Buongiorno,
avrei bisogno di un consiglio dai colleghi di Milano. Sono alle prime armi in città e col portale "impresa in un giorno".
Dovrei ristrutturare un appartamento con cambio destinazione d'uso (da A10 ufficio ad A3).
Nella pratica solo in una delle prime slide mi fa spuntare qualcosa che parla di "cambio destinazione d'uso". E' corretto? o c'é qualcosa di più specifico?
Invece per quanto riguarda oneri/monetizzazione per questo tipo di cambio spetta qualcosa o non ci sono compensi?
grazie mille a chi vorrà aiutarmi
Ced : [post n° 455702]
Consiglio Milano - Cambio Destinazione d'Uso con Opere
Ciao. A mio parere, la risposta è nell'art. 51 LR12/2005 aggiornata LR11/2021, che riporto sotto...
Le 2 destinazioni sono compatibili e quindi non vanno in cambio d'uso se, la SL è inferiore a 500mq
LR12/2005 aggiornata LR11/2021
In particolare, sono sempre considerate tra loro urbanisticamente compatibili, anche in deroga a eventuali prescrizioni o limitazioni poste dal PGT, le destinazioni residenziale, commerciale di vicinato e artigianale di servizio, nonché le destinazioni direzionale e per strutture ricettive fino a 500 mq di superficie lorda.
Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall'una all'altra, nel rispetto del presente articolo, salvo quelle eventualmente escluse dal PGT.
Non ho trovato nel PGT, PDR art. 8 Disciplina delle destinazioni d’uso e loro mutamenti e Art. 11 delle Norme di attuazione del PdS alcunché.
Le 2 destinazioni sono compatibili e quindi non vanno in cambio d'uso se, la SL è inferiore a 500mq
LR12/2005 aggiornata LR11/2021
In particolare, sono sempre considerate tra loro urbanisticamente compatibili, anche in deroga a eventuali prescrizioni o limitazioni poste dal PGT, le destinazioni residenziale, commerciale di vicinato e artigianale di servizio, nonché le destinazioni direzionale e per strutture ricettive fino a 500 mq di superficie lorda.
Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall'una all'altra, nel rispetto del presente articolo, salvo quelle eventualmente escluse dal PGT.
Non ho trovato nel PGT, PDR art. 8 Disciplina delle destinazioni d’uso e loro mutamenti e Art. 11 delle Norme di attuazione del PdS alcunché.