Buongiorno, sto verificando la possibilità di sanare una tettoia in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico (150 metri dal fiume - l’art. 142 lettera 1 comma c del D.lgs. 42 del 2004). Questa tettoia è abusiva, non è mai stato presentato il titolo edilizio. E' una tettoia chiusa su tre lati e non è collegata all'abitazione (nel terreno c'è già un'altra tettoia, non abusiva). Per verificare se è sanabile sto effettuando i seguenti passaggi.
VERIFICA DELLA SUPERIFICIE EDIFICABILE RESIDUA
Da Prgc --> If per Concessione singola = 1,5 mc/mq e altezza massima = 7,5 m
Progetto --> Sup. terreno = 840 mq
Sup casa = 130,6 mq
Sup altra tettoia = 37 mq
Quindi --> 1,5x840 = 1260
Sup. edificabile = 1260/7,5 = 168 mq. Quindi, con la tettoia e la casa ho 167,6 mq già edificati e pertanto, mi viene da dire che non è possibile sanare questa tettoia.
I miei dubbi sono i seguenti:
- quei 1260 li devo dividere per l'altezza massima data dal PRGC oppure per l'altezza della casa/della tettoia?
- le altre cose che devo controllare sono le seguenti:
---> distanza con il confine: consideri che è una tettoia posta sul confine, ma oltre il confine c'è solo una strada di 4,00 metri. Da PRGC c'è scritto: 'Potranno inoltre essere costruiti a confine i bassi fabbricati destinati ad autorimesse private, magazzini o tettoie aperte di altezza massima al colmo di m 4,50 e altezza massima di gronda m 3,00'. Pertanto, mi viene da dire che per questo punto è possibile sanarla
----> distanza tra fabbricati: è una tettoia priva di finestrature posta sul confine, oltre al confine c'è una strada di 4,00 metri e subito una casa con finestrature. Da PRGC leggo 'la distanza minima tra bassi fabbricati e pareti finestrate e non all'interno della stessa proprietà, non potrà essere inferiore a 1/4 dell'altezza della parete finestrata con un minimo di m 5.' Quindi, questo punto non è rispettato, giusto?
Mi stavo chiedendo se nel mio iter, ci sono altri punti che devo verificare?
La ringrazio, cordiali saluti
Liliana : [post n° 463429]
TETTOIA ABUSIVA IN VINCOLO PAESAGGISTICO
L'altezza massima di base non sempre coincide con quella relativa alla cubatura edificabile (si pensi ai volumi accessori come i sottotetti).
Detto questo è chiaro che la verifica va fatta in ragione delle norme antecedenti l'abuso e di quelle attuali, verificando che in entrambi i casi sarebbe stato possibile autorizzare l'intervento.
Occorre differenziare le tipologia di superfici e volumi che concorrono al calcolo: residenziali, non-residenziali ecc.
Attenzione che qualora l'abuso rientri nella fattispecie di quelle determinanti nuova realizzazione o ampliamento di superficie/volume, sono esclusi dalla possibilità di ottenere la sanatoria paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 comma 4 del Codice D.Lgs 42/2004. Lo dico perchè una tettoia chiusa su 3 lati rappresenta, nella maggioranza dei casi, proprio un volume ed è soggetta alle norme sul rispetto delle distanze (anche quelle civili).
Detto questo è chiaro che la verifica va fatta in ragione delle norme antecedenti l'abuso e di quelle attuali, verificando che in entrambi i casi sarebbe stato possibile autorizzare l'intervento.
Occorre differenziare le tipologia di superfici e volumi che concorrono al calcolo: residenziali, non-residenziali ecc.
Attenzione che qualora l'abuso rientri nella fattispecie di quelle determinanti nuova realizzazione o ampliamento di superficie/volume, sono esclusi dalla possibilità di ottenere la sanatoria paesaggistica, ai sensi dell'art. 167 comma 4 del Codice D.Lgs 42/2004. Lo dico perchè una tettoia chiusa su 3 lati rappresenta, nella maggioranza dei casi, proprio un volume ed è soggetta alle norme sul rispetto delle distanze (anche quelle civili).
Da quanto ho letto riguardo l'art. 167 comma 4 del Codice D.Lgs 42/2004, mi sembra di capire che questa tettoia ricada non possa essere sanata. CIto: 'L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati...'
Esatto Liliana. Prima accertati (o fai modificare la tettoia) affinché non comporti sup. utile o volume.
Poi fai l'accertamento di compatibilità, infine fai la sanatoria
Poi fai l'accertamento di compatibilità, infine fai la sanatoria
Ok.. nel PRGC ho trovato questa dicitura specifica: 'Non sarà computata la volumetria e la superficie lorda di pavimento delle tettoie aperte da un solo lato, le stesse concorrono però nel computo della superficie coperta.' Quindi, mi forse non ricado nell'art. 167 comma 4 del Codice D.Lgs 42/2004? La superficie coperta, però, a cosa serve?
@Liliana, perdonami, probabilmente non ti occupi di urbanistica a quanto pare. Sarebbe allora preferibile farsi assistere da un professionista (più) esperto: le questioni poste non possono trovare una giusta risposta nel poco spazio e tempo del forum.
Detto questo la superficie coperta è la proiezione della sagoma di massimo ingombro (murature perimetrali fuoriterra e, solitamente, le porzioni in aggetto che eccedano i 1,5m; da non confondere con l'area di Sedime) del fabbricato: spesso è un parametro che potresti trovarlo (nei vecchi piani) in alternativa alla SUL o comunque come ulteriore parametro.
Detto questo la superficie coperta è la proiezione della sagoma di massimo ingombro (murature perimetrali fuoriterra e, solitamente, le porzioni in aggetto che eccedano i 1,5m; da non confondere con l'area di Sedime) del fabbricato: spesso è un parametro che potresti trovarlo (nei vecchi piani) in alternativa alla SUL o comunque come ulteriore parametro.