carla : [post n° 471744]
CILA o SCIA
devo presentare un accertamento di conformità per la fusione di due appartamenti: nel 1958 (epoca dell'abuso) la fusione dei due appartamenti era possibile solo con la presentazione di un permesso di costruire, oggi basterebbe una cila. Che pratica presento?
Se all'epoca l'intervento non era realizzabile viene a mancare il presupposto della doppia conformità.
Per ciò che concerne la tipologia di pratica dipende dalle opere che sono state fatte.
Per ciò che concerne la tipologia di pratica dipende dalle opere che sono state fatte.
Non centrata nulla il tipo di titolo che occorreva al tempo dell'abuso ma se le opere fossero/sono autorizzabili.
In tal caso al netto di interventi sulle strutture/prospetti, oggi fusioni/frazionamenti, purché sia applicabile il principio della doppia conformità esteso a tutte le norme di settore, si possono regolarizzare in CILA "tardiva".
Come già indicato il tutto dipende dalla categoria di opere.
In tal caso al netto di interventi sulle strutture/prospetti, oggi fusioni/frazionamenti, purché sia applicabile il principio della doppia conformità esteso a tutte le norme di settore, si possono regolarizzare in CILA "tardiva".
Come già indicato il tutto dipende dalla categoria di opere.
@archspf, in realtà c'è una "corrente di pensiero" secondo cui la Cila tardiva non è applicabile a interventi realizzati prima della sua entrata in vigore (2010).
Per questo avevo suggerito Scia in accertamento di conformità.
Per questo avevo suggerito Scia in accertamento di conformità.
@desnip, poco ci interessano le correnti di pensiero. Ha ragione archspf... Le opere si sanano in funzione del regime amministrativo vigente al momento della sanatoria per le corrispondenti categorie di opere da realizzare ex novo. Se così non fosse non si potrebbero, per assurdo, regolarizzare in accertamento di conformità opere realizzate prima dell'entrata in vigore della L.47/85 (norma che ha introdotto l'accertamento di conformità).
Aggiungo un ulteriore elemento di riflessione (e forse di discordia). La CILA non è un titolo abilitativo ma un atto comunicativo per alcune categorie di opere più vicine all'edilizia libera (visto che fino a poco tempo la disciplina della CILA era inserita direttamente in un comma dell'articolo 6 del DPR 380/01); ergo, non sarebbe nemmeno da applicare il principio della doppia conformità richiamato negli art. 36 e 37 del testo unico.
Aggiungo un ulteriore elemento di riflessione (e forse di discordia). La CILA non è un titolo abilitativo ma un atto comunicativo per alcune categorie di opere più vicine all'edilizia libera (visto che fino a poco tempo la disciplina della CILA era inserita direttamente in un comma dell'articolo 6 del DPR 380/01); ergo, non sarebbe nemmeno da applicare il principio della doppia conformità richiamato negli art. 36 e 37 del testo unico.