Buongiorno, qualcuno sa dirmi a che testo di legge fa riferimento l'art59 capo V del regolamento edilizio di Bolzano in merito al pubblico decoro?
Cito testualmente:
"[...] Nel caso di accertamento di edifici o aree in stato di degrado o che richiedano ripristino o interventi a salvaguardia della pubblica incolumità o del pubblico decoro, il Sindaco può obbligare i responsabili all’esecuzione della pulizia, delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria, stabilendo un congruo termine. Decorso inutilmente il termine, il Sindaco esegue i lavori d’ufficio, recuperando poi le spese nei modi previsti dalla legge.
Secondo quale legge il Sindaco può "eseguire i lavori d'ufficio"? Si riferisce all'articolo 50 del desto unico degli enti locali?
Grazie mille a chiunque possa darmi una mano.
E.B. : [post n° 467074]
Regolamento edilizio Bolzano
Credo che il riferimento sia all'art. 50 del TU enti locali per quanto riguarda i poteri coercitivi del Sindaco nel caso di pericolo per la pubblica incolumità. Per la questioen dell'esecuzione d'ufficio, si fa riferimento all'art. 21-ter della legge sul procediemnto amministrativo (L. 241/1990), che prevede le conseguenze dell'inadempimento di un provvedimento costitutivo di obblighi (esecutorio).