...un quesito molto banale....
Nel caso di intervento su un edificio unifamiliare di Sismabonus 110% prevedendo il rifacimento completo della copertura (in gran parte pericolante) posso procedere al deposito della nuovissima CILAS e iniziare i lavori.
Il "problema" è che sulla terrazza della abitazione è stato realizzato un bel porticato con tanto di 4 pilastri in legno e una bella copertura in legno e tegole, insomma una struttura di circa 30mq (sanabile).
Come devo comportarmi? posso presentare la CILAS rappresentando lo stato attuale dei luoghi con il porticato "senza asseverare" la conformità? Oppure come in passato (io preferisco e suggerisco ai clienti caldamente...) procedere con la sanatoria e poi fare il 110%?
Come vi comportate in questi casi?
MirCo : [post n° 450150]
CILA-Superbonus
noi procediamo comunque con tutte le sanatorie del caso, anche per difformità lievi (finestre spostate). In questo modo si tutela il cliente ... i controlli potranno comunque esserci indipendentemente dal superbonus ... ma non sempre i clienti lo capiscono
Di prassi conviene semrpe e comunque sanare tutto prima di iniziare i lavori, nel caso di specie conviene fare prima una scia di ripristino dei luoghi allo stato autorizzato e poi presentare la cilas. Trattandosi di opere strutturali o cmq sulle strutture, di prassi non conviene mai fare una sanatoria che possa coinvolgere il genio civile
Il consiglio spassionato è sempre quello di sanare a prescindere.
In alternativa la semplificazione consente, limitatamente agli interventi superbonus, di non dover dichiarare lo stato legittimo (ATTENZIONE: questo non significa che di fronte a norme vigenti, deontologia e prassi consolidata, il tecnico non debba effettuare le verifiche, soprattutto in presenza di abusi per le motivazioni che seguono), e permette peraltro di non dover necessariamente allegare elaborati grafici.
Questa però a mio modo di vedere è una svista importante del legislatore che farà comodo solo a chi si è sempre mosso in questa direzione (omettendo, camuffando, non tenendo in considerazione lo stato legittimo, intendo): anche se la rappresentazione dello stato dei luoghi, in presenza di abusi/difformità, equivale ad una potenziale autodenuncia (il fatto deve scaturire dall'azione repressiva dell'amministrazione e non può considerarsi ex se) è anche vero che la circostanza, come sappiamo, non determina la decadenza del bonus e, considerazione non di poco conto, permette comunque di dimostrare che la difformità sia antecedente l'intervento, onde fugare ogni possibile contestazione anche nel senso dell'agevolazione stessa: pertanto suggerisco nel caso si perseguisse la strada del "Semplificazioni bis", di consegnare sempre elaborati dello stato dei luoghi e di progetto.
In alternativa la semplificazione consente, limitatamente agli interventi superbonus, di non dover dichiarare lo stato legittimo (ATTENZIONE: questo non significa che di fronte a norme vigenti, deontologia e prassi consolidata, il tecnico non debba effettuare le verifiche, soprattutto in presenza di abusi per le motivazioni che seguono), e permette peraltro di non dover necessariamente allegare elaborati grafici.
Questa però a mio modo di vedere è una svista importante del legislatore che farà comodo solo a chi si è sempre mosso in questa direzione (omettendo, camuffando, non tenendo in considerazione lo stato legittimo, intendo): anche se la rappresentazione dello stato dei luoghi, in presenza di abusi/difformità, equivale ad una potenziale autodenuncia (il fatto deve scaturire dall'azione repressiva dell'amministrazione e non può considerarsi ex se) è anche vero che la circostanza, come sappiamo, non determina la decadenza del bonus e, considerazione non di poco conto, permette comunque di dimostrare che la difformità sia antecedente l'intervento, onde fugare ogni possibile contestazione anche nel senso dell'agevolazione stessa: pertanto suggerisco nel caso si perseguisse la strada del "Semplificazioni bis", di consegnare sempre elaborati dello stato dei luoghi e di progetto.