Tina : [post n° 444268]
Conformità urbanistica?
Ho un dubbio per una conformità urbanistica: il condominio è stato realizzato nel 1959, le piante allegate sono disegnate a mano e quindi poco dettagliate (nessuna quota e sono disegnati solo dei "piani tipo", non piano per piano) e inoltre non compare tra i precedenti edilizi il certificato di agibilità. Lo stato rilevato è leggermente difforme da quello legittimato: muri leggermente spostati nell'appartamento più una porta di collegamento tra garage e cantina non legittimata. Nessun intervento è stato fatto dal 1959 quindi l'appartamento è stato realizzato così dall'origine, come anche la porta cantina/garage (si vede chiaramente che è anche allineata con le altre porte legittimate). Come mi consigliate di muovermi? Si può passare come "tolleranza esecutiva"? Grazie in anticipo
Secondo me misura col righello e confronta con il reale per vedere se sei nel famoso 2%.
Tuttavia visto che hai una difformità sulla porta, fai comunque la sanatoria. In questo modo vai sul sicuro e sei a posto
Tuttavia visto che hai una difformità sulla porta, fai comunque la sanatoria. In questo modo vai sul sicuro e sei a posto
Di casi come questi ce ne sono da pescarne nel mucchio e da bendati (ed anzi che in questo caso le differenze sono minime): l'unica via per uscirne è come già indicato dal collega che mi precede, e valutare se si è o meno nella tolleranza del 2% richiamati all'art. 34-bis DPR 380/2001, che è relativa in ogni caso a "limiti" dimensionali (la porta non è evidentemente tra questi).
In caso contrario sanare laddove possibile con accertamento di conformità, anche il resto (prospetti).
In caso contrario sanare laddove possibile con accertamento di conformità, anche il resto (prospetti).
intanto grazie mille per la risposta.
Per quanto riguarda la porta pensavo di rifarmi all'Art.19bis della LR 13/2004 trovandomi in Emilia Romagna. Riporto il testo
"1 bis. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, ... e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:
a) il minore dimensionamento dell'edificio;
b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria.
e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere."
Secondo voi potrei rientrare?
Per quanto riguarda la porta pensavo di rifarmi all'Art.19bis della LR 13/2004 trovandomi in Emilia Romagna. Riporto il testo
"1 bis. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, ... e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:
a) il minore dimensionamento dell'edificio;
b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;
d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria.
e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere."
Secondo voi potrei rientrare?
Quell'art. della LR dovrebbe riguardare l'esonero dalla sanzione amministrativa in sede di verifica di conformità. In sostanza si può procedere con la regolarizzazione dello stato di fatto senza pagare la classica oblazione ma comunque il tecnico deve evidenziare le difformità.
https://www.archiparma.it/wp-content/uploads/2018/06/CIRCOLARE-TOLLE…
https://www.archiparma.it/wp-content/uploads/2018/06/CIRCOLARE-TOLLE…
Secondo me NO. Potrebbe ricadere al massimo una sua diversa dimensione nei limiti di tolleranza citati e/o (cit.) "la difforme ubicazione".
Ciao Tina, provo a risponderti, anche se alla fine chi decide è sempre il tecnico comunale che gestisce la pratica, per cui se fossi in te proverei a sentire cosa ti dicono in comune.
I muri interni difformi a mio avviso rientrano nelle tolleranze di cantiere. Su questo ti consiglio di leggere la Circolare regionale n. 410371 del 05/06/2018, che chiarisce molto bene l'art. 19-bis della LR 23. E leggi anche il nuovo articolo 34-bis del DPR 380/2001 modificato dal Decreto Semplificazioni, sempre sulle tolleranze.
La questione della porta aggiunta fra cantina e garage invece è più difficile... un conto è una porta spostata e un altro è una porta fatta ex novo. Per questo bisognerebbe proprio che tu trovassi l'abitabilità, hai provato a vedere se viene citata nei documenti del rogito? E' strano che manchi, perché la casa non è così vecchia. Se riesci a dimostrare che la porta c'è sempre stata, come dici, e che esisteva già ai tempi del rilascio dell'abitabilità, puoi rifarti sempre alla Circolare regionale come difformità tollerata in sede di agibilità. Anche il catasto di primo impianto sarebbe d'aiuto per sostenere questa tesi.
Se ci riesci, poi, fai pesare al cliente che gli hai fatto risparmiare la sanatoria!!
I muri interni difformi a mio avviso rientrano nelle tolleranze di cantiere. Su questo ti consiglio di leggere la Circolare regionale n. 410371 del 05/06/2018, che chiarisce molto bene l'art. 19-bis della LR 23. E leggi anche il nuovo articolo 34-bis del DPR 380/2001 modificato dal Decreto Semplificazioni, sempre sulle tolleranze.
La questione della porta aggiunta fra cantina e garage invece è più difficile... un conto è una porta spostata e un altro è una porta fatta ex novo. Per questo bisognerebbe proprio che tu trovassi l'abitabilità, hai provato a vedere se viene citata nei documenti del rogito? E' strano che manchi, perché la casa non è così vecchia. Se riesci a dimostrare che la porta c'è sempre stata, come dici, e che esisteva già ai tempi del rilascio dell'abitabilità, puoi rifarti sempre alla Circolare regionale come difformità tollerata in sede di agibilità. Anche il catasto di primo impianto sarebbe d'aiuto per sostenere questa tesi.
Se ci riesci, poi, fai pesare al cliente che gli hai fatto risparmiare la sanatoria!!
Grazie mille!
Dell'abitabilità proprio non c'è traccia purtroppo, né sull'elenco delle pratiche edilizie né sul rogito ed è un bel problema.. ho a disposizione il catasto del 1960 che è rimasto invariato da allora e la porta è presente
Dell'abitabilità proprio non c'è traccia purtroppo, né sull'elenco delle pratiche edilizie né sul rogito ed è un bel problema.. ho a disposizione il catasto del 1960 che è rimasto invariato da allora e la porta è presente
Allora secondo me sei nel caso dell'errore materiale di rappresentazione del progetto (tolleranza di cantiere). Va solo verificato che quella porta non violi nessuna norma, ad es. antincendio.
Il catastale del 1960 non è un elemento probatorio, purtroppo.
@biba era buona la prima: una porta che non compare nel progetto non può ritenersi "tolleranza esecutiva" che tratta proprio meri errori materiali e "involontari".
@biba era buona la prima: una porta che non compare nel progetto non può ritenersi "tolleranza esecutiva" che tratta proprio meri errori materiali e "involontari".