Carlo : [post n° 473113]

Rifacimento bagno - CILA

Buongiorno,
in un bagno provvisto di lavabo, bidet e vaso, il committente vorrebbe inserire la doccia. Per motivi di spazio, deve mettere la doccia al posto dell'attuale vaso, ed il vaso al posto dell'attuale bidet (che verrebbe eliminato).
Secondo voi si deve fare una CILA? Mi sembra che siamo un po' al limite tra manutenzione ordinaria e straordinaria, considerando anche il glossario dell'edilizia libera, che prevede tra gli interventi anche: "Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione apparecchi sanitari e impianti di scarico e/o messa a norma". Voi come vi comportereste?
Grazie a chi risponderà
archspf :
Come più volte indicato allo sfinimento, il rifacimento del bagno è un'opera di manutenzione ordinaria.
Al contrario il limite da tenere presente è quello relativo alle trasformazioni urbanisticamente rilevanti: cambiano funzioni? si modifica il layout? non mi pare questo il caso.
Mitch :
Io sono rimasto che è edilizia libera a meno di 1) come è logico se si realizzano tramezzi 2) se si creano nuovi punti acqua, o così ricordo. Pertanto se hai, per esempio, un lavano e un wc, e vuoi aggiungere il bidet, allora in quel caso servirebbbe.
archspf :
ma secondo voi, una modifica del genere, è una trasformazione rilevante URBANISTICAMENTE? incice sui parametri?
desnip :
Dove sta scritto che per i "nuovi punti acqua" non è edilizia libera?
Andrea :
Per prassi consolidata si tratta di edilizia libera le opere per il rinnovamento leggero del locale mentre in caso di rinnovamento totale o completo si tratta di manutenzione straordinaria es. demolizione/rimozione e posa in opera massetto o nuove rete impianti, in quest'ultimo è necessaria una pratica Cila, essendo opere edili o impiantistiche svolte da personale qualificato. La differenza tra i due interventi è chiara e lascia pochi fraintendimenti normativi o professionali: in Lombardia se si operano demolizioni edili senza notifica preliminare si rischia una sanzione. Stortura del mercato la presenza di operatori o general contractor che interpretano M.O e M.S in modo arbitrario per una mera questione di % di provvigione da corrispondere al professionista, che essendo tale ha determinati obblighi da far rispettare.
Archifish :
@Andrea
Il fatto che un rifacimento completo del bagno (compreso massetto, se nn cambiano le altezze interne dei locali) costituisca M.S non implica che sia opera soggetta alla presentazione di una CILA, ergo, al netto di spostamento di porte e/o pareti, è tutto attuabile in edilizia libera (invero, la CILA andrebbe addirittura rigettata)
La notifica preliminare è altra questione, afferente alla compresenza di più imprese ed ai relativi obblighi in materia di sicurezza, tutte faccende che esulano dall'urbanistica.
Non è possibile continuare a confondere l'edilizia libera con la M.O o la M.S., così come gli adempimenti in tema di sicurezza. Sono tre tematiche che viaggiano su binari differenti e l'una non influenza le altre.
Semplificando, l'edilizia libera ci indica ciò che richiede un titolo edilizio oppure no. Che l'intervento si configuri come ordinaria o straordinaria manutenzione, all'atto pratico, ci rende possibile comprendere se si abbia diritto agli incentivi (perchè in fondo è l'unica cosa che interessa). La sicurezza, è questione a parte e dipende dalla specifica normativa (e può essere necessaria anche in caso di manutenzione ordinaria + edilizia libera).
Concetti ripetuti allo sfinimento e che nulla hanno a che spartire con le prassi consolidate. Le norme parlano chiaro.
archspf :
@Andrea si continuano a confondere procedure edilizie (normate ai sensi del DPR 380/2001 e Glossario) con le varie prassi in materia di attività correlate, finanche la necessità di installatori qualificati, che nulla hanno a che vedere con le definizione consolidate delle "trasformazioni" urbanisticamente rilevanti.
Peraltro la notifica preliminare deve essere inviata solo in determinate circostanze richiamate nella 81/08 a prescindere dalla tipologia dei lavori.
Carlo :
Ringrazio per le risposte. Avevo letto le altre domande aperte sull'argomento in questa sede ma avevo visto risposte discordanti, anche a seconda dei Comuni, e il mio dubbio nasce anche dal fatto che vi è una modifica nel tratto degli scarichi delle acque chiare e scure.
Colleghi che operano nel mio Comune (Firenze) mi hanno confermato che è prassi non fare una CILA per opere di questo tipo. Tuttavia la legge regionale Toscana (65/2014) dice che:

"Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato allo sportello unico, comprensiva dell’identificazione dell’immobile o dell’unità immobiliare oggetto di intervento, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 135, comma 2, lettera b), compresa l’apertura di porte interne e la modifica di pareti interne, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, o per determinare il frazionamento o l'accorpamento delle unità immobiliari, sempre che tali interventi non riguardino le parti strutturali dell’edificio e non comportino modifiche ai prospetti"

Quindi in teoria si parla di comunicazione anche per integrare servizi igienico sanitari. C'è qualcosa che sbaglio ad interpretare secondo voi?
archspf :
La voce è ripresa dall'art. 3 comma 1 DPR 380.
Per "Integrare e realizzare" è inteso quali nuovi funzioni da ricavare negli ambienti precedenti e non la "sostituzione" di quanto già esistente.
desnip :
Andrea hai detto una caterva di sciocchezze con una spocchia assoluta... Stavo per risponderti, ma i colleghi le hanno giustamente smontate una per una.
Un po' di umiltà, per favore.
unfor :
vorrei avere anche io chiarimenti sulla necessità di pratica edilizia se si crea un nuovo punto acqua.
E' una cosa che fa cadere tutte le certezze.
Carlo :
@archspf
Nel glossario dell'edilizia libera però "integrazione e sostituzione" di apparecchi sanitari e impianti di scarico sono considerate, appunto, opere riconducibili all'edilizia libera.
Se fossero intese come dici tu, allora non dovrebbero essere annoverate come edilizia libera. Ti torna?
archspf :
@Carlo mi riferisco esclusivamente ad elementi e parametri cje possano incidere sul piano urbanistico: è stato "sdoganato" con il glossario che alcune opere, tra cui gli impianti, non appartengono alla sfera di interventi "rilevanti".
Pertanto realizzare un nuovo bagno (paradossalmente senza impianti) comporta la richiesta di una pratica, il rifacimento dell'esistente no.

Attenzione al confine ed al limite di questa indicazione (rifacimento bagno) che vale eslusivamente in senso oggettivo e più che mai letterale, ovvero fatto salvo che non si intervenga anche a livello di layout distributivo, come ad es. diversa dimensione e/o posizone porta, spostamento tramezzi ecc.
Mitch :
Ciao Desnip potrei sbagliarmi, perchè è da po' di tempo che non faccio CILA, ma da una rapida ricerca sul sito del Comune di Milano, su cui io lavoravo precedentemente, ho trovato questa dicitura per le opere attinenti la cila: "Manutenzione straordinaria (leggera)
Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici". Penso fosse da tale interpretazione che, nello studio in cui lavoravo, venisse realizzata una pratica CILA sia per un nuovo bagno completo in casa, sia per un nuovo punto acqua vista la dicitura "integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici", ovvero aggiunta che, nel nostro caso vorrei sempre sottolineare, è stato considerato come integrazione/aggiunta di punto acqua essendo l'unica integrazione possibile a livello igienico sanitario. Ripeto, potrei sbagliarmi e magari viene considerata la sola aggiunta di un secondo wc? Cosa alquanto assurda. Penso sia tutto molto labile e poco chiaro, e soprattutto non controllato.
Archstasis :
Gli interventi quali riparazione, rinnovamento, sostituzione, integrazione, sono riconducibili alla manutenzione ordinaria o straordinaria, in relazione la loro definizione specificate dalla norma e contenute nel singolo comma. Il rifacimento totale di un bagno rientra esclusivamente nella manutenzione ordinaria prevista dell’articolo 3 comma A che prescrive: “Interventi edilizi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
Pertanto se non prevedi modifiche planimetriche del locale con spostamento di pareti, ma solo rinnovo e sostituzione delle finiture quali: i sanitari, gli impianti, pavimento e rivestimenti, rientrano nell’art 3 comma A, ed è del tutto ininfluente (contrariamente quanto sostengono Andrea e Mitch) se tra le opere abbiamo la rimozione di massetti per sostituire gli impianti, la diversa disposizione dei sanitari e l’aggiunta di punti acqua o luce. Opere comprese nell’elenco del glossario di edilizia (al p. numero 19) e ricadenti nell’art. 6 del DPR 380/2001. E che nulla hanno a che vedere con l’art. 3 comma B che cita: “Interventi di manutenzione straordinaria: le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire di parti anche strutturali degli edifici, nonché realizzare ed integrare I servizi igienico-sanitari tecnologici”…
Inteso che se per il rinnovo e adeguamento di un edificio o parte di esso sia necessario integrare con servizi igienici e impianti tecnologici, anche queste opere rientrano nel ambito della manutenzione straordinaria.
Infine, inutili gli sforzi per classificare forzatamente l'intervento come Man. Straordinaria per la presentazione di una CILA e usufruire la detrazione fiscale del 50%,
L'Ag delle Entrate ha ampiamente chiarito in più occasioni che differenza della nozione urbanistica di manutenzione straordinaria la nozione civilistica afferma (con la circolare n. 57/E del 1998, e circolare n. 3/e del 2016) che gli interventi, di natura edilizia ed impiantistica con carattere innovativo, finalizzati a mantenere in efficienza l'edificio e singole unità immobiliari, sono tendenzialmente riconducibili ad una manutenzione straordinaria.
Pertanto la sostituzione della vasca, dei sanitari in generale, pavimenti ecc, possono considerarsi agevolabili se questi interventi, singolarmente non agevolabili, sono integrati con interventi maggiori che godono della detrazione, come nel caso del rifacimento integrale degli impianti del bagno, interventi tecnologici che rispondono al criterio dell’innovazione (dei materiali, efficienza, ecc.) riconducibili, secondo circolare, alla manutenzione straordinaria.
archspf :
@Archstasis grazie per il contributo!
Avvisami quando qualcuno risponde
Non mandarmi più avvisi

Se vuoi essere avvisato quando qualcuno interviene in questa discussione, indica un nome e il tuo indirizzo e-mail.