conny : [post n° 445693]

collaudo statico

Ciao a tutti...ho presentato una CILA dove sono stati fatti gli impianti ma non si è intervenuto sulle strutture portanti dell'immobile. Si è solo allargato un bagno. L'immobile è privo di agibilità ed è ante 67. E' necessario il certificato statico? C'è un riferimento normativo? Grazie a chi mi aiuta...
gioma :
Devi presentare a fine lavori la SCA.
conny :
Si si ..ma con il certificato statico? anche se non sono intervenuta sulle strutture portanti?
ponteggiroma :
ma cos'è sto certificato statico? Chi ti ha detto che va presentata sta roba?
Forse intendi il certificato di idoneità statica? Ma quello è per le sanatorie, non fare confusione. Se poi, come dici, non sei intervenuta nemmeno sulle strutture portanti perché ti stai fasciando la testa?
conny :
si certo il certificato di idoneità statico, intendevo! quindi se non intervengo sulle strutture portanti dell'edificio, non occorre alcun certificato, collaudo..ecc.. solo la dichiarazione degli impianti...giusto? Grazies
desnip :
A rigore, per presentare una SCA il collaudo statico serve, quindi effettivamente il problema per edifici esistenti da decenni si pone.
ponteggiroma :
ah e quindi per il caso in esame serve una SCA?
fran :
CI HANNO FATTO ANCHE UN VIDEO...
https://www.youtube.com/watch?v=-pM7DRy88qk
Per il caso in esame, visto che addirittura manca l'agibilità e non vuol dire niente che l'immobile è ante 67, ti consiglierei di fare ricerche più approfondite, a livello documentale, oppure di non aggiornare niente e fare la fine lavori, visto che non parliamo di cambi di consistenza urbanistica o interventi più invasivi.
fran :
scusami mi correggo...devi aggiornare obbligatoriamente anche l'agibilità...in questo caso dici che non ci sia...in ogni caso ti consiglierei di fare un'accesso agli atti su SIPRE, avendo in mano qualche dato utile tipo anno di costruzione, nome del costruttore, nominativo del richiedente (eventuale) all'epoca della costruzione ed indirizzo dell'immobile. L'aggiornamento è obbligatorio nel caso di modifiche agli impianti installati, proprio perchè di riferisce alle condizioni di salubrità, igiene e sicurezza dell'immobile. art 70 D.Lgs. 507/1999 introduce le sanzioni pecuniarie per mancato adempimento. Rinnovate dalla 222/2016 che aggiorna il testo unico 380/2001. Per ulteriori chiarimenti guarda questa guida del dip. PAU.
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/GUIDA-SCAG.pdf
Avvisami quando qualcuno risponde
Non mandarmi più avvisi

Se vuoi essere avvisato quando qualcuno interviene in questa discussione, indica un nome e il tuo indirizzo e-mail.