MG : [post n° 463325]

Fusione / accorpamento immobili residenziali

Mi è stato richiesto di seguire i lavori per accorpare due appartamenti limitrofi a Roma.
Da piano regolatore è concessa la MS.
Nel dpr 380 è scritto: "Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso."
Io procederei con una CILA.
Ho però chiesto conferma in municipio perchè i due appartamenti, pur essendo in uno stesso fabbricato, ricadono in due particelle differenti.
La risposta data dal municipio è stata la seguente: "..non è ammessa la fusione di due immobili, anche se confinanti, qualora ognuno di essi abbia una propria autonomia funzionale e reddituale, ciò a prescindere dalla titolarità di tali unità (quindi, anche se appartengono allo stesso soggetto, l’accatastamento unitario non è consentito)."
Chiedo aiuto a chi è più esperto di me.
Devo interpretare la risposta solo da un punto di vista catastale?

Grazie
archspf :
Argomento datato ed ampiamente trattato sul quale non mi dilungo se non con una sintesi estrema: dal 2014 le opere di Fusione e/o Frazionamento sono declassate a M.S. e, previa verifica dei limiti di piano e di tutte le norme nazionali e soggezioni locali, sono eseguiti mediante CILA senza corresponsione di oneri concessori.
Tuttavia le opere dovrebbero prevedere anche il riassetto funzionale proprio in ragione del presupposto citato con la risposta che ha più natura fiscale che urbanistica: la presenza di una doppia cucina, infatti, è argomento controverso tanto da non potersi vietare espressamente per motivi di regolamento edilizio, ma in grado di determinare cause di esclusione catastale come quella segnalata.
Affinché infatti uno degli immobili perda la sua condizione di "autonomia funzionale e reddituale", tanto da poterlo annettere a quello limitrofo, occorrerà pertanto ridurre la cucina ad una soltanto.
MG :
Grazie mille.
In questo caso i committenti vorrebbero solo ampliare il loro appartamento, sfruttando quello limitrofo, lasciando una sola cucina.
Ciò che non mi è chiaro è se da un punto di vista catastale, pur appartendo i due immobili a due particelle differenti si possono fondere.
Grazie ancora.
desnip :
Che confusione! Ma chi ha parlato di due cucine? E poi, perchè il comune a una richiesta di fusione urbanistica, risponde con una espressione che fa rifeirmento alla sola fusione catastale che tra l'altro non sarebbe di loro competenza?
archspf :
@desnip l'ho triato in ballo io perché non trovo altre motivazioni sul problema dell'autonomia funzionale (che è di natura catastale). La risposta data dall'U.T. non avrebbe, appunto, alcun senso applicativo.
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