Palo : [post n° 458495]
Oneri urbanizzazione frazionamento
Salve a tutti. Sono alle prese con un immobile che una trentina di anni fa è stato diviso in due unità, per cui è stata presentata pratica solo al catasto. Il mio dubbio è questo: generalmente per il calcolo degli oneri di urbanizzazione, in un frazionamento in sanatoria, bisogna considerare l'intero volume dell'unità derivata? Oppure il volume delle sole opere edilizie effettuate per realizzare il frazionamento (in questo caso murate 2 porte)?
Ma il volume totale delle due unità immobiliari oggi esistenti combacia con quello autorizzato quando era prevista una sola unità?
Se volume, sagoma e destinazioni d'uso sono invariati non mi risulta che vadano pagati oneri di urbanizzazione per il passaggio da una a due unità immobiliari. Da quanto scrivi il volume esistente è già legittimo, indipendentemente dalla numero di unità immobiliari in cui è suddiviso. Devi formalizzare a livello urbanistico l'esistenza delle due unità (anziché di una sola) e regolarizzare le difformità interne se non rientranti nel 34bis del dpr 380/2001. Parlane con l'ut comunale, comunque ad occhio dovresti cavartela con una cila in sanatoria e 1.000€ di sanzione.
Per come la vediamo nel Comune in cui lavoro, no:
- per sanatoria in assenza di cila si applicano i 1.000€ (art. 6bis.5);
- per sanatoria in assenza di scia si applicano 516€ o più (art. 37.4), in base all'aumento del valore dell'immobile.
In entrambi i casi riteniamo che NON vada aggiunto il costo di costruzione a queste sanzioni.
Applichiamo invece il costo di costruzione (in misura doppia) per sanatoria in assenza di pdc (art. 36).
Non escludo che altri enti la vedano diversamente.
- per sanatoria in assenza di cila si applicano i 1.000€ (art. 6bis.5);
- per sanatoria in assenza di scia si applicano 516€ o più (art. 37.4), in base all'aumento del valore dell'immobile.
In entrambi i casi riteniamo che NON vada aggiunto il costo di costruzione a queste sanzioni.
Applichiamo invece il costo di costruzione (in misura doppia) per sanatoria in assenza di pdc (art. 36).
Non escludo che altri enti la vedano diversamente.