Buongiorno.
In una pratica CILA, Comune di Milano, presentata nel 2011, il tecnico asseveratore ha firmato/asseverato soltanto in "qualità di progettista", come scritto in calce sul modulo dell'asseverazione. Non veniva richiesto in nessun campo della pratica il nominativo del direttore lavori. Qualcuno saprebbe dirmi gentilmente se il tecnico asseveratore, secondo la normativa allora vigente, risultava automaticamente anche il direttore lavori, qualora il committente/titolare della pratica non avesse nominato un DL con un contratto? Secondo il DPR/380 mi sembra di capire che non sussisteva ( e non sussiste ancora oggi ) l'obbligo di nomina del direttore lavori per opere soggette a CILA. Non saprei però se a Milano ( o secondo la normativa nazionale vigente nel 2011 ) l'asseveratore dovesse coincidere per forza con la figura del direttore lavori in assenza di una nomina specifica da parte del titolare della pratica. Ringrazio infinitamente chi vorrà rispondermi. Grazie molte.
L'eventuale obbligo non è automaticamente rimesso ad una "tacita accettazione" poichè l'attività deve derivare dalla commissione di un formale incarico. Pertanto a mio avviso in assenza di contratto e soprattutto di indicazione nel modello dell'istanza presentata, non sussiste alcuna responsabilità diretta o indiretta, implicita o esplicita, del tecnico incaricato solo come progettista.
In ogni caso l'eventuale problema legato alla mancata nomina è in capo al committente e non al tecnico che ha tutto il diritto di rifiutare prestazioni per il quale non sia stato regolarmente incaricato.
In ogni caso l'eventuale problema legato alla mancata nomina è in capo al committente e non al tecnico che ha tutto il diritto di rifiutare prestazioni per il quale non sia stato regolarmente incaricato.