arch.Ivan : [post n° 464393]
Adattabilità e visitabilità Regione Lombardia
Salve a tutti, gradirei un parere in merito ad una situazione che mi è capitata con l'ufficio tecnico di un comune lombardo. In un appartamento in un condominio del 1959 ho realizzato un tramezzo alla fine di un corridoio per un piccolo ripostiglio. Il comune, sulla base della L.R. n. 6/1989 mi richiede il rispetto dell'adattabilità e della visitabilità della zona giorno in quanto manutenzione straordinaria. Questo lo trovo illogico per il tipo di intervento da realizzare. Lei cita l'art. 13 comma 2 della norma che definisce la prescrizione della visitabilità e dell'adattabilità per interventi in manutenzione straordinaria per i seguenti punti dell'allegato 1 (nn. 2, 5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 7). Manca il punto 6.1 che è proprio quello che riguarda la visitabilità e l'adattabilità. Questo vuol dire che non è obbligatorio farlo per opere in manutenzione straordinaria. Quindi si rimanda alla norma nazionale, ovvero, se avessi fatto una riqualificazione dell'intero immobile avrei dovuto verificare anche la visitabilità e l'accessibilità dell'immobile. Voi che ne pensate?
Non conosco così a fondo la normativa. Tuttavia ogniqualvolta si interviene sulla distribuzione interna ho sempre rispettato i due requisiti. Ovviamente solo relativamente all'unità immobiliare. Se il condominio non ha l'ascensore, non saprei come dimostrare la visitabilità.
Quindi mi stai dicendo che dovessi rifare un infisso in cucina e portarlo da 100x120 a 120x120, tu faresti anche lo schema dell'adattabilità di un bagno del 1959? L'adattabilità è una prescrizione per rendere versatile il bagno con "costi limitati". Ma se devo demolire tramezzi perchè il bagno non rispetta le larghezze utili, sostituire porte piccole e ovviamente risistemare i sanitari al suo interno come può essere rispettata la prescrizione? Lo stesso vale per un muro di un ripostiglio...
@Davide C. mi incuriosisce anche il concetto dell'adattabilità, in un condominio dove non è possibile la visitabilità perchè manca l'ascensore...
Ma scusa arch.Ivan, se hai un appartamento dove devi fare lavori un po' importanti per renderlo adattattabile, significa che non lo puoi rendere adattabile e quindi se chi ci abita finisce in carrozzina deve vendere casa e comprarne una nuova? la legge 6/89 non è solo burocrazia, è un dato di fatto ed un diritto per chi è disabile. Cosa ti costa studiare una soluzione per rendere adattabile l'appartamento? Attenzione però: sbagli a parlare solo di bagno .... tutto l'appartamento deve essere adattabile. Il disabile non vive in bagno: deve entrare in casa, usare la cucina, usare il soggiorno/pranzo, andare a letto. Per ogni ambiente, ci sono misure minime precise da rispettare
Se dovesse mancare l'ascensore, una soluzione può essere l'installazione di un servoscala anche se poi è una soluzione per nulla agevole soprattutto se i piani sono tanti.
Se dovesse mancare l'ascensore, una soluzione può essere l'installazione di un servoscala anche se poi è una soluzione per nulla agevole soprattutto se i piani sono tanti.
"significa che non lo puoi rendere adattabile". Esatto. "e quindi se chi ci abita finisce in carrozzina deve vendere casa e comprarne una nuova". Purtroppo corretto anche questo. Nessuno ti obbliga ad abitare in un castello del '700. Perchè l'immobile non è nato dopo il 1989 e non doveva sottostare a certe norme. Secondo il tuo ragionamento uno che ha un appartamento del 1959 non può modificare una finestra o farsi un ripostiglio senza prima spendere diverse migliaia di euro per renderlo adattabile. Questo non lo trovo corretto come ragionamento e, parlando di normativa, non lo trovo corretto sul piano normativo.
Osservazione acuta. Ma, al di là della correttezza o meno del senso dell'adattabilità, la Legge Regionale che ho citato secondo me parla chiaro: non può essere richiesta
Forse non hai capito il senso della normativa: devi dimostrare graficamente che lo rendi adattabile nel futuro, non nel momento che fai questa modifica. I lavori per renderlo adattabili non li devi fare.
Art. 2 comma I, dice chiaramente: "Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito" ... e sottolineo "nel tempo" .... queste sono proprio le basi però ...
Art. 2 comma I, dice chiaramente: "Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito" ... e sottolineo "nel tempo" .... queste sono proprio le basi però ...
Secondo me fraintendi tu. Ad oggi, 2022, devo realizzare una casa con un bagno. Questo bagno lo devo già progettare adattabile. Questo vuol dire che ciò che vado a realizzare oggi, con una spesa minima (anche nel tempo), deve poter essere convertito in un bagno per disabili. Infatti, graficamente, quando dimostro l'adattabilità, non vado a demolire muri o rimuovere porte o eventuali gradini interni perchè non ce ne sarà bisogno. Cambierò solamente la tipologia dei sanitari e basta anche. Se invece, oggi quel bagno del 1959 è largo un metro, io non posso fare uno schema grafico in cui per dimostrarne l'adattabilità devo demolire mezza casa. Quel bagno non è adattabile. Posso solo demolire e ricostruire, non adattare. E la norma, a parer mio, non me lo richiede. Che poi, stando a quanto interpretato dal tecnico comunale, visitabile la zona giorno perchè la norma, in caso di manutenzione straordinaria interna, sempre secondo il tecnico, lo prevede (è sempre all'interno del punto 6.1.1...). Roba da matti