MAU : [post n° 444358]
planimetria diversa da quella presente in comune
Devo vendere una casa al momento mia, ma in precedenza di proprietà dei miei suoceri defunti.L'appartamento si presenta di 40cm più ampio del disegno presente in comune.La casa risale al 1962 venduta ad un acquirente dal costruttore e successivamente acquistata dai miei suoceri nel 1988.A quel tempo hanno dato l'abitabilità.Volevo sapere se basta il condono visto che aveva il comune dato l'abitabilità senza verificare il metraggio e a quel tempo il problema si sarebbe risolto subito, o devo oltre il condono pagare anche una sorta di tangente visto che il mio comune moltiplica per 5 il prezzo del condono e nel qual caso da 3500 si passerebbe a 17500 Euro e quindi non la venderei ma aspetterei la sanatoria che dovrebbe interessare gli immobili fino a quel tempo nel qual caso ci rientrerebbe il mio immobile.Grazie
L'abitabilità non ha a che vedere (direttamente) con la conformità dell'immobile: se è vero che la prima viene presentata "integrando" la legittimità, non è vero il contrario ovvero che il suo rilascio (in qualunque forma) costituisca o sostituisca il titolo edilizio.
Fermo restando che a meno di domande pendenti, il condono non è strada percorribile in quanto norma attualmente non più operante, probabilmente l'unica strada potrebbe essere, valutati i presupposti di applicazione, quella relativa all'Accertamento di conformità (ex art. 36 o 37): tradotto in parole semplici significa sanare l'abuso (ove sanabile) a certe condizioni economiche che significa pagare una oblazione (non una tangente) per il rilascio del titolo "postumo". Quantomeno il quesito non è molto chiaro, giacchè se esiste un condono concluso questi ha sanato una situazione, la quale se non risulta conforme, si torna al punto che precede.
Deve incaricare un tecnico di sua fiducia per capire la circostanza e proporre eventuali soluzioni.
Se l'immobile si trova in provincia di Roma ci si rende disponibili per una valutazione: email
Fermo restando che a meno di domande pendenti, il condono non è strada percorribile in quanto norma attualmente non più operante, probabilmente l'unica strada potrebbe essere, valutati i presupposti di applicazione, quella relativa all'Accertamento di conformità (ex art. 36 o 37): tradotto in parole semplici significa sanare l'abuso (ove sanabile) a certe condizioni economiche che significa pagare una oblazione (non una tangente) per il rilascio del titolo "postumo". Quantomeno il quesito non è molto chiaro, giacchè se esiste un condono concluso questi ha sanato una situazione, la quale se non risulta conforme, si torna al punto che precede.
Deve incaricare un tecnico di sua fiducia per capire la circostanza e proporre eventuali soluzioni.
Se l'immobile si trova in provincia di Roma ci si rende disponibili per una valutazione: email
Grazie intanto per la risposta, il problema era semplicemente che io voglio pagare (mio malgrado, poichè non colpevole) l'abuso edilizio ereditato se così si vuol chiamare essendo la casa di volume più ampio della planimetria consegnata 60 anni fa in comune , ma alle condizioni economiche di legge vigenti, quello che non voglio è che per il rilascio del titolo postumo debba moltiplicare per 5 il valore che esce fuori dal conteggio. Vi sembra giusto che il mio comune faccia ciò? E' a norma di legge tale procedura dopo 60 anni e doveroso sanare l'abuso, ma non credo sia legale moltiplicare per 5 l'importo dovuto. Ancora grazie e scusate
Quale è il comune di cui parla? Di base l'oblazione (non sanzione) prende riferimento dalla più generale legge nazionale (DPR 380/2001) per enunciarsi con una norma prima Regionale e poi (di solito) con specifiche delibere comunali: se l'ente locale applica questa regola esiste solo il rispetto della stessa.
Quanto all'abuso, nonostante la presunta buona fede, non è dimostrabile il contrario (che siano state depositate planimetrie non fedeli alla realtà) e poiché la materia viaggia su presupposti "giuridici" il fatto dovrebbe trovare riscontro in elementi oggettivi, quasi sempre impossibili da provare. Inoltre la norma non fa distinzione tra chi ha commesso o "eredita" l'abuso poiché sempre stante il principio probatorio di cui sopra, questo è generalmente "assegnato" al proprietario.
Di base senza avere le documentazioni sotto mano e visionare l'immobile, è impossibile capire se c'è ragionevolezza o meno nella richiesta serbata dal comune. Le rinnovo la disponibilità, qualora si trovasse a Roma e provincia, per una valutazione: email
Quanto all'abuso, nonostante la presunta buona fede, non è dimostrabile il contrario (che siano state depositate planimetrie non fedeli alla realtà) e poiché la materia viaggia su presupposti "giuridici" il fatto dovrebbe trovare riscontro in elementi oggettivi, quasi sempre impossibili da provare. Inoltre la norma non fa distinzione tra chi ha commesso o "eredita" l'abuso poiché sempre stante il principio probatorio di cui sopra, questo è generalmente "assegnato" al proprietario.
Di base senza avere le documentazioni sotto mano e visionare l'immobile, è impossibile capire se c'è ragionevolezza o meno nella richiesta serbata dal comune. Le rinnovo la disponibilità, qualora si trovasse a Roma e provincia, per una valutazione: email