Rimanendo sempre in tema di conformità urbanistica e Superbonus mi chiedo se una pertinenza difforme vada sanata oppure no. Secondo alcuni colleghi devono essere in regola tutti gli edifici insistenti nel lotto, ma allora vale la regola che nessun edificio esistente dovrebbe avere abusi. Io invece penso che ai fini del Superbonus devono essere conformi solo le unità immobiliari oggetto di interventi incentivati, quindi se ho un garage difforme al piano terra e faccio cappotto e pompa di calore ai piani superiori sono a posto nei confronti dell'AdE, se invece faccio Sismabonus coinvolgendo anche il garage devo prima sanarlo.
Aggiungo inoltre che il comma 13-ter dell'art. 119 prevede che nei condomini gli abusi interni non compromettano gli interventi sulle parti comuni, quindi va a rafforzare la mia ipotesi.
Fly@way : [post n° 447490]
Stato legittimo: edificio, lotto, mappale o altro?
Purtroppo non è così e non lo è mai stato. Con il Superbonus si sono tutti accorti "a loro insaputa" che esisteva da decenni un sacrosanto principio di base (legittimità e conformità della preesistenza dichiarata su qualsiasi istanza) ed un apposito articolo di legge (49 del DPR 380/2001) che vietava di usufruire di QUALUNQUE bonus su fabbricati difformi o illegittimi.
Di base un edificio dal punto di vista urbanistico deve essere valutato nella sua interezza (unitariamente) e non parzializzato (ci sarebbero almeno una decina di sentenze di cassazione): si può discutere se estendere questo concetto all'intero lotto e quindi anche a pertinenze staccate dal fabbricato su cui si interviene materialmente.
In aiuto ci sarà solo la rettifica dell'attuale semplificazione che vede, per quanto sia anche solo concettualmente una aberrazione, la verifica limitata alle sole porzioni d'intervento: ad oggi infatti si devono considerare perlomeno le parti comuni del fabbricato. Per gli edifici unifamiliari, invece, venendo meno questa conditio, ci si deve attenere al principio descritto precedentemente.
Di base un edificio dal punto di vista urbanistico deve essere valutato nella sua interezza (unitariamente) e non parzializzato (ci sarebbero almeno una decina di sentenze di cassazione): si può discutere se estendere questo concetto all'intero lotto e quindi anche a pertinenze staccate dal fabbricato su cui si interviene materialmente.
In aiuto ci sarà solo la rettifica dell'attuale semplificazione che vede, per quanto sia anche solo concettualmente una aberrazione, la verifica limitata alle sole porzioni d'intervento: ad oggi infatti si devono considerare perlomeno le parti comuni del fabbricato. Per gli edifici unifamiliari, invece, venendo meno questa conditio, ci si deve attenere al principio descritto precedentemente.