Buongiorno, ho presentato una CILA per rimozione copertura in amianto e rifacimento della copertura, senza modifiche di forma o volume, mi accingo ad effettuare la fine lavori e mi trovo ad un punto in cui devo scegliere una di queste opzioni:
Specifiche relative all’agibilità dei locali
1 - Il sottoscritto trasmette, contemporaneamente al presente modello, in una pratica separata, la dichiarazione di agibilità, sottoscritta dal direttore dei lavori o da un altro tecnico abilitato. N.B: la dichiarazione di agibilità deve essere inserita in una nuova pratica sul portale regionale SUAPE
2 - Il sottoscritto si impegna a presentare la dichiarazione di agibilità entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori
3 - L’intervento appena concluso non ha riguardato una nuova costruzione, una ricostruzione o sopraelevazione totale o parziale, e non ha influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio e degli impianti in esso installati, oppure ha riguardato un intervento di efficientamento energetico di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020. Pertanto, poiché il fabbricato era già in possesso dell’agibilità (o non era tenuto ad esserne in possesso in quanto è stato costruito in epoca antecedente la entrata in vigore del R.D. n.1265/1934, e successivamente non sono state eseguite opere che avrebbero imposto l’obbligo di acquisire l’agibilità), non è necessaria la presentazione di una nuova dichiarazione di agibilità
4 - L’intervento appena concluso non ha riguardato un fabbricato e non è quindi soggetto ad agibilità
L'intervento di cui sopra ha interessato la sola sostituzione della copertura e, dell'edificio, realizzato negli anni 70, i proprietari non hanno nulla che riguardi l'agibilità, né hanno la possibilità o l'intenzione di spendere per ottenere le relative certificazioni.
Non posso pertanto scegliere la voce 1 o la 2, rimangono solo la 3 o la 4, ma nella 3, dove si dice "L’intervento appena concluso non ha riguardato una nuova costruzione, una ricostruzione o sopraelevazione totale o parziale, e non ha influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio e degli impianti in esso installati", dice anche "Pertanto, poiché il fabbricato era già in possesso dell’agibilità (o non era tenuto ad esserne in possesso in quanto è stato costruito in epoca antecedente la entrata in vigore del R.D. n.1265/1934, e successivamente non sono state eseguite opere che avrebbero imposto l’obbligo di acquisire l’agibilità), non è necessaria la presentazione di una nuova dichiarazione di agibilità"; quindi non mi sembra applicabile.
Rimane solo la voce 4.. tra l'altro il sottotetto non è neppure abitabile, quindi l'intervento non ha riguardato le parti in cui sono presenti gli impianti o sulle quali sarebbero da fare le verifiche relative all'agibilità..
Qualcuno mi sa aiutare a risolvere?
Grazie
G. : [post n° 466048]
Fine lavori dopo rifacimento manto di copertura
Mi pare di capire che l'immobile pur necessitandone dall'origine, sia sprovvisto di agibilità.
In questi casi, si può fare una richiesta parziale legata al titolo presentato, ove necessaria dall'intervento effettuato.
In questi casi, si può fare una richiesta parziale legata al titolo presentato, ove necessaria dall'intervento effettuato.