renzo : [post n° 459054]

Quesiti sanatoria edilizia

Da comproprietario, volevo chiedere due chiarimenti, forse banali per gli addetti ai lavori, per farmi un'idea economica della questione e se proseguire o meno.
Il mio fabbricato, degli anni 50, ha impronta planimetria di circa 115mq, è organizzato su due livelli ed è costruito in muratura portante. Purtroppo è stato realizzato con varie difformità rispetto alla licenza edilizia di allora (traslazione di sedime di 80cm e stessa area di ricoprimento pari al 93%, diversa posizione e dimensione (in riduzione) di finestre e balconi, una pensilina muraria a copertura di un balcone, diversa dimensione delle scale di ingresso esterno). In epoche successive, sono stati effettuati ulteriori interventi che hanno modificato i prospetti (trasformazione di una finestra in portafinestra, chiusura di una finestra, intallazione di pensiline leggere per riparo agenti atmosferici). Mi sono posto quindi le seguenti domande:
1) in caso di sanatoria oggi, la sanzione va considerata in maniera unitaria e riferita all’intervento principale nel suo complesso (difformità dalla licenza edilizia originaria, corrispondente oggi a PdC o SCIA alternativa), oppure va spacchettata ogni categoria di intervento abusivo (a seconda che rientri in manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ecc.) e per ciascuno applicata la sanzione relativa? Ci sono altri criteri di spacchettamento da considerare? (per piano/proprietario? oppure, ogni elemento difforme costituisce un caso a se?)
2) il calcolo del costo di costruzione va effettuato come se l'intervento abusivo venisse eseguito oggi? Mi spiego. Ad esempio la traslazione di una finestra, a parità di dimensioni, in fase di realizzazione non ha un costo di costruzione. Così come la costruzione di un balcone con superficie minore. Una finestra con dimensioni diverse rispetto al progetto ha invece un costo maggiore/minore dato dalla differenza, in più o in meno, in termini di opere murarie da realizzare e superficie degli infissi da installare.
Quindi, come andrebbe conteggiato il costo di costruzione?
E quello relativo allo spostamento di sedime? Anche in questo caso non c'è stato in realtà un costo di costruzione. Quindi potrebbero esserci tre ipotesi: 1) nessun costo di costruzione, 2) costo di costruzione relativo al 7% dell'edificio traslato (demolizione di una "fetta verticale" di 80 cm di edificio da un lato e ricostruzione della stessa dall'altro lato), 3) costo di costruzione relativo al 100% dell'edificio. Per i punti 2 e 3 immagino dipenda anche se si tratti di totale o parziale difformità.
Grazie a chi vorrà rispondermi.
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archspf :
La sanzione va applicata in base al tipo di opera abusiva con la specifica che in alcuni comuni si sommano ad esempio quelle relative alla diversa distribuzione spazi interni a quelle per difformità più "pesanti", relative alla trasformazione dei prospetti, modifiche della sagoma e del volume ecc.
La legge regionale prescrive le modalità applicative e l'entità dell'oblazione atta al rilascio del titolo in sanatoria, in base alla "gravità dell'abuso": potranno comunque esserci delibere locali … leggi tutto ▸
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renzo :
Grazie della risposta.
Due informazioni molti importanti.
La più importante è quella dell'ipotesi del tutto "astratta" di...
per la quale, a mio avviso, si è diffusa una interpretazione distorta delle intenzioni del legislatore, in quanto non trovo sia nelle norme nazionali, sia nelle norme regionali, sia nei regolamenti e circolari comunali, un riferimento chiaro alla modalità calcolo del costo di una trasformazione fisica, in particolare nel caso in cui non vi sia, di fatto, un "delta" … leggi tutto ▸
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archspf :
Parlando di computo metrico estimativo questi non potrà mai avere valore zero, per ovvi motivi.
Le attività da riportare sono quelle indicate nelle delibere locali: ad esempio a Roma si possono scomputare le lavorazioni di M.O.. La composizione della perizia è tuttavia lasciata alla discrezionalità del tecnico.
Attenzione però, si parla di opere e non di spese professionali o di altra natura: d'altronde è un costo di costruzione.

su Roma: può trovare indicazioni sulle modalità applicative … leggi tutto ▸
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renzo :
Grazie per i riferimenti normativi, li conosco perché negli ultimi giorni ho cercato di farmi una cultura in materia, ma senza trovare le indicazioni che cerco (di cui al post di origine).
Il "costo di costruzione" che io trovo normato è quello del DM 801/77.
Riguardo al computo estimativo mai nullo, personalmente dissento, per quel che possa valere.
Quando sia asseverabile dal tecnico la semplice "traslazione" di un elemento, a parità di grandezze, avvenuta in fase di realizzazione e non ex … leggi tutto ▸
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archspf :
Non si tratta di dare una interpretazione ma di applicare semplicemente il principio indicato nei regolamenti: l'oblazione è calcolata sul costo di costruzione determinato con computo metrico estimativo, come se si dovesse operare in questo momento la trasformazione. Per esempio per "spostare" una finestra devo:
- eliminare il vecchio infisso
- tamponare e rifinire il vano
- aprire un nuovo vano
- installare il nuovo infisso.
Che siano "negative" o "positive" è del tutto ininfluente: … leggi tutto ▸
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renzo :
Premetto che questo scambio di opinioni mi fa molto piacere e la ringrazio per il tempo che mi dedica.
Detto questo, a mio avviso, l'oblazione "calcolata sul costo di costruzione determinato con computo metrico estimativo, come se si dovesse operare in questo momento la trasformazione", * è * una interpretazione (in particolare rispetto alla norma "madre") insieme a quella di dover scomporre una serie di opere difformi dall'originario titolo edilizio, nelle rispettive sottocategorie e relativi … leggi tutto ▸
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