Piemonte: rustico di fine '800 di cui in archivio edilizio non erano presenti pratiche. A aprile il tecnico richiede una SCIA in sanatoria per avere lo stato di fatto, basandosi su una planimetria catastale con evidenti errori formali e grafici.
Su quest'ultima, due locali della casa al piano primo, rispettivamente di 28 e 15 mq, risultano "sgombero" nonostante abbiano accesso diretto ed esclusivo dal vano scala, finiture, porte, finestre, luce,...come le altre stanze. Su richiesta del tecnico sono state inserite le stesse destinazioni dei vani della planimetria catastale (nonostante non sia un documento probatorio).
Ora vorrei approfondire in quanto, vista la tipologia dell'immobile, la natura dei vani e la LR 16/2018 sul recupero dei rustici, sarebbe stato possibile assegnare una corretta destinazione ai vani (camere).
Vi chiedo un parere a riguardo e se possibile, a distanza di quattro mesi, integrare la SCIA in sanatoria con una planimetria con le due destinazioni corrette e eventuale relazione.
Grazie
tamme : [post n° 450219]
correzione destinazione vani in SCIA in sanatoria
La planimetria catastale non ha valore probatorio se dall'altra parte esiste una pratica edilizia che dice altro...
Ma nel tuo caso l'unico documento agli atti è proprio quella e, pertanto, ha valore probatorio qualora non ci fossero ulteriori elementi a dire il contrario.
Le leggi regionali di recupero sottotetti, rustici e similari sono pratiche a parte.
Quindi ti consiglio di terminare prima l'iter della sanatoria e poi di iniziarne uno ex novo per il recupero abitativo.
Ma nel tuo caso l'unico documento agli atti è proprio quella e, pertanto, ha valore probatorio qualora non ci fossero ulteriori elementi a dire il contrario.
Le leggi regionali di recupero sottotetti, rustici e similari sono pratiche a parte.
Quindi ti consiglio di terminare prima l'iter della sanatoria e poi di iniziarne uno ex novo per il recupero abitativo.
ATTENZIONE: la planimetria catastale ha valore probatorio SOLO se di primo impianto (1939-42).
Inoltre e per inciso il fatto che gli ambienti di "sgombero" siano stati resi abitabili non ne regolarizza la destinazione funzionale: peraltro non sarebbe sufficiente indicare diversamente la destinazione ma procedere ad una richiesta di permesso di costruire in quanto il "cambio d'uso" dei locali accessori (virgolettato perchè è dizione impropria per il caso di specie) configura un ampliamento, a meno di leggi Regionali speciali/derogatorie di recupero ai fini abitativi.
La sanatoria (SCIA art 37 immagino) non è integrabile in quanto esaurito il termine di 30 giorni dalla presentazione senza che l'amministrazione si sia pronunciata, la stessa si intende perfezionata/consolidata.
Inoltre e per inciso il fatto che gli ambienti di "sgombero" siano stati resi abitabili non ne regolarizza la destinazione funzionale: peraltro non sarebbe sufficiente indicare diversamente la destinazione ma procedere ad una richiesta di permesso di costruire in quanto il "cambio d'uso" dei locali accessori (virgolettato perchè è dizione impropria per il caso di specie) configura un ampliamento, a meno di leggi Regionali speciali/derogatorie di recupero ai fini abitativi.
La sanatoria (SCIA art 37 immagino) non è integrabile in quanto esaurito il termine di 30 giorni dalla presentazione senza che l'amministrazione si sia pronunciata, la stessa si intende perfezionata/consolidata.