otto : [post n° 455777]

Altezza interna cm 268

Buongiorno a tutti,
mi è capitato di verificare l'altezza interna di un immobile pari a 268 centimetri anzichè 270 come da concessione edilizia depositata in Comune dice il proprietario che probabilmente c'è stato un errore durante i lavori che sono stati realizzati nel 1985. Purtroppo la deroga del 2% non è applicabile ...
e siamo nel sottotetto che non possiamo alzare.
Avete avuto esperienze in merito per risolvere una situazione che inficia l'agibilità dell'immobile in quanto non essendoci la conformità è automaticamente esclusa la possibilità del 110%?
Grazie
archspf :
Quella che chiama deroga è una tolleranza ed è sempre applicabile in base all'art. 34-bis. DPR 380/2001.
In ogni caso ci vogliamo confondere per 2 cm?
Per la seconda domanda consiglio di studiare le ultime evoluzioni sul tema e i numerosi post sull'argomento.
Adam Richman :
Ciao, mi risulta che l'altezza minima interna non possa usufruire della tolleranza del 2%, che per 270 cm equivarrebbe a 5,4 cm. Concordo che sui 2 cm possa comunque subentrare il buonsenso. Dai 266-265 in giù però sarei d'accordo con la tua preoccupazione.
accademiablu :
L'altezza minima di 2.70 m non è derogabile, quindi non si considerano le tolleranze. Il primo pensiero è che sia stato posato un pavimento sull'esistente, hai verificato che l'altezza sia inferiore costante, quindi hai misurato in più punti della stanza?
Adam Richman :
La sentenza del TAR del Piemonte sez. II n. 1061/2015 sembra consentire un minimo di elasticità giustificata da tolleranze di cantiere, che pare siano una cosa diversa dal 2% previsto nel DPR 380/2001 (per quanto l'attuale formulazione dell'art. 34 bis sia successiva alla sentenza)
otto :
Grazie a tutti
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