Mario : [post n° 456443]

superbonus art. 3 d) oppure 10 c) dpr 380/01

Help, panico.

Il comune (preferisco non dire quale) per una demolizione e ricostruzione su sedime diverso, diminuzione di volume e cambiamento di forma prevede PDC. Nella documentazione richiede (colloquio telefonico) di segnare spunta su questa opzione:

"Interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.p.r. 380/2001 comportanti la demolizione e contestuale ricostruzione o comportanti il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) del d.p.r. 380/2001"

Sia io che il commercialista abbiamo tirato su le orecchie quando abbiamo visto quel "o ai sensi articolo 10...". Che io sappia NON si accede a nessun bonus fiscale (neppure il semplice 50% non ceduto) ai sensi dell'articolo 10. AdE piu' volte ha ribadito che accesso a superbonus e' condizionato al fatto che il titolo sia "ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera d)".

In vero art 10 comma c) NON e' "nuova costruzione", tuttavia quella "o" ci turba.

voi come vedete la faccenda? E' giusto che il comune metta sullo stesso piano articolo 3 comma 1 lettera d) e articolo 10 comma 1 lettera c)?
Albo :
Lavori in Toscana o Piemonte?
Confermo che con art. 10 non puoi accedere al superbonus. L'unica è mantenere qualche muro per passare in ristrutturazione
Mario :
Toscana, ma non capisco. Il DL semplificazioni ha rivoluzionato art. 3 includendo quasi qualunque tipo di demolizione, perche' devo tenere un muro? Poi la spunta nel PDC e' "art. 3 o art 10." e chi decide se e' 3 o 10?

PS
io sono un amico del committente (lo sto aiutando) non il tecnico che segue l'operazione
Albo :
Devi fare riferimento anche alla normativa regionale non solo al Dpr 380, ti citavo quelle due regioni perché li non viene permessa la demolizione e ricostruzione totale con aumento volumetrico e spostamento di sedime, senza ricadere in art.10 quindi in nuove costruzione o sostituzione edilizia, in particolare per la Toscana fai riferimento alla L.R. 65/2014. Tenere qualche muro su è un escamotage per rimanere in art. 3
Adam Richman :
@Albo: hai il riferimento normativo anche per il Piemonte?
Albo :
Vado a memoria mi pare sia la l.r. 16/2018, come in Toscana anche in Piemonte hanno inserito la "sostituzione edilizia" che non ha un vero e proprio riscontro sul dpr 380.
Quindi sostituzione con aumento di volume e diverso sedime sono nuova costruzione e art 10, a meno di diversa interpretazione del tecnico comunale.
Adam Richman :
Ti ringrazio. Il fatto che la successiva legge 120/2020 abbia aggiornato la definizione di ristrutturazione edilizia di cui all' art. 3 del DPR 380/2001 con maggiore libertà (se non erro) negli interventi di demolizione e ricostruzione, non aiuta ai fini del presente post?
archspf :
I due articoli fanno riferimento a fattispecie diverse seppur la minore può "sfumare" in quella di rango superiore ma al verificarsi di specifiche condizioni.
Il comune nel dubbio non può certamente indicare che l'intervento possa essere l'una e l'altra cosa a scelta arbitraria o alternativa: o è art. 3 comma 1 lettera d) Ristrutturazione Edilizia o art. 10 comma 1 lettera c) Nuova Costruzione (leggasi interventi assimilabili alla...).

@Adam Richman, certo che aiuta anzi sarebbe anche piuttosto netta la differenza, stando all'attuale assetto normativo: si è in art. 10 solo in zone vincolate con modifiche delle caratteristiche, diversamente siamo sempre in ristrutturazione edilizia, salvo come indicato giustamente da @Albo diversa e maggiore restrizione locale.
archspf :
Interssante articolo del collega Carlo Pagliai: https://www.studiotecnicopagliai.it/comuni-categorie-intervento-dive…
Adam Richman :
Ti ringrazio @archspf
Mario :
@archspf

grazie sono un umile dipendente di uno studio di commercialista che cerca di aiutare un amico. Vi ringrazio. Preciso che non c'e' aumento di volume ma diminuzione. Ah e la sostituzione edilizia e' un'altra opzione (ovviamente non scelta).

Fatemi capire, uno presenta una domanda di PDC e deve mettere spunta su quella frase ambigua. Voglio sperare che il comune nella risposta, cioe' nel titolo abilitativo indichi chiaramente se concede demo-ricostruzione ai sensi del art 3 o ai sensi del 10?

ho capito bene?
archspf :
Ogni istanza è accompagnata da una modulistica che è unificata per tutti: la differenza è inequivocabile perché nel PDC compaiono solo gli interventi dell'art. 10 oltre a "interventi assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività per i quali, ai sensi dell’art. 22, comma 7 del d.P.R. n. 380/2001 è facoltà dell’avente titolo richiedere il rilascio del permesso di costruire". Quindi a meno di non aver alterato queste formulazioni armonizzate, occorre solo capire come interpreta il comune quel tipo di intervento, nell'uno o l'altro senso, precisando che non penso poi si possa fare opposizione se la scelta non fà al proprio caso.
Mario :
@archspf

grazie stiamo studiando le ultimissime (11gg fa decreto 760 con nuova modulistica) normative regionali. C'e' molta disinformazione - anche tra gli addetti ai lavori - a causa dei cambiamenti recenti (spero).

https://www.studiotecnicopagliai.it/toscana-aggiornata-lr-65-2014-ag…

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiD.xml?c…

https://www.regione.toscana.it/il-governo-del-territorio.-legge-regi…

Io non credo che PDC implichi necessariamente art. 10. almeno in Toscana.

a chi ha voluto una normativa intermedia tra drp 380/2001 e comune auguro tutto il bene del mondo
archspf :
@Mario
"Io non credo che PDC implichi necessariamente art. 10. almeno in Toscana."
se intendi che può (= facoltà) essere utilizzato anche laddove basti una SCIA (art 22), certamente. Tuttavia i casi soggetti a PDC sono ben individuati dalla giurisprudenza.
Mario :
@archspf

si sono stato ambiguo, intendevo quello ma non solo. Ho fatto i compiti a casa e mi sono studiato la LR 65/2014 provo a mettere due note magari sono utili per altri.

In Toscana la materia non e' lasciata alla giurisprudenza. Ci sono degli interventi che devono essere sottoposti a PDC ai sensi dell'art. 134 (o "SCIA alternativa al PDC" ove previsto) ma sono considerati ristrutturazione. Nel 134 ci sta sia la nuova costruzione che (alcuni) interventi di ristrutturazione. Nel 135 sono elencati gli interventi sottoposti a SCIA (manutenzione straordinaria e altri). Nel 136 c'e' la descrizione dell'edilizia libera (manutenzione ordinaria e altri).

Il fatto che il 134 accolga sia fattispecie derivanti dal art 10 dpr 380/2001 che dall'art 3 mi fa incavolare come una scimmia ma cosi' e'.

Come descritto da Pagliai la regione per "recepire" (che paese meraviglioso #1) il DL semplificazioni ha aggiunto (tra le altre cose) il 134, comma 1 lettera h) punto 2.

Han fatto cut and paste dal DL semplificazioni cambiando qualche parola (ovviamente un giudice tra 10 anni ci dira' se andava bene cambiare qualche parola, paese meraviglioso #2)

ed ecco il risultato

h) gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva consistenti in:
[omissis punto 1]
[punto 2]
"interventi di demolizione e contestuale ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti su immobili non sottoposti a tutela ai sensi del Codice o, fatte salve le previsioni legislative, su immobili ricadenti all'esterno delle zone omogenee “A” di cui al d.m. 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, anche con diversi sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico; tali interventi possono prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, incrementi di volumetria complessiva anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana in aree connotate dalla presenza di degrado urbanistico o socio-economico ai sensi dell'articolo 123;"

ora io PENSO che questo sia equivalente ad un intervento ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) DPR 380/2001 cosi' come si e' evoluto dopo il DL semplificazioni

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