Buongiorno, a seguito della risposta di interpello sui GC cosa è cambiato?
Mi ritrovo con un amministratore che ha dato il lavoro a un CG (impresa edile) che subappaltera il 90% delle lavorazioni (cappotto, infissi, impianti) ed eseguirà personalmente una piccola parte, gestendo le altre imprese
Albo : [post n° 448924]
General Contractor
Di base, secondo gli interpelli 254/2021 e 261/2021, in generale il G.C. non può addebitare costi riconducibili ad attività di coordinamento/mediazione ecc.
Dal punto di vista dell'appalto nulla è variato se non rispetto al fatto che, nel caso di conferimento di incarico ai professionisti, il G.C. deve "girare" i costi senza ricarichi o riduzioni, ovvero come se fosse il tecnico ad emettere direttamente fattura al committente ed in proprio gestire la cessione del credito con lo sconto in fattura.
Questo ci preserva quantomeno dal riconoscere un compenso equo e proporzionale al ruolo e responsabilità ricoperti, senza che l'eventuale "sconto" applicato (peraltro facoltà e non obbligo) possa costituire margine di ricavo per il Contraente, anche a discapito del committente.
Gli ordini hanno chiarito che il rapporto contrattuale, in tali circostanze, deve avvenire esclusivamente tra:
- contraente e committente
- professionista e committente: tra le clausole si inserisce la figura del G.C. quale "sostituto pagatore" in delega del committente, mantenendo quest'ultimo comunque ed in solido, ogni responsabilità circa l'eventuale mancata corresponsione dei compensi.
Per esempio, sulla falsariga delle linee guida fornite dall'OARM, da maggio applichiamo queste condizioni:
«8.7 Le parti convengono che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dal GENERAL CONTRACTOR mediante delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1269 c.c. con la quale il GENERAL CONTRACTOR si obbliga, in solido con il COMMITTENTE, verso il PROFESSIONISTA.
Le parti convengono altresì che in caso di mancato pagamento di tutto o parte del corrispettivo da parte del GENERAL CONTRACTOR nel termine stabilito al punto successivo, gli importi dovuti al PROFESSIONISTA saranno corrisposti dal COMMITTENTE previa richiesta espressa da parte del PROFESSIONISTA. Il COMMITTENTE, una volta effettuato il pagamento, verrà surrogato, nei correlativi diritti del PROFESSIONISTA nei confronti del GENERAL CONTRACTOR.
8.8 [...] Qualora il Professionista non venga pagato da entrambe le parti potrà chiedere il corrispettivo indistintamente sia nei confronti del COMMITTENTE che del GENERAL CONTRACTOR.»
Indicando inoltre nelle premesse:
«Che al fine di rendere concreta la campagna #superbonusCOSTØ,ovverocon l’intenzione di permettere di usufruire delle agevolazioni fiscali per il fruitore finale, le spettanze per le prestazioni tecniche, espletate dal PROFESSIONISTA, strettamente connesse all'intervento e comunque necessarie all'ottenimento delle agevolazioni fiscali, saranno compensate dal COMMITTENTE facendo ricorso ad un GENERAL CONTRACTOR, che si assume in solido l’onere e l’impegno a pagare il PROFESSIONISTA, a fronte dell'esibizione di fatture anticipate. Inoltre a tal scopo ed anche rispetto alle obbligazioni deontologiche e del decoro professionale, si considerano come equi e proporzionali alle responsabilità ed alla qualità del lavoro svolto, i compensi che siano coerenti a quelli determinabili in base al DM 17 Giugno 2016, i quali rappresentano peraltro massimali inderogabili ai fini della loro stessa detraibilità;»
Dal punto di vista dell'appalto nulla è variato se non rispetto al fatto che, nel caso di conferimento di incarico ai professionisti, il G.C. deve "girare" i costi senza ricarichi o riduzioni, ovvero come se fosse il tecnico ad emettere direttamente fattura al committente ed in proprio gestire la cessione del credito con lo sconto in fattura.
Questo ci preserva quantomeno dal riconoscere un compenso equo e proporzionale al ruolo e responsabilità ricoperti, senza che l'eventuale "sconto" applicato (peraltro facoltà e non obbligo) possa costituire margine di ricavo per il Contraente, anche a discapito del committente.
Gli ordini hanno chiarito che il rapporto contrattuale, in tali circostanze, deve avvenire esclusivamente tra:
- contraente e committente
- professionista e committente: tra le clausole si inserisce la figura del G.C. quale "sostituto pagatore" in delega del committente, mantenendo quest'ultimo comunque ed in solido, ogni responsabilità circa l'eventuale mancata corresponsione dei compensi.
Per esempio, sulla falsariga delle linee guida fornite dall'OARM, da maggio applichiamo queste condizioni:
«8.7 Le parti convengono che il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dal GENERAL CONTRACTOR mediante delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1269 c.c. con la quale il GENERAL CONTRACTOR si obbliga, in solido con il COMMITTENTE, verso il PROFESSIONISTA.
Le parti convengono altresì che in caso di mancato pagamento di tutto o parte del corrispettivo da parte del GENERAL CONTRACTOR nel termine stabilito al punto successivo, gli importi dovuti al PROFESSIONISTA saranno corrisposti dal COMMITTENTE previa richiesta espressa da parte del PROFESSIONISTA. Il COMMITTENTE, una volta effettuato il pagamento, verrà surrogato, nei correlativi diritti del PROFESSIONISTA nei confronti del GENERAL CONTRACTOR.
8.8 [...] Qualora il Professionista non venga pagato da entrambe le parti potrà chiedere il corrispettivo indistintamente sia nei confronti del COMMITTENTE che del GENERAL CONTRACTOR.»
Indicando inoltre nelle premesse:
«Che al fine di rendere concreta la campagna #superbonusCOSTØ,ovverocon l’intenzione di permettere di usufruire delle agevolazioni fiscali per il fruitore finale, le spettanze per le prestazioni tecniche, espletate dal PROFESSIONISTA, strettamente connesse all'intervento e comunque necessarie all'ottenimento delle agevolazioni fiscali, saranno compensate dal COMMITTENTE facendo ricorso ad un GENERAL CONTRACTOR, che si assume in solido l’onere e l’impegno a pagare il PROFESSIONISTA, a fronte dell'esibizione di fatture anticipate. Inoltre a tal scopo ed anche rispetto alle obbligazioni deontologiche e del decoro professionale, si considerano come equi e proporzionali alle responsabilità ed alla qualità del lavoro svolto, i compensi che siano coerenti a quelli determinabili in base al DM 17 Giugno 2016, i quali rappresentano peraltro massimali inderogabili ai fini della loro stessa detraibilità;»