Buongiorno,
vi scrivo per chiedervi consiglio su uno dei primi cantieri che mi appresterò a seguire da libero professionista. Per il restauro di una piccola cappella in Piemonte apriremo il cantiere per il rifacimento della copertura. Per ora è solo prevista la sostituzione del manto e della piccola/media orditura. La necessità di sostituire parti strutturali verrà verificata una volta rimossa la copertura esistente, in quanto il locale sottotetto è inaccessibile. I lavori verranno svolti da una sola ditta individuale e l'importo dei lavori è inferiore a 200 uomini-giorno. Vorrei chiedervi se, dato che il lavoro comporta rischio di caduta da quota > 2m (rientrando quindi nei casi previsti dall'allegato XI) occorre nominare un responsabile per la sicurezza e redigere il PSC. Inoltre, sarà necessario redigere l'Elaborato Tecnico della Copertura? In copertura non è prevista l'installazione di alcun impianto.
Vi ringrazio anticipatamente
Matteo
Matteo N. : [post n° 465513]
Manutenzione straordinaria copertura: PSC e ETC?
La nomina del CSP/CSE e la redazione del PSC sono necessarie in presenza di almeno due imprese, anche non contemporaneamente. Vedi art. 90 decreto 81/08
C'è un pò di confusione sull'argomento.
I rischi particolari ai sensi dell'allegato XI sono indifferenti al discorso del coordinamento (PSC) che riguarda il caso di presenza non contemporanea di imprese: la ditta che opera singolarmente, nella condizione - in questo caso - di "rischio di caduta dall'alto" redigerà il proprio POS in considerazione e conformità di tale circostanza ed avrà dipendenti lavoratori formati per tale evenienza.
Il contenuto dell'articolo 100 comma 1 che richiama l'allegato XI deve intendersi nel senso che: in caso di PSC laddove presenti rischi particolari ai sensi dell'allegato XI, questi vanno analizzati nel predetto piano di coordinamento, ma non che in presenza di detti rischi ed in assenza delle condizioni di innesco degli altri adempimenti, si è tenuti alla redazione del PSC.
Il Responsabile dei Lavori (RL) è sempre il committente ed è sempre chiamato in causa anche se può essere delegato (con esplicita nomina/accettazione) a terzi ed a prescindere dall'entità dell'intervento.
Se ti riferisci invece al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST), questi è un obbligo implicito nell'organizzazione "aziendale", sempre a prescindere dalla tipologia di intervento.
I rischi particolari ai sensi dell'allegato XI sono indifferenti al discorso del coordinamento (PSC) che riguarda il caso di presenza non contemporanea di imprese: la ditta che opera singolarmente, nella condizione - in questo caso - di "rischio di caduta dall'alto" redigerà il proprio POS in considerazione e conformità di tale circostanza ed avrà dipendenti lavoratori formati per tale evenienza.
Il contenuto dell'articolo 100 comma 1 che richiama l'allegato XI deve intendersi nel senso che: in caso di PSC laddove presenti rischi particolari ai sensi dell'allegato XI, questi vanno analizzati nel predetto piano di coordinamento, ma non che in presenza di detti rischi ed in assenza delle condizioni di innesco degli altri adempimenti, si è tenuti alla redazione del PSC.
Il Responsabile dei Lavori (RL) è sempre il committente ed è sempre chiamato in causa anche se può essere delegato (con esplicita nomina/accettazione) a terzi ed a prescindere dall'entità dell'intervento.
Se ti riferisci invece al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST), questi è un obbligo implicito nell'organizzazione "aziendale", sempre a prescindere dalla tipologia di intervento.