FARC : [post n° 452089]
maledetti rapporti aeroilluminanti
Sono alle prese con una Cila in sanatoria pre rogito per opere già realizzate. Le opere effettuate hanno modificato l'ingresso (apertura arco su soggiorno) e creato un ripostiglio nel corridoio. Qui il problema non si pone perchè non ho problemi di RAI considerando a ragione l'ingresso ancora "locale" a se stante e non incidente sul calcolo del soggiorno, purtroppo verificando le due camere da letto, una delle due non verifica per 0,4...1,8 contro necessari 2,2..con un infisso fisso a lato delle ante che grida vendetta. Fabbricato in Roma, persino agibilità del '66. Consigli? Ho già letto tanti post pregressi e non ci sarebbe soluzione, mi pare una follia...
Potresti rientrare in questo?
Legge 120/2020 (semplificazioni)
art. 10 comma 2:
Nelle more dell’approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all’altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.
Legge 120/2020 (semplificazioni)
art. 10 comma 2:
Nelle more dell’approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all’altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.
mmm non saprei, nel Decreto si parla di titoli abilitativi e/o comunque in casa di presentazione di SCA...paradossalmente per quanto riguarda i condoni non ci dovrebbero essere problemi, ma per la CILA mi lascia qualche dubbio, perchè a conti fatti non si parla di recupero o qualificazione edilizia anche se nel mio caso gli interventi interni sono stati realizzati prima del 1975.