Nel controllo degli atti presentati in comune per un condominio, è risultata una situazione caotica di varie pratiche di ristrutturazione susseguitesi negli anni, senza avere una concessione edilizia originaria perchè si tratta di un immobile risalente a prima del 1967. Ad oggi dovrei fare una sanatoria per riportare tutto l'edificio conforme allo stato di fatto. La mia domanda è devo prendere l'ultima pratica presentata anche se ha evidenti errori grafici e non presenta dei gialli e rossi richiamando la pratica antecedente?
L'altra domanda è, devo aspettare che il comune mi rilasci la sanatoria anche se si tratta di scia tardiva? oppure posso presentare subito dopo avere presentato la sanatoria una cila per lavori rientranti nel superbonus?
archlu : [post n° 445589]
Sanatoria e presentazione cila per superbonus 110
Per le sanatorie di opere ultimate in realtà non possiamo parlare propriamente di SCIA tardiva, bensì di accertamento di conformità, ed è piuttosto da verificare se gli interventi rientrano nella disciplina dell'art. 36 o 37 DPR 380/2001. Si deve inoltre consultare la norma regionale anche in proposito al parere in riferimento al silenzio-inadempimento per l'art. 37 (non è purtroppo normato), mentre per l'art. 36 il discorso è piuttosto universalmente condiviso dal senso già dato dal legislatore in sede di legge statale: silenzio-diniego, pertanto occorre necessariamente un provvedimento espresso affinchè il titolo sia rilasciato.
In ogni caso il fatto che non esista "una concessione edilizia originaria perchè si tratta di un immobile risalente a prima del 1967" non regge: gli immobili ante 67 sono legittimi solo fuori dal centro abitato ovvero laddove il comune fosse sprovvisto di strumento urbanistico. Diversamente si potrebbe paradossalmente configurare una situazione che porterebbe alla nullità, a cascata, di tutti i titoli susseguiti, poichè inefficaci.
Inoltre se la pratica precedente (sarebbe prassi quella di controllare tutto il palinsesto delle trasformazioni onde fugare presenze anche reiterate di "errori") presenta degli errori, a prescindere che questo vada dimostrato, l'unico dato oggettivo è lo stato di fatto non conforme.
In ogni caso il fatto che non esista "una concessione edilizia originaria perchè si tratta di un immobile risalente a prima del 1967" non regge: gli immobili ante 67 sono legittimi solo fuori dal centro abitato ovvero laddove il comune fosse sprovvisto di strumento urbanistico. Diversamente si potrebbe paradossalmente configurare una situazione che porterebbe alla nullità, a cascata, di tutti i titoli susseguiti, poichè inefficaci.
Inoltre se la pratica precedente (sarebbe prassi quella di controllare tutto il palinsesto delle trasformazioni onde fugare presenze anche reiterate di "errori") presenta degli errori, a prescindere che questo vada dimostrato, l'unico dato oggettivo è lo stato di fatto non conforme.