Buongiorno, ho letto una conversazione molto interessante qui:
[post n° 442493]
ma non riesco a rispondere.
Vivo in Lombardia e vorrei accedere al superbonus 110 (da ora SB100). Nella mia regione c'è una legge del 2006 che vieta di scaldare i locali non abitabili per ridurre le emissioni di gas inquinanti nell' aria.
Volevo capire se fare lavori di efficientamento in questi locali sarebbe compreso nei massimali del SB100.
Mi spiego meglio.
Casa a schiera (piano terra + 2 piano abitabili). Piano terra non abitabile (altezza 228 cm) formato da ingresso, cantina e loggiato chiuso da vetrata. Presenza in questi locali dei caloriferi, si può accedere al SB110 per i lavori effettuati in questi locali? Mettiamo che io rimuova i caloriferi (come ho letto nella discussione che ho riportato sopra), a quel punto sulle superfici verticali di quegli ambienti posso far installare il cappotto termico oltre che sostituire portoncino di ingresso e tutti gli altri infissi di questi locali? Oppure tutte queste spese sono escluse dal SB110 perché locali non abitabili e non riscaldati?
Penso sia un problema di molti data la popolazione della regione in cui vivo ed il numero di case simili alla mia.
Qualcuno mi saprebbe aiutare? Grazie mille. Marco
Marco757 : [post n° 447169]
Locali non abitabili possibile accedere al superbonus 110
No la ratio della norma è l'isolamento dell'involucro disperdente che delimita locali riscaldato dall'estero o verso zone non riscaldate.
L'isolamento dell'involucro non riscaldato, poco importa se li scalda abusivamente fa fede la situazione assentita dall'ultimo titolo edilizio, non è agevolabile al 110. Così come la sostituzione di serramenti o porte di detti locali.
L'unica eccezione viene fatta, ad oggi, per il tetto anche se delimitata sottotetti non riscaldati
L'isolamento dell'involucro non riscaldato, poco importa se li scalda abusivamente fa fede la situazione assentita dall'ultimo titolo edilizio, non è agevolabile al 110. Così come la sostituzione di serramenti o porte di detti locali.
L'unica eccezione viene fatta, ad oggi, per il tetto anche se delimitata sottotetti non riscaldati
Ottimo due risposte contrarie. Certo se la prima interpretazione fosse quella corretta sarebbe un bel problema. Significherebbe per me e per molti altri che tutte le eventuali spese relative al piano non abitabile e quindi non riscaldato non rientrerebbero nel superbonus 110% dando vita a costi "vivi" molto alti. Infatti non intervenire su 1/3 dell'abitazione sarebbe poco logico in ottica efficienza energetica e molto costoso in ottica installazione cappotto termico, portoncino d'ingresso e serramenti vari presenti nel piano non riscaldato. Vi ringrazio per le risposte e ne attendo altre se vorrete.
Io rimango della mia idea. A parte il quesito iniziale verteva su un edificio mono e non un condominio ma la circolare 24 non dice quello, dice che un intervento trainante possa essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119.
Non a caso l'art 119 è stato modificato per includere i tetti ma non include altri locali non riscaldati
" […] interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unita’ immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente"
Poi sempre la circolare 24 di che che la detrazione spetta anche ai possessori di pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.
Che è un concetto diverso da è ammesso.
L'unico caso in cui è ammesso, sarebbe secondo me, se la sua Regione permettesse il riscaldamento di locali non abitabili. Cosa però vietata in molte regioni del Nord Italia ad esempio
Non a caso l'art 119 è stato modificato per includere i tetti ma non include altri locali non riscaldati
" […] interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unita’ immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu’ accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente"
Poi sempre la circolare 24 di che che la detrazione spetta anche ai possessori di pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.
Che è un concetto diverso da è ammesso.
L'unico caso in cui è ammesso, sarebbe secondo me, se la sua Regione permettesse il riscaldamento di locali non abitabili. Cosa però vietata in molte regioni del Nord Italia ad esempio
Quoto Albo.
Ti faccio però un'altra domanda, perchè io vivo in una Regione dove non esiste questo divieto. Cosa succede per gli immobili non abitabili regolarmente dotati di riscaldamento in data precedente al divieto? Possono continuare a esserlo o gli impianti devono essere "spenti"?
Ti faccio però un'altra domanda, perchè io vivo in una Regione dove non esiste questo divieto. Cosa succede per gli immobili non abitabili regolarmente dotati di riscaldamento in data precedente al divieto? Possono continuare a esserlo o gli impianti devono essere "spenti"?