Buongiorno,
Ho appena venduto casa. L’acquirente dopo l’acquisto ha spostato dei muri e ora dice che dobbiamo pagare noi la parcella dell’architetto per la sanatoria, dato che al rogito l’immobile presentava già delle lievi difformità risalenti all’epoca di realizzazione, il 1951.
Quello che mi colpisce è che l’architetto incaricato ha dichiarato in Comune che tutte le difformità erano del 1951 (mentre sapeva benissimo che non era così perchè conosceva l’immobile già da prima della vendita).
E’ una pratica comune? Cosa posso fare per difendermi?
C4 : [post n° 452153]
Comportamento scorretto architetto
le difformità del 51 andavano comunque sanate dal venditore in quanto l'immobile va venduto pulito, Ora, partendo da ciò, mettetevi d'accordo se le opere successivamente realizzate dell'acquirente possono essere inglobate nella sanatoria a costo invariato o meno. Noi non possiamo aiutarvi perché non abbiamo i dati necessari per quantificare i costi della seconda sanatoria. L'architetto probabilmente l'ha fatto per accorpare il tutto in un unico procedimento
Prescindendo che come già le è stato indicato, non abbiamo informazioni utili a delineare la circostanza esatta ed a ricostruire gli eventi, si dovrebbe supporre in ogni caso che all'atto del rogito l'immobile fosse regolare o regolarizzato.
Diversamente se la trattativa non è stata condotta avvalendosi di tecnici incaricati di effettuare le dovute e verifiche del caso e se il Notaio non ha evidentemente richiesto una relazione sullo stato dei luoghi (pertanto la vendita è andata a buon fine ma in tacita presenza di irregolarità), per quanto ogni abuso antecedente la data di vendita sarebbe per logica temporale da imputarsi alla parte ex venditrice, mentre ogni abuso commesso dal nuovo acquirente non può che essere pertinente a quest'ultimo, il problema sta nell'impossibilità oggettiva di dimostrare che lo spostamento dei tramezzi non fosse già presente alla data antecedente.
In questo scenario la vedo dura se non impossibile spuntarla in quanto, se ho bene interpretato la situazione, lei ha venduto un immobile non commerciabile dichiarando il falso sulla sua regolarità: questo ne determinerebbe l'annullabilità (non nullità che è cosa diversa e meno grave) dell'atto ed il possibile ricorso con richiesta di risarcimento danni dalla parte acquirente e, per quest'ultimo, una percentuale quasi assoluta di vincere la causa.
Ogni affermazione va dimostrata con prove certe e documentali, altrimenti qualsiasi valutazione circa la presunta conoscenza o meno della situazione risulta irrilevante.
Diversamente se la trattativa non è stata condotta avvalendosi di tecnici incaricati di effettuare le dovute e verifiche del caso e se il Notaio non ha evidentemente richiesto una relazione sullo stato dei luoghi (pertanto la vendita è andata a buon fine ma in tacita presenza di irregolarità), per quanto ogni abuso antecedente la data di vendita sarebbe per logica temporale da imputarsi alla parte ex venditrice, mentre ogni abuso commesso dal nuovo acquirente non può che essere pertinente a quest'ultimo, il problema sta nell'impossibilità oggettiva di dimostrare che lo spostamento dei tramezzi non fosse già presente alla data antecedente.
In questo scenario la vedo dura se non impossibile spuntarla in quanto, se ho bene interpretato la situazione, lei ha venduto un immobile non commerciabile dichiarando il falso sulla sua regolarità: questo ne determinerebbe l'annullabilità (non nullità che è cosa diversa e meno grave) dell'atto ed il possibile ricorso con richiesta di risarcimento danni dalla parte acquirente e, per quest'ultimo, una percentuale quasi assoluta di vincere la causa.
Ogni affermazione va dimostrata con prove certe e documentali, altrimenti qualsiasi valutazione circa la presunta conoscenza o meno della situazione risulta irrilevante.
Assolutamente no!
L’immobile era assolutamente commercializzabile in quanto perfettamente regolare dal punto di vista catastale. Non è stato dichiarato nulla di falso!!!! Tutti i documenti presenti al rogito dimostrano lo stato di fatto reale, riconosciuto e controfirmato dagli acquirenti.
Comparando le carte del rogito e le date presenti nella domanda di sanatoria è chiarissimo che l’immobile ha subito una modifica DOPO il rogito, così come è chiaro che la data di ultimazione dichiarata dall’architetto non è veritiera
L’immobile era assolutamente commercializzabile in quanto perfettamente regolare dal punto di vista catastale. Non è stato dichiarato nulla di falso!!!! Tutti i documenti presenti al rogito dimostrano lo stato di fatto reale, riconosciuto e controfirmato dagli acquirenti.
Comparando le carte del rogito e le date presenti nella domanda di sanatoria è chiarissimo che l’immobile ha subito una modifica DOPO il rogito, così come è chiaro che la data di ultimazione dichiarata dall’architetto non è veritiera
Il Catastale non ha nulla a che fare con la regolarità urbanistica dell'immobile.
Data la sua affermazione per cui "al rogito l’immobile presentava già delle lievi difformità risalenti all’epoca di realizzazione, il 1951", si suppone che l'immobile non fosse regolare per semplice deduzione logica e dal significato stesso delle parole.
In ogni caso un tecnico competente sarebbe in grado di valutare con elementi oggettivi e non per partito preso se tali difformità possano risalire o meno all'epoca di costruzione: per esempio se si hanno le stesse irregolarità "ripetute" su più unità immobiliari.
Le nostre deduzioni come detto non possono prescindere dall'esame della situazione reale e documentazione alla mano, poichè diversamente possono solo essere generalizzate o fuorviate da indicazioni incomplete o non esaustive.
Si consiglia di incaricare un tecnico.
Data la sua affermazione per cui "al rogito l’immobile presentava già delle lievi difformità risalenti all’epoca di realizzazione, il 1951", si suppone che l'immobile non fosse regolare per semplice deduzione logica e dal significato stesso delle parole.
In ogni caso un tecnico competente sarebbe in grado di valutare con elementi oggettivi e non per partito preso se tali difformità possano risalire o meno all'epoca di costruzione: per esempio se si hanno le stesse irregolarità "ripetute" su più unità immobiliari.
Le nostre deduzioni come detto non possono prescindere dall'esame della situazione reale e documentazione alla mano, poichè diversamente possono solo essere generalizzate o fuorviate da indicazioni incomplete o non esaustive.
Si consiglia di incaricare un tecnico.