2%, così come emendato ed innovato dall'art 34-bis DPR 380/2001, come suggerisce a ragione il collega che mi precede.
Eviterei senz'altro di presentare una pratica omettendo o rappresentando una situazione non conforme/legittima: prima di depositare il progetto di "ristrutturazione" si deve necessariamente "sanare" la situazione ante operam.
a) Se presso l'ente esiste una procedura di rettifica, proporrei anzitutto questa strada (richiede ovviamente il calcolo e pagamento delle oblazioni in "eccedenza").
b) In alternativa si dovrebbe valutare le condizioni di applicabilità dell'accertamento di conformità, ex art. 36/37 DPR 380/2001.
c) L'ulteriore possibilità è data, a fronte di una dichiarazione del tecnico (anche contestuale alla prima pratica "utile"), che le difformità rientrano nelle tolleranze del 2%, così come emendato ed innovato dall'art 34-bis DPR 380/2001, come suggerisce a ragione il collega che mi precede.
Eviterei senz'altro di presentare una pratica omettendo o rappresentando una situazione non conforme/legittima: prima di depositare il progetto di "ristrutturazione" si deve necessariamente "sanare" la situazione ante operam.
Grazie per i vs pareri. Purtroppo siamo oltre la percentuale di tolleranza per cui stavo pensando di affrontare la problematica con l’ufficio tecnico. Non so se la rettifica possa essere praticabile (anche se ritengo sia la più corretta), comunque personalmente ritengo che la volumetria condonata è stata legittimata con il pagamento di oneri e sanzione per cui indipendentemente dalla restituzione grafica credo possa essere nella disponibilità del cliente per il futuro intervento. Nel caso in cui invece la volumetria rilevata fosse maggiore allora visto che si tratta di demolizione e ricostruzione, secondo me, presumo sia possibile recuperare solo quella legittimata.
Che dite?
Che dite?