cantina232 : [post n° 465357]
Congruità dei lavori nei cantieri sism-ecobonus
Il direttore dei lavori è responsabile della congruità dei lavori (dm. 143/21) nei cantieri Sisma-Ecobonus?
Cos'è la "congruità dei lavori"? Si parla di congruità delle spese e il responsabile è il tecnico che le assevera.
Si, la domanda è effettivamente priva di elementi.... che la renda capibile a tutti. Me ne scuso. Il problema nasce con l'entrata in vigore del dm 143/21. Si è introdotto un elemento atto a contrastare il malaffare e a proteggere i lavoratori oltre che le imprese oneste. Si tratta di un sistema per determinare l'incidenza della manodopera sul totale della spesa sostenuta per la realizzazione. Hanno determinato con l'aiuto delle categorie coinvolte un indice per ogni attività lavorativa/economica che stabilisce il valore minimo di manodopera impegnata in relazione alla spesa. Più o meno il ragionamento è questo: se in edilizia si fanno lavori per un totale di cento, la ditta edile deve assicurare, pagare contributi e stipendi per non meno di 22 (numero indice per edilizia). Bene, l'entrata in vigore di questo sistema risale al 1/11/21. Riguarda tutti i lavori effettuati per la p.a. e tutti i lavori effettuati per il settore privato per valore sopra i 70000€. Quindi, per dare un idea.... ogni cantiere che presumibilmente è stato aperto dopo tale data (vedi lavori super-sisma bonus) deve avere una dichiarazione e una certificazione di congruità della manodopera.... pena la perdita del diritto alla detrazione per il contribuente, la presunzione di non regolarità contributiva per la ditta che ha in carico i lavori!. Riformulo quindi la domanda: Il direttore lavori ha responsabilità se la ditta che ha l'obbligo della congruità della manodopera nei lavori eseguiti non è in regola con tali prescrizioni normative ? Grazie.
Hai ragione, cantina232, avevo colpevolmente "dimenticato" questa norma. E' quella che ha introdotto il cosiddetto durc di congruità. A mio avviso il dl ha responsabilità in tal senso, a prescindere dai bonus.
La verifica dell'idoneità tecnico-professionale spetta al committente che è il responsabile dei lavori sino a delega conferita a terzi di sua esplicita nomina, mentre il DL è ritenuto (anche in solido) responsabile qualora sia omesso di "verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti".
Tuttavia la norma esplicita sul "Durc di Congruità" fà riferimento unicamente al committente quale soggetto che deve richiedere il documento all'impresa.
Tuttavia la norma esplicita sul "Durc di Congruità" fà riferimento unicamente al committente quale soggetto che deve richiedere il documento all'impresa.
Il committente che incarica la ditta per un lavoro di 4-5 mesi non può accorgersi della mancata congruità in itinere.... se ne accorge solo alla fine quando la ditta ha già eseguito in gran parte il lavoro e probabilmente ha ricevuto in gran parte il compenso! Secondo me la previsione in legge dovrebbe essere eventualmente modificata. Nel senso che il committente può fare la verifica e nel caso di verifica negativa può fare una segnalazione alle autorità! Non può rimetterci la detrazione ! Come può fare a sorvegliare la congruità giorno per giorno, quali strumenti ha ? Oltre al direttore dei lavori.... ?
Il committente ha già gli strumenti messi in campo proprio dalla legge. In mancanza di "capacità" possiede la facoltà di richiedere una consulenza al proprio tecnico che potrà (non dovrà) fornire anche dei "vademecum" su come comportarsi. Al direttore lavori, ripeto, non compete la verifica tecnico professionale che è onere ed obbligo del committente in qualità di responsabile dei lavori. Sempre in assenza di esperienza si può delegare (ovvero incaricare con relativo compenso) una persona di propria fiducia.