Buongiorno a tutti,
mi è capitato di verificare l'altezza interna di un immobile pari a 268 centimetri anzichè 270 come da concessione edilizia depositata in Comune dice il proprietario che probabilmente c'è stato un errore durante i lavori che sono stati realizzati nel 1985. Purtroppo la deroga del 2% non è applicabile ...
e siamo nel sottotetto che non possiamo alzare.
Avete avuto esperienze in merito per risolvere una situazione che inficia l'agibilità dell'immobile in quanto non essendoci la conformità è automaticamente esclusa la possibilità del 110%?
Grazie
otto : [post n° 455777]
Altezza interna cm 268
Quella che chiama deroga è una tolleranza ed è sempre applicabile in base all'art. 34-bis. DPR 380/2001.
In ogni caso ci vogliamo confondere per 2 cm?
Per la seconda domanda consiglio di studiare le ultime evoluzioni sul tema e i numerosi post sull'argomento.
In ogni caso ci vogliamo confondere per 2 cm?
Per la seconda domanda consiglio di studiare le ultime evoluzioni sul tema e i numerosi post sull'argomento.
Ciao, mi risulta che l'altezza minima interna non possa usufruire della tolleranza del 2%, che per 270 cm equivarrebbe a 5,4 cm. Concordo che sui 2 cm possa comunque subentrare il buonsenso. Dai 266-265 in giù però sarei d'accordo con la tua preoccupazione.
L'altezza minima di 2.70 m non è derogabile, quindi non si considerano le tolleranze. Il primo pensiero è che sia stato posato un pavimento sull'esistente, hai verificato che l'altezza sia inferiore costante, quindi hai misurato in più punti della stanza?
La sentenza del TAR del Piemonte sez. II n. 1061/2015 sembra consentire un minimo di elasticità giustificata da tolleranze di cantiere, che pare siano una cosa diversa dal 2% previsto nel DPR 380/2001 (per quanto l'attuale formulazione dell'art. 34 bis sia successiva alla sentenza)