Assodato che per il superbonus le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante, mi chiedo: sono ammesse le spese per la coibentazione delle pareti verticali del sottotetto?
O meglio: cosa si intende per sottotetto? A mio avviso dovrebbe essere una sorta di camera d'aria con le falde che scendono a zero ma, poichè la normativa non prevede una definizione tecnica e nella realtà ci sono molte soffitte con pareti verticali anche alte, queste ultime si possono/devono coibentare?
desnip : [post n° 453837]
Cosa si intende per sottotetto?
Sulla mancanza di una definizione armonizzata concordo che non esista, tuttavia ritengo consolidatasi l'interpretazione di «sottotetto» come un locale tecnico che può rappresentare tanto una mera intercapedine (come da te indicato) tanto un volume accessorio ancorché potenzialmente abitabile.
Mi preme comunque ricordare che a differenza della Mansarda, il sottotetto generalmente non è riscaldato/abitabile in origine (di qui le varie leggi di recupero peraltro derogatorie).
Sul primo quesito rispondo dipende e spiego anche le ragioni:
Di base non sono agevolabili come ben sai le operazioni volte a coibentare le porzioni non riscaldate ed in questo le pareti del sottotetto non farebbero eccezione. La lettura pedissequa (non esente dalla difficoltà di tradurre dal burocratese un concetto che si sarebbe dovuto esprimere meglio) del comma relativo all'ammissibilità della coibentazione del (tetto del) sottotetto, «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente», starebbe a significare semplicemente che sia agevolabile la sola copertura.
Tuttavia in relazione agli ultimi interpelli, in particolare il 665/2021 c'è stata una prima apertura (generica) a considerare, nel senso della ragionevolezza, interventi di completamento «[...] qualora il rispetto ed il miglioramento dei requisiti energetici previsti dalla normativa di riferimento venga opportunamente certificato dal competente tecnico abilitato, in relazione alle porzioni dell'isolamento esterno degli ambienti non riscaldati necessari al miglioramento dei ponti termici degli ambienti riscaldati [...].»
Ciò sta a significare che starebbe ovviamente a noi tecnici ogni valutazione circa la necessità ed opportunità di coibentare ad esempio i "timpani" del sottotetto, in continuità con la facciata dei locali riscaldati.
Di base fino ad un certo limite (teoricamente la regola dell'arte indicata da ANIT indicherebbe la necessità di un "sormonto" di almeno 1 metro/1 metro e mezzo per risolvere il generico ponte termico) opero in questo modo, soprattutto in situazioni dove la parzializzazione dell'intervento sarebbe controproducente per lo stesso buon esito dell'intervento: pensiamo a sottotetti in parte riscaldati (mi è capitato in funzione di norme di recupero, appunto, applicate solo parzialmente).
Ovviamente c'è sempre da tenere in mente che l'Agenzia non è che non lo consenta, semplicemente afferma che non siano interventi agevolabili, che è cosa diversa da fare considerazioni tecniche.
Mi preme comunque ricordare che a differenza della Mansarda, il sottotetto generalmente non è riscaldato/abitabile in origine (di qui le varie leggi di recupero peraltro derogatorie).
Sul primo quesito rispondo dipende e spiego anche le ragioni:
Di base non sono agevolabili come ben sai le operazioni volte a coibentare le porzioni non riscaldate ed in questo le pareti del sottotetto non farebbero eccezione. La lettura pedissequa (non esente dalla difficoltà di tradurre dal burocratese un concetto che si sarebbe dovuto esprimere meglio) del comma relativo all'ammissibilità della coibentazione del (tetto del) sottotetto, «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente», starebbe a significare semplicemente che sia agevolabile la sola copertura.
Tuttavia in relazione agli ultimi interpelli, in particolare il 665/2021 c'è stata una prima apertura (generica) a considerare, nel senso della ragionevolezza, interventi di completamento «[...] qualora il rispetto ed il miglioramento dei requisiti energetici previsti dalla normativa di riferimento venga opportunamente certificato dal competente tecnico abilitato, in relazione alle porzioni dell'isolamento esterno degli ambienti non riscaldati necessari al miglioramento dei ponti termici degli ambienti riscaldati [...].»
Ciò sta a significare che starebbe ovviamente a noi tecnici ogni valutazione circa la necessità ed opportunità di coibentare ad esempio i "timpani" del sottotetto, in continuità con la facciata dei locali riscaldati.
Di base fino ad un certo limite (teoricamente la regola dell'arte indicata da ANIT indicherebbe la necessità di un "sormonto" di almeno 1 metro/1 metro e mezzo per risolvere il generico ponte termico) opero in questo modo, soprattutto in situazioni dove la parzializzazione dell'intervento sarebbe controproducente per lo stesso buon esito dell'intervento: pensiamo a sottotetti in parte riscaldati (mi è capitato in funzione di norme di recupero, appunto, applicate solo parzialmente).
Ovviamente c'è sempre da tenere in mente che l'Agenzia non è che non lo consenta, semplicemente afferma che non siano interventi agevolabili, che è cosa diversa da fare considerazioni tecniche.
Grazie archspf.
Per inciso, quando leggo «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» mi si contorce ogni volta il cervello.
Per inciso, quando leggo «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» mi si contorce ogni volta il cervello.