fedora : [post n° 445573]
bonus facciate - balconi
buongiorno, secondo voi può usufruire del bonus facciate anche l'intervento di riparazione superiore e inferiore di un singolo balcone di un condominio, per iniziativa e a spese dei proprietari dell'alloggio, senza che tutto il condominio proceda ad analogo intervento? grazie in anticipo per l'attenzione
a rigor di logica trattandosi di intervento rientrante in bonus facciate, ma non riguardante parti comuni dovrebbe essere scorporato dai lavori condominiali e caricato sulla singola u.i.
Mi son trovato con il tuo stesso identico problema pochi mesi fa [post n° 438712]
Alla fine anche parlando con altri colleghi non sono giunto a una conclusione univoca
Alla fine anche parlando con altri colleghi non sono giunto a una conclusione univoca
grazie, il condominio non prevede di effettuare lavorazioni, mi chiedevo se su iniziativa del singolo proprietario di una unità immobiliare si poteva procedere all'intervento singolo, usufruendo del bonus (mi pare che la risposta sia sì); ma non mi è chiaro se il balcone (che copre il balcone sottostante), sia considerato parte comune...e se quindi vada comunque coinvolto in qualche modo il condominio..
ah, no ferma, è chiaro che il bonus va fatto sulla totalità della facciata, mica puoi rifare solo un pavimento e farlo rientrare nel bonus senza toccare le parti comuni
Dal punto di vista civilistico si hanno almeno due scenari:
A. Balcone aggettante
In questo caso la parte estradossale della soletta è parte esclusiva dell'appartamento da cui si accede in quanto "prolungamento" dello stesso e poichè secondo la cassazione non forma "protezione" o "sostegno" ne "separazione" delle proprietà (Cass. n. 14076/2003, n. 13509/2012, n. 5014/2018).
Anche la parte intradossale della soletta (sottobalcone) rimane parte privata del condomino a meno che non vi siano apparati decorativi: in questa circostanza le spese sono a carico della collettività poichè contribuiscono al decoro del fabbricato.
B. Balcone a "tasca"
Quando si è in presenza di una loggia o balcone "rientrante" le spese vanno equamente ripartite tra i condomini confinanti secondo le indicazioni del C.C. art. 1125 (Cass. n. 14576/2004): in questo senso le strutture sono distribuite a metà mentre spetta la manutenzione del pavimento e del sottobalcone ai rispettivi proprietari confinanti.
In ogni caso i frontalini invece costituiscono elemento della "facciata" ed essendo proprietà comune da C.C. art. 1117, le spese vanno equamente ripartite (Corte Cass. n. 2241/2008).
A. Balcone aggettante
In questo caso la parte estradossale della soletta è parte esclusiva dell'appartamento da cui si accede in quanto "prolungamento" dello stesso e poichè secondo la cassazione non forma "protezione" o "sostegno" ne "separazione" delle proprietà (Cass. n. 14076/2003, n. 13509/2012, n. 5014/2018).
Anche la parte intradossale della soletta (sottobalcone) rimane parte privata del condomino a meno che non vi siano apparati decorativi: in questa circostanza le spese sono a carico della collettività poichè contribuiscono al decoro del fabbricato.
B. Balcone a "tasca"
Quando si è in presenza di una loggia o balcone "rientrante" le spese vanno equamente ripartite tra i condomini confinanti secondo le indicazioni del C.C. art. 1125 (Cass. n. 14576/2004): in questo senso le strutture sono distribuite a metà mentre spetta la manutenzione del pavimento e del sottobalcone ai rispettivi proprietari confinanti.
In ogni caso i frontalini invece costituiscono elemento della "facciata" ed essendo proprietà comune da C.C. art. 1117, le spese vanno equamente ripartite (Corte Cass. n. 2241/2008).
@ponteggi: scusa ma dove lo hai letto che l'intervento deve riguardare la "totalità della facciata"???