Salve è stata presentata da un collega una cilas per installazione di fotovoltaico su lastrico solare di un fabbricato ricadente nella fascia di rispetto della ferrovia (distanza dalla più vicina rotaia circa 15 metri)
La pratica è stata sorteggiata ed il comune ha richiesto l’autorizzazione da parte dell’autorità competente (ferrovia)
È iniziato l’iter ma si è bloccato perché la ferrovia ha richiesto al proprietario del fabbricato di sottoscrivere un atto dove si impegnava a rispettare dei termini (il proprietario non essendo d’accordo ha bloccato tutto)
Ora si sta cercando una soluzione e ci siamo imbattuti nell’art. 9 del dl 17/2022 che sostituisce l’art. 7-bis il comma 5 del dlgs 28/2011 che cita
“Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalita', anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici gia' esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonche' nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati e' consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”
Ma non parla di fasce di rispetto, che secondo me regolano con propri decreti le varie opere da realizzarsi all’interno della fascia di rispetto, pertanto secondo me l’articolo su citato non può essere utilizzato per “evitare” il rilascio da parte delle Ferrovie.
Cosa ha più potere in questo caso? Il decreto legislativo o gli articoli della fascia di rispetto?
Voi che ne pensate? Spero di essere stata Chiara
Chiara327 : [post n° 473026]