Buongiorno a tutti,
ho ottenuto l'occupazione suolo pubblico per un condominio qui a Milano richiesta a Maggio 21.. ora appena troviamo i ponteggi si parte, con enorme ritardo. Edificio a cortina Facciata su strada al 90% (opere minime tutte rientranti nella casistica), facciata interna al 50%, con consolidamenti solette balconcini etc.
Sembrava snello, ma ora ad apertura cantiere imminente gli sgravi fiscali e la cessione del credito per chi desidera non sono accessibili in modo semplice:
- Oltre gli extracosti delle asseverazioni, le verifiche di conformità edilizia (che pare servano per tutti i bonus ora) anche facendole e avendo esito positivo in un Comune come Milano, si potrebbero condurre probabilmente fra 6 mesi, considerati i tempi per l'accesso agli atti di fabbrica etc. quando il cantiere è concluso.
E' plausibile una limitazione del genere?
Qualcuno ha un parere sul merito (anche di come poter uscire da questo impaccio importante)
Grazie
Ri.Co. : [post n° 453760]
I pasticci del DL 157/2021.. una parere...
A prescindere che la legittimità e conformità degli immobili c'è da sempre e anche fosse, per quanto riguarda i bonus, è motivo dirimente per la loro decadenza ai sensi del preesistente art. 49 DPR 380/2001 e della consolidata giurisprudenza, le disposizioni introdotte dal DL 157/2021 sul contrasto delle frodi, è una misura sacrosanta la cui pecca sta probabilmente nell'essere stata emanata "in corso d'opera" e con l'aggravio economico per i committenti.
Capisco che ne paghino lo scotto soprattutto onesti potenziali beneficiari, del resto si sarebbe dovuta introdurre da anni.
Non è che sia o non sia plausibile, la legge è questa e per almeno fino alla conversione ce la teniamo così com'è. Non esistono escamotage.
Capisco che ne paghino lo scotto soprattutto onesti potenziali beneficiari, del resto si sarebbe dovuta introdurre da anni.
Non è che sia o non sia plausibile, la legge è questa e per almeno fino alla conversione ce la teniamo così com'è. Non esistono escamotage.
Premesso che è per me ovvio che l'antifrode poteva e doveva essere inserita da subito e non in corso d'opera come accade, non cercavo certo un "escamotage", ma semmai una soluzione a un problema concreto. Al più un confronto.
Questo detto, però, il Decreto semplificazioni avrebbe anche previsto che gli interventi, fatta esclusione per quelli che prevedono demolizione e ricostruzione, siano considerati manutenzione straordinaria per la quale è sufficiente la presentazione di una CILA e non dovranno prevedere l’asseverazione di conformità edilizia-urbanistica. Inoltre anche la decadenza del del beneficio fiscale prevista dall’ art. 49 del TU 380/2001 avviene solo se si verifica la mancata presentazione della CILA o esecuzioni in difformità dalla stessa e dichiarazioni non rispondenti etc.
Se gli adempimenti superbonus sono estesi a tutte le altre agevolazioni come pare, credo che anche le semplificazioni circa la conformità dovrebbero seguire lo stesso percorso logico.
Questo detto, però, il Decreto semplificazioni avrebbe anche previsto che gli interventi, fatta esclusione per quelli che prevedono demolizione e ricostruzione, siano considerati manutenzione straordinaria per la quale è sufficiente la presentazione di una CILA e non dovranno prevedere l’asseverazione di conformità edilizia-urbanistica. Inoltre anche la decadenza del del beneficio fiscale prevista dall’ art. 49 del TU 380/2001 avviene solo se si verifica la mancata presentazione della CILA o esecuzioni in difformità dalla stessa e dichiarazioni non rispondenti etc.
Se gli adempimenti superbonus sono estesi a tutte le altre agevolazioni come pare, credo che anche le semplificazioni circa la conformità dovrebbero seguire lo stesso percorso logico.
Il DL Antifrodi, a parte un caso isolato riguardo il superbonus (visto conformità anche per la detrazione degli interventi art. 119) si rivolge ai bonus ordinari per i quali non si può usare la CILA-S (introdotta con il DL 77/2021 convertito con L. 108/2021 e valida esclusivamente per il superbonus all'infuori delle DEM/RIC), dove già vigeva dal DL 77/2020 l'art. 9-bis sullo stato legittimo (per quanto fosse prassi consolidata per molti da sempre).
Le deroghe sopra e da te citate, ripeto, si rivolgono unicamente al Superbonus. A parte la discutibilità delle stesse in senso generale, ritengo personalmente che per poterle estendere a tutti gli altri bonus si deve metter mano una volta per tutto al Testo Unico e non andare a tentoni a suo di Decreti Legge. Tuttavia come già mi sono espresso, non credo sia qualcosa di auspicabile.
Le deroghe sopra e da te citate, ripeto, si rivolgono unicamente al Superbonus. A parte la discutibilità delle stesse in senso generale, ritengo personalmente che per poterle estendere a tutti gli altri bonus si deve metter mano una volta per tutto al Testo Unico e non andare a tentoni a suo di Decreti Legge. Tuttavia come già mi sono espresso, non credo sia qualcosa di auspicabile.