Salve, devo realizzare l’isolamento a cappotto di un appartamento, usufruirò della detrazione 50.
Volevo sapere se vi è l’obbligo di redigere la ex legge 10, e se vi è l’obbligo di presentare la pratica all’enea?
Giacomo : [post n° 472753]
Info bonus 50
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no in quanto trattasi di bonus ristrutturazione e non ecobonus. Ma ricorda che gli interventi devono essere di MS
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Non è così ponteggi. La pratica enea è richiesta anche per bonus ristrutturazione quando si tratta di interventi di efficientamento energetico. Inoltre non sempre gli interventi agevolati sono di ms, ma ci sono delle eccezioni.
Per quanto riguarda la legge 10 non sono esperta in materia, ma credo che la relazione vada redatta quando si fanno questo tipo di interventi.
Per quanto riguarda la legge 10 non sono esperta in materia, ma credo che la relazione vada redatta quando si fanno questo tipo di interventi.
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La Relazione ex art. 28 L.10/91 va redatta in casi specifici indipendenti dal fatto che l'intervento sia agevolabile.
La fattispecie di un cappotto termico, opera incidente sulla prestazione energetica, finanche quando le superfici disperdenti interessate non superassero il 25% del totale, necessita di deposito della relazione e di attestati finali.
Semmai il punto di vista stà su quali trasmittanze dell'involucro considerare:
a) per Bonus casa quelle da Decreto "Requisiti Minimi"
b) per Ecobonus quelle da "Allegato E" Decreto "6 Ottobre 2020"
In entrambe le situazioni va inviata pratica Enea entro 90 gg dal collaudo/fine lavori.
Peraltro nel caso di intervento agevolato da Ecobonus, questi segue, in ogni caso, le regole della congruità delle spese di cui al comma 13 dell'Allegato A del "Decreto Requisiti" 6 Agosto 2020 e s.m.i., differenziando tre casistiche c he prevedono a)doppia verifica, b)computo, c)allegato A del "Decreto Mite" n°75 del 14 Febbraio 2022, a seconda dell'accesso a detrazione o cessione e delle deroghe/semplificazioni (data presentazione del titolo, tipo intervento, importo).
Per Bonus Casa la congruità si applica, invece, ai soli casi di cessione che prevedono richiesta del titolo e che siano anche di importo superiore a 10.000€, inteso come globalità di intervento poichè non sono ammissibili operazioni di "frazionamento" dell'intervento e delle spese ai fini di godere delle deroghe applicative (elusione fiscale).
La fattispecie di un cappotto termico, opera incidente sulla prestazione energetica, finanche quando le superfici disperdenti interessate non superassero il 25% del totale, necessita di deposito della relazione e di attestati finali.
Semmai il punto di vista stà su quali trasmittanze dell'involucro considerare:
a) per Bonus casa quelle da Decreto "Requisiti Minimi"
b) per Ecobonus quelle da "Allegato E" Decreto "6 Ottobre 2020"
In entrambe le situazioni va inviata pratica Enea entro 90 gg dal collaudo/fine lavori.
Peraltro nel caso di intervento agevolato da Ecobonus, questi segue, in ogni caso, le regole della congruità delle spese di cui al comma 13 dell'Allegato A del "Decreto Requisiti" 6 Agosto 2020 e s.m.i., differenziando tre casistiche c he prevedono a)doppia verifica, b)computo, c)allegato A del "Decreto Mite" n°75 del 14 Febbraio 2022, a seconda dell'accesso a detrazione o cessione e delle deroghe/semplificazioni (data presentazione del titolo, tipo intervento, importo).
Per Bonus Casa la congruità si applica, invece, ai soli casi di cessione che prevedono richiesta del titolo e che siano anche di importo superiore a 10.000€, inteso come globalità di intervento poichè non sono ammissibili operazioni di "frazionamento" dell'intervento e delle spese ai fini di godere delle deroghe applicative (elusione fiscale).
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